Agriturismi

Per attività “agrituristiche” si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, che utilizzano la propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

Possono essere addetti all’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti.

Gli imprenditori agricoli, sia nella forma di società di capitali o di persone sia associati fra loro, che intendono svolgere l’attività agrituristica devono dotarsi di una certificazione comprovante la connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente. Il certificato di connessione viene rilasciato dagli uffici competenti della Regione Lombardia.

Sono attività agrituristiche:

  • dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori;
  • somministrare pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri o acquistati da aziende agricole della zona;
  • organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
  • organizzare attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico-venatorie, attività di ittoturismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo.

Ufficio competente

Per il Comune di Milano, l'Area competente è:

Area Food Policy – Unità Agricoltura
Via Sile, 8 - 3° piano

Tel. 0288467084 – 0288464903 – 0288454061 – 3459434906 
 

Orari apertura al pubblico: su appuntamento previo contatto telefonico o mail ordinaria.

 

Contatti 
L'assistenza è fornita in collaborazione con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ed è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

 

 

Requisiti soggettivi:

requisiti morali

requisiti professionali

  • se l’attività comprende la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare o il legale rappresentante e l’eventuale delegato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.

Requisiti oggettivi:

  • Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli immobili rurali già esistenti che fanno parte dell’azienda agricola. Si considerano esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell’azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, compresa l’abitazione dell’imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati.
  • Le strutture ed i locali devono avere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione.
  • Nelle piazzole di sosta attrezzate per le attività di ospitalità in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico e i servizi igienici, ricavati preferibilmente all'interno di strutture edilizie esistenti.

L’apertura, il subentro, la variazione, il trasferimento dell’attività deve essere effettuato esclusivamente tramite il portale impresaiungiorno.gov.it accedendo con SPID, CNS, CIE o credenziali Telemaco. Per la presentazione della pratica è necessaria la firma digitale.

Una volta effettuato l’accesso, il procedimento è disponibile al seguente percorso:

  • Agricoltura, Allevamento, Pesca e Attività Estrattive (Ateco da 01 a 09)
  • Attività correlate
  • Agriturismo

Cliccare “Conferma” e selezionare

> Avvio, gestione, cessazione attività
e selezionare la voce di interesse tra le opzioni disponibili.

Procedimenti attivabili in IIUG:
    • Richiesta di accreditamento alla rete delle fattorie didattiche
    • Richiesta di iscrizione all'elenco regionale di fattoria sociale
    • Aprire l'attività
    • Prosecuzione dell'attività agrituristica
    • Sospensione breve dell'attività (massimo 30 giorni)
    • Comunicazione deroghe alla somministrazione dei pasti
    • Variazione e/o integrazione delle attività agrituristiche precedentemente dichiarate
    • Comunicazione di chiusura per ferie
    • Comunicazione di variazione dei prezzi massimi per l'anno successivo (entro il 1° ottobre)
    • Sospendere l'attività
    • Riprendere l'attività

L’attività può essere iniziata o modificata dalla presentazione della SCIA.

Nei casi di apertura, variazione, trasferimento di sede e/o subingresso, è necessario corredare la pratica SCIA dell’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri sanitari a favore di ATS Milano Città Metropolitana. 

Le comunicazioni annuali obbligatorie dei prezzi e quelle eventuali di deroghe e/o variazioni degli agriturismi già presenti sul territorio del Comune di Milano vanno presentate esclusivamente attraverso il portale Impresa in un giorno, seguendo i percorsi dedicati.


Allegati
    • Copia planimetria in scala 1:100 o secondo i regolamenti comunali con l'indicazione, per ogni locale, della destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono
    • Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci e copia documento di identità in corso di validità - obbligatorio se l’attività è esercitata in forma societaria
    • Ricevuta di pagamento della tariffa sanitaria forfettaria, per la registrazione/aggiornamento ATS


Diritti SUAP
Per verificare l’importo da corrispondere al SUAP di Milano, cliccare qui

  • Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (art. 150 ss).
  • Circolare Regionale 21 marzo 2011 n. 3.
  • Regolamento Regionale 24 luglio 2020, n. 5 - Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
  • Art. n. 2135 del Codice Civile.
  • D.d.s. 29 settembre 2020 - n. 11360
  • DECRETO N. 9603 Del 06/08/2020
  • Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
  • Regolamento CE n. 852/2004
  • L. 20 febbraio 2006, n. 96
  • L.R. 5 dicembre 2008, n. 31
  • Deliberazione Giunta Comunale di Milano n. 1250 del 21/09/2023
  • Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016
  • L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.
  • D.P.R. 28/12/2000 n. 445
     

La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività agrituristica sono:

  • comunicare al comune qualsiasi modifica o variazione dell’attività agrituristica entro quindici giorni;
  • comunicare al comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi praticati relativamente alle attività svolte, nonché gli eventuali periodi di sospensione.(il modello di comunicazione è reperibile nella sezione modulistica);
  • comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo;
  • esporre in pubblico la dichiarazione di avvio attività agrituristica, nonché i prezzi minimi e massimi praticati per ogni singola attività svolta;
  • utilizzare ed applicare apposita targa/logo identificativi all’ingresso dell’azienda agrituristica, il simbolo e la denominazione regionale di “agriturismo”, nonché la classificazione;
  • esporre nei locali destinati alla ristorazione l’indicazione della provenienza dei prodotti;
  • garantire nella somministrazione di pasti e bevande l’apporto di prodotti propri dell’azienda agrituristica, secondo le proporzioni minime indicate dalla legge regionale;
  • il modello di comunicazione delle deroghe al numero dei pasti ed ai giorni di apertura settimanale, che l'agriturismo intende praticare.

 

Aggiornato il: 28/10/2024