Agriturismi
Per attività “agrituristiche” si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, che utilizzano la propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Possono essere addetti all’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti.
Gli imprenditori agricoli, sia nella forma di società di capitali o di persone sia associati fra loro, che intendono svolgere l’attività agrituristica devono dotarsi di una certificazione comprovante la connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente.
Sono attività agrituristiche:
- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri o acquistati da aziende agricole della zona;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
- organizzare attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico-venatorie, attività di ittoturismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo.
Per l'avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione l'Area competente è:
Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano - Unità Agricoltura
Indirizzo: Piazza Duomo 14 – 2° piano – stanza 218
Telefono: 02 88458773
Fax: 02 88467109
Email: Urb.Agricoltura@comune.milano.it
Orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
Se l’attività comprende la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare o il legale rappresentante e l’eventuale delegato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
Requisiti oggettivi:
Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli immobili rurali già esistenti che fanno parte dell’azienda agricola. Si considerano esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell’azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, compresa l’abitazione dell’imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati.
Le strutture ed i locali devono avere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione.
Nelle piazzole di sosta attrezzate per le attività di ospitalità in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico e i servizi igienici, ricavati preferibilmente all'interno di strutture edilizie esistenti.
Per aprire o modificare una attività di agriturismo è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA);
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).
Alla SCIA così redatta devono essere inoltre allegati:
- planimetria, in scala non inferiore a 1:100, dell’ubicazione dei locali rispetto al terreno;
- planimetria, in scala non inferiore a 1:100, con altezza soffitti e indicazione dei rapporti aeroilluminanti;
- certificato attestante il rapporto di connessione rilasciato dalla Città metropolitana di Milano;
- certificato di iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici;
- autocertificazione riguardante l’abitabilità dei locali;
- autocertificazione riguardante le destinazione urbanistica dei locali.
L’attività può essere iniziata o modificata dalla presentazione della SCIA.
Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (art. 150 ss).
Legge Regionale 8 giugno 2007 n. 10 – Disciplina Regionale dell'agriturismo.
Regolamento Regionale 6 maggio 2008 n. 4 – Attuazione della Legge Regionale 8 giugno 2007 n. 10.
La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività agrituristica sono:
- comunicare al comune qualsiasi modifica o variazione dell’attività agrituristica entro quindici giorni;
- comunicare al comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi praticati relativamente alle attività svolte, nonché gli eventuali periodi di sospensione.(il modello di comunicazione è reperibile nella sezione modulistica);
- comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo;
- esporre in pubblico la dichiarazione di avvio attività agrituristica, nonché i prezzi minimi e massimi praticati per ogni singola attività svolta;
- utilizzare ed applicare apposita targa/logo identificativi all’ingresso dell’azienda agrituristica, il simbolo e la denominazione regionale di “agriturismo”, nonché la classificazione;
- esporre nei locali destinati alla ristorazione l’indicazione della provenienza dei prodotti;
- garantire nella somministrazione di pasti e bevande l’apporto di prodotti propri dell’azienda agrituristica, secondo le proporzioni minime indicate dalla legge regionale;
- il modello di comunicazione delle deroghe al numero dei pasti ed ai giorni di apertura settimanale, che l'agriturismo intende praticare, è reperibile nella sezione modulistica.
Le comunicazioni (prezzi, deroghe pasti e giorni di apertura) dovranno essere inviate direttamente o tramite raccomandata R/R ovvero tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo artigianatoagricoltura@cert.comune.milano.it.