Locazioni di alloggi per finalità turistiche – LT (cd. “Affitti brevi”)
Trattasi dell’attività di concessione di alloggi in locazione per finalità turistiche, per brevi periodi (non superiori a 30 giorni) ai sensi dell’art. 53 del codice del turismo (D. LGS 79/2011), art. 1 comma 2 della L. 431/1998 e art 1571 del Codice civile.
La concessione in locazione del godimento di un alloggio non è inquadrabile tra le attività ricettive, pertanto si differenzia dalla gestione di Case e Appartamenti per Vacanze – CAV.
Conformemente a quanto previsto dalla Modulistica ufficiale approvata con D.D.U.O. 13056/2019 da Regione Lombardia essa può essere svolta:
- Da Persone Fisiche
- Da Persone Giuridiche
Gli alloggi o parti di essi concessi in locazione hanno destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Per l’avvio di nuova attività, la variazione e la cessazione è competente l'Unità Servizio Orientamento Fare Impresa ed ex TULPS.
Requisiti soggettivi: al momento non previsti.
Requisiti oggettivi: la compilazione del modulo implica l’autodichiarazione riguardo il rispetto dei requisiti strutturali e standard previsti dal Regolamento Regionale 7/2016.
La locazione deve riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa la categoria A10 – uffici o studi privati).
Requisiti minimi obbligatori che devono essere posseduti da CAV e LT.
Per saperne di più: la differenza tra CAV e Locazioni per finalità turistiche o cd. “Affitti brevi”.
Per comunicare l’avvio,la cessazione o variazioni dell’attività relativa alla concessione in locazione di alloggi per finalità turistiche occorre presentare per via telematica al SUAP, esclusivamente tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”, una Comunicazione, completa delle autodichiarazioni e della documentazione richiesta nel corso della compilazione assistita.
Gli effetti della comunicazione decorrono dalla presentazione della stessa.
Ogni attivazione di un alloggio adibito a locazione a finalità turistica, così come la variazione in aumento anche solo di un alloggio, comportano la compilazione e presentazione di una nuova Comunicazione, completa di tutti i dati catastali riferiti all’alloggio oggetto di locazione.
IL CIR – Codice Identificativo Regionale
Cos’è il CIR e perché va ottenuto:
Il CIR è un codice univoco che si genera all’atto della registrazione di una struttura ricettiva nell’applicativo informatico regionale denominato “ Ross 1000”
È costituito da 6 caratteri numerici riferiti al codice Istat del Comune, 3 caratteri alfabetici che individuano la tipologia di struttura e 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.
A seguito dell’entrata in vigore della L. R. LOMBARDIA 25/01/2018, n. 7 “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), nonché della Deliberazione di Giunta n. XI/280 del 28/06/2018 (vedi sezione “Riferimenti di legge”) è prevista l’attribuzione di un univoco Codice Identificativo Regionale (CIR) a ciascuna delle unità immobiliari, o porzione delle stesse, adibita a Case ed Appartamenti per Vacanze (CAV) e alle Locazioni Turistiche (LT).
A partire dal 1° novembre 2018 il CIR deve essere riportato in tutte le comunicazioni che pubblicizzino la struttura interessata con qualsiasi mezzo, cartaceo o digitale.
Le CAV (e LT) che non riportino l’indicazione del CIR possono essere assoggettate all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 € ad un massimo di 2500 € per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. (art. 39, comma 3-bis, Legge regionale 27/2015).
Chi rilascia il CIR:
Non è il SUAP comunale che rilascia il CIR, pertanto non va richiesto al SUAP.
Il CIR viene infatti ottenuto dopo l’ accreditamento – obbligatoria per i titolari di CAV ( e LT) – al portale web regionale denominato “Ross 1000”, predisposto per la gestione, a fini statistici, dei flussi turistici. Accedi al portale web regionale “Ross 1000”.
Quali sono i tempi per ottenere il CIR:
Le comunicazioni di avvio delle attività di Cav (e LT) presentate al SUAP tramite Impresainungiorno.gov.it sono sottoposte ai termini procedimentali di legge di 30 (trenta) giorni, entro i quali il SUAP opera normalmente i propri controlli Istruttori e, al termine dei controlli con esito positivo, informa gli altri enti (tra cui Regione e Città Metropolitana) per gli adempimenti di relativa ed esclusiva competenza (vedasi l’attribuzione del CIR).
Va compreso quindi che l’ottenimento del CIR costituisce il passaggio finale di un percorso amministrativo che le CAV (e le LT) intraprendono presentando inizialmente al SUAP la propria comunicazione di inizio dell’attività; la comunicazione al SUAP, da questo successivamente veicolata a Città Metropolitana di Milano, rappresenta l’atto necessario affinché Città Metropolitana ponga in essere i propri adempimenti di registrazione della struttura verso il portale web regionale “Ross 1000”
Città Metropolitana di norma non invia agli utenti comunicazioni con l'indicazione del CIR rilasciato.
L'utente dovrà accedere autonomamente al portale regionale Ross1000 per conoscere il CIR assegnato alla propria struttura: quando l'interessato accede autonomamente alla piattaforma regionale Ross1000 tramite il proprio Spid, e la sua struttura ricettiva è già stata censita ed inserita da parte di Città Metropolitana, gli sarà possibile reperire il CIR assegnatogli nella sezione anagrafica.
ATTENZIONE QUINDI: POICHE’ IL RILASCIO FINALE DEL CIR È CONDIZIONATO DA TEMPI TECNICI CHE NON DIPENDONO DIRETTAMENTE DAL SUAP COMUNALE MA A CUI CONCORRONO ALTRI ENTI ESTERNI AL COMUNE, IL SUAP NON È IN GRADO DI FORNIRE ALCUNA INFORMAZIONE IN MERITO AL CIR.
N.B. Va infine sempre ricordato che la piattaforma Impresainungiorno.gov.it è concepita appositamente per consentire agli utenti non solo la compilazione e trasmissione delle pratiche di CAV (e LT) a al SUAP, ma anche per favorire la consultazione diretta e in autonomia dello stato delle proprie pratiche (tramite la scrivania MyPage). Pertanto, si invitano gli utenti a procedere in autonomia, controllando lo stato delle proprie pratiche direttamente, senza interpellare il SUAP nei limitati orari di Sportello Telefonico o inviando mail a caselle di posta non destinate alla ricezione di tali quesiti.
Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i. – Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.
Regione Lombardia – Decreto direttore generale 16 maggio 2016 n. 4275 –
Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze - revoca del d.d.g. del 6 maggio 2016 n. 3964.
Regione Lombardia Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria, Sabato 08 luglio 2017 – Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016 n. 7 – “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.
L. R. LOMBARDIA 25/01/2018 n. 7 – “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”.
Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/280 del 28/06/2018 – Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".
D.d.u.o. 17 settembre 2019 n. 13056 – Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio o parti di esso, per finalità turistiche, in regime di locazione.
Gli OBBLIGHI da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
- dare alloggio unicamente a persone munite di documento di riconoscimento; non è prevista una permanenza minima, mentre è possibile ricavare il limite massimo della permanenza di 30 giorni dal Regolamento Regionale 7/2016;
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo, ai sensi dell’ articolo 19 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132; si ricorda che l’omissione della comunicazione degli alloggiati può dare luogo ad effetti penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 109 del T.u.l.p.s.
Non trattandosi di strutture ricettive, NON SONO PREVISTI:
- l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile;
- l’obbligo di comunicare i prezzi;
- la somministrazione di alimenti e bevande e di prima colazione;
- un periodo di chiusura obbligatorio
IMPOSTA DI SOGGIORNO
ATTENZIONE: IL SUAP NON E’ COMPETENTE IN MATERIA NE’ DI IMPOSTA DI SOGGIORNO, NE’ IN MATERIA FISCALE INERENTE LA TASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI PER FINALITA’ TURISTICHE ( es. assoggettabilità o meno al regime cedolare secca etc. ) NON POSSONO ESSERE PERTANTO RICHIESTE AL SUAP INFORMAZIONI, NE’ CONSULENZE IN MATERIA TRIBUTARIA E/O FISCALE. Si suggerisce di interpellare le Associazioni di Categoria oppure i propri Professionisti/Consulenti.
Accedi alle informazioni sull'imposta di soggiorno comunale
INFORMAZIONI RIGUARDO IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE CD. LOCAZIONI BREVI
Il Suap comunale non è titolato a fornire informazioni di natura consulenziale in materia di imprenditorialità e trattamento fiscale dei proventi derivanti dalla gestione delle cd. “locazioni brevi” LT.
L’art. 4 comma 3-bis del Decreto Legge 50/2017 aveva previsto l’emanazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Conversione, di un regolamento che avrebbe dovuto definire i criteri per definire “imprenditoriale” l’attività svolta. Tale regolamento non è mai stato emanato.
Con la Legge di Bilancio 2021 (comma 596 dell’articolo 1) la previsione di tale regolamento è stata soppressa.
Attualmente la disciplina fiscale delle locazioni brevi si rifà all’art. 4 del DL 50/2017 ed è applicabile in caso di destinazione alla locazione breve (LT) di non più di quattro appartamenti sul territorio nazionale.
SOSPENSIONE TEMPORANEA Locazioni di alloggi per finalità turistiche – LT (cd. “Affitti brevi”)
Le Locazioni di alloggi per finalità turistiche – LT (cd. “Affitti brevi”) imprenditoriali e non imprenditoriali in Lombardia, sono disciplinate da norme regionali che implicano che i contratti di ospitalità temporanea stipulati non superino i 30 giorni.
Le LT non sono infatti assimilabili a strutture ricettive extralberghiere, e differiscono anche dalle Case e Appartamenti per Vacanze, sebbene nella comune opinione vengano di fatto equiparate.
Qualora si intendesse alternare il proprio inquadramento oscillando tra LT e la sottoscrizione di contratti di locazione civilistica (ad es. sospendere la gestione di LT per stipulare contratti di locazione transitoria della durata di 3/4/6 mesi, oppure addirittura 3+2, oppure 4+4 ) occorrerebbe cessare la propria posizione di LT e successivamente riacquisirla con la presentazione di una nuova pratica di LT.
Già nel 2021, infatti, a fronte di un quesito posto da un utente interessato a conoscere se anche per le LT valesse l'adempimento della sospensione, Regione Lombardia diede atto che la normativa regionale vigente in materia di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (in particolare l'art. 38, comma 6 della Legge Regionale 27/2015) nel prevedere la comunicazione di SOSPENSIONE TEMPORANEA dell'attività, riserva questa possibilità alle SOLE strutture TURISTICO-RICETTIVE (quindi non la estende alle LT , che non sono assimilabili alle strutture ricettive e che sono "riconosciute" dalla regolamentazione regionale al precipuo fine di mapparne e censirne l'esistenza sui territori).
Prova ne sia che anche la modulistica ufficiale regionale unificata, valida su tutto il territorio della Lombardia e riservata alle LT, si limita alle casistiche di apertura e cessazione (quindi non ne prevede la sospensione)
Si precisa infine che anche l'attuale stesura dell'art. 38 della L. R. 27/2015, recentemente rivista, non risulta che abbia contemplato tale possibilità di sospensione per le LT (che ricordiamo ancora, e ribadiamo quanto espresso in apertura, non sono strutture ricettive)
Tale orientamento interpretativo è stato condiviso da Regione Lombardia anche in occasione di recentissimi quesiti pervenuti.
Aggiornato il: 07/10/2024