Locazioni di alloggi per finalità turistiche – LT (cd. “Affitti brevi”)

Trattasi dell’attività di concessione di alloggi in locazione per finalità turistiche, per brevi periodi (non superiori a 30 giorni) ai sensi dell’art. 53 del codice del turismo (D. LGS 79/2011), art. 1 comma 2 della L. 431/1998 e art 1571 del Codice civile.

La concessione in locazione del godimento di un alloggio non è inquadrabile tra le attività ricettive, pertanto si differenzia dalla gestione di Case e Appartamenti per Vacanze – CAV.

Conformemente a quanto previsto dalla Modulistica ufficiale approvata con D.D.U.O. 13056/2019 da Regione Lombardia essa può essere svolta:

  • Da Persone Fisiche 
  • Da Persone Giuridiche
     

Gli alloggi o parti di essi concessi in locazione hanno destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

Ufficio competente

Per l’avvio di nuova attività, la variazione e la cessazione è competente l'Unità Servizio Orientamento Fare Impresa ed ex TULPS.

Requisiti soggettivi: al momento non previsti.

Requisiti oggettivi: la compilazione del modulo implica l’autodichiarazione riguardo il rispetto dei requisiti strutturali e standard previsti dal Regolamento Regionale 7/2016.

La locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la categoria A10 – uffici o studi privati).

Requisiti minimi obbligatori che devono essere posseduti da CAV e LT.

Per saperne di più: la differenza tra CAV e Locazioni per finalità turistiche o cd. “Affitti brevi”.

A partire dal 1° gennaio 2020, per comunicare l’avvio  (o la cessazione)  dell’attività relativa alla concessione in locazione di alloggi per finalità turistiche  occorre presentare per via telematica al SUAP, esclusivamente  tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”, una Comunicazione, completa delle autodichiarazioni e della documentazione richiesta nel corso della compilazione assistita.

Gli effetti della comunicazione decorrono dalla presentazione della stessa.  

Ogni attivazione di un alloggio adibito a locazione a finalità turistica, così come la variazione in aumento anche solo di un alloggio,  comportano la compilazione e presentazione di una nuova Comunicazione, completa di tutti i dati catastali riferiti all’alloggio oggetto di locazione.

IL CIR – Codice Identificativo Regionale

A seguito dell’entrata in vigore della L. R.  25/01/2018, n. 7 “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) , nonché della Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. XI/280 del 28/06/2018 (vedi sezione “Riferimenti di legge”)  anche per gli alloggi concessi in locazione per finalità turistiche è prevista l’attribuzione di un univoco Codice Identificativo Regionale (CIR)

Si ricorda che il CIR viene  rilasciato come esito finale della procedura di accreditamento - al portale web regionale denominato “Ross 1000” (in passato denominato “Turismo 5”)

Accedi al portale web regionale  “Ross 1000”.


(Va precisato che l’acquisizione del CIR costituisce il passaggio finale e conclusivo di un percorso amministrativo che viene intrapreso presentando inizialmente al Suap la propria comunicazione di inizio dell’attività; la comunicazione al Suap, da questo successivamente veicolata a Città Metropolitana di Milano, rappresenta l’atto prodromico necessario per ricevere da quest’ultima le credenziali utili all’accreditamento presso il portale web regionale “Ross 1000”).


L’omessa indicazione del CIR  potrà comportare  l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 500 ad un massimo di € 2.500. 


ATTENZIONE: IL RILASCIO DEL CIR E’  CONDIZIONATO DA TEMPI TECNICI CHE NON DIPENDONO DAL SUAP COMUNALE, BENSI’ DALL’OPERATIVITA’ DI ENTI ESTERNI. IL SUAP COMUNALE NON E’ QUINDI  IN GRADO DI FORNIRE ALCUNA INFORMAZIONE IN MERITO AL RILASCIO DEL CIR.          
 

 

Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i. – Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.

Regione Lombardia – Decreto direttore generale 16 maggio 2016 n. 4275 –
Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze - revoca del d.d.g. del 6 maggio 2016 n. 3964.

Regione Lombardia Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria, Sabato 08 luglio 2017 – Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016 n. 7 – “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”. 

L. R. LOMBARDIA 25/01/2018 n. 7 – “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”.

Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/280 del 28/06/2018 – Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".

D.d.u.o. 17 settembre 2019 n. 13056 – Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio o parti di esso, per finalità turistiche, in regime di locazione.

 

Gli OBBLIGHI  da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • dare alloggio unicamente a persone munite di documento di riconoscimento; non è prevista una permanenza minima, mentre è possibile ricavare il limite massimo della permanenza di 30 giorni dal Regolamento Regionale 7/2016;
  • comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo, ai sensi dell’ articolo 19 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132;  si ricorda che l’omissione della comunicazione degli alloggiati  può dare luogo ad effetti penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 109 del T.u.l.p.s. 

Non trattandosi di strutture ricettive, NON SONO PREVISTI:

  • l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile;
  • l’obbligo di comunicare i prezzi;
  • la  somministrazione di alimenti e bevande e di prima colazione;
  • un periodo di chiusura obbligatorio 

IMPOSTA DI SOGGIORNO

ATTENZIONE: IL SUAP NON E’ COMPETENTE IN MATERIA NE’ DI IMPOSTA DI SOGGIORNO, NE’ IN MATERIA FISCALE INERENTE LA TASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI PER FINALITA’ TURISTICHE  ( es. assoggettabilità o meno al regime cedolare secca etc. ) NON POSSONO ESSERE PERTANTO RICHIESTE AL SUAP INFORMAZIONI, NE’  CONSULENZE IN MATERIA TRIBUTARIA E/O FISCALE. Si suggerisce di interpellare le Associazioni di Categoria oppure i propri Professionisti/Consulenti.

Accedi alle informazioni sull'imposta di soggiorno comunale

 

INFORMAZIONI RIGUARDO IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE CD. LOCAZIONI BREVI

Il Suap comunale non è titolato a fornire informazioni di natura consulenziale in materia di imprenditorialità e trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla gestione delle cd. “locazioni brevi” LT. 
L’art. 4 comma 3-bis del Decreto Legge  50/2017 aveva previsto l’emanazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione, di un regolamento che avrebbe dovuto definire i criteri per definire “imprenditoriale” l’attività svolta. Tale regolamento non è mai stato emanato.
Con la Legge di Bilancio 2021 (comma 596 dell’articolo 1) la previsione di tale regolamento è stata soppressa.  
Attualmente la disciplina fiscale delle locazioni brevi si rifà all’art. 4 del DL 50/2017 ed è applicabile in caso di destinazione alla locazione breve (LT) di non più di quattro appartamenti sul territorio nazionale.

       

 

Aggiornato il: 29/09/2022