Strutture ricettive (alberghiere / non alberghiere)
Ai sensi della L.R. n. 27 del 1/10/2015, per strutture ricettive si intendono le seguenti attività, comprensive dei relativi servizi:
Strutture ricettive alberghiere:
- Alberghi o hotel;
- alberghi diffusi;
- condhotel;
- residenza turistico – alberghiera.
Strutture ricettive non alberghiere:
- case per ferie;
- bed & breakfast;
- ostelli per la gioventù;
- foresterie lombarde e locande;
- case e appartamenti per vacanze;
- aziende ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici e aree di sosta);
- attività agrituristiche (agriturismi).*
* Sono attività agrituristiche le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
L’esercizio dell’attività agrituristica è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio dell’attività agrituristica.
Per l'apertura, il trasferimento di sede ed il subingresso e la cessazione delle strutture ricettive occorre presentare, esclusivamente per via telematica allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una segnalazione certificata di inizio attività, con gli eventuali allegati integrativi.
Sempre attraverso la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it vanno trasmesse le comunicazioni relative a nuova apertura, variazione e cessazione di case e appartamenti per vacanze.
- I prezzi massimi praticati nell'esercizio devono essere esposti in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna camera dell’unità abitativa e redatti anche in almeno altre due lingue straniere;
- Tutte le strutture ricettive, alberghiere e non alberghiere, sono tenuti al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici secondo le indicazioni regionali (a tal proposito si possono chiedere informazioni all’ Ufficio statistica della Città Metropolitana di Milano) e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza;
- I titolari delle strutture ricettive, alberghiere e non alberghiere, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti, commisurata alla capacità ricettiva.
La L. R. n. 27/2015 non distingue fra case e appartamenti per vacanze e locazioni turistiche.
Le locazioni turistiche di durata inferiore ai 30 giorni pertanto sono soggette a tutti gli obblighi previsti per le CAV con particolare riferimento all'obbligo di: comunicazione avvio attività, inserimento nel sistema turistico lombardo e nell'elenco pubblico regionale, servizi e standard qualitativi, assicurazione e prezzi e imposta di soggiorno, quest'ultima se prevista dal Comune territorialmente competente.
Per informazioni più dettagliate si invita a consultare le singole schede procedimenti.
Aggiornato il: 17/07/2024