Foresterie lombarde/Locande

Le foresterie lombarde sono strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale in non più di sei camere e quattordici posti letto da chi fornisce alloggio ed eventuali servizi complementari, compresa la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati, nel rispetto del regolamento CE 852/2004 (sull’igiene degli alimenti).

Le locande sono strutture ricettive complementari all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale in non più di sei camere con un massimo di quattordici posti letto.  

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso, variazione e cessazione dell’attività è competente l'Unità Servizio Orientamento Fare Impresa ed ex TULPS.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi: 

Requisiti oggettivi:

Requisiti minimi obbligatori Foresterie Lombarde.

Requisiti minimi obbligatori Locande.

Per aprire e/o modificare l'esercizio dell'attività occorre presentare, in via esclusivamente telematica al SUAP, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it una segnalazione certificata di inizio attività con eventuali moduli: autocertificazione requisiti morali, nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande, completa della documentazione richiesta, inclusi:

  • planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della destinazione d'uso, superficie ed altezza.

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

L’attività può essere iniziata o modificata dalla presentazione della SCIA (Informazioni sulle modalità di inoltro telematico della SCIA).

Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla ATS Città Metropolitana che occorre fare anche nel caso di modifica della ragione sociale della società.

Per subentrare nell'attività (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa) occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una segnalazione certificata di inizio attività con eventuali moduli: autocertificazione requisiti morali, nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande, completa della documentazione richiesta.

Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i.  Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.

Regione Lombardia Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria, Sabato 08 luglio 2017 – Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016 n. 7 “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.

D.g.r. 16 gennaio 2017 n. X/6117 – Approvazione contrassegni Identificativi delle strutture ricettive non alberghiere.

Le SCIA hanno validità permanente salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. In caso di periodi di sospensione dell’attività è necessario inoltrare comunicazione.

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • esporre apposito contrassegno definito dalla Giunta regionale, all'esterno della struttura;
  • esporre in ciascuna camera e unità abitativa i prezzi massimi praticati;
  • dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;
  • compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle proprie generalità;
  • comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità di tutte le persone alloggiate, entro ventiquattro ore dal loro arrivo.

 

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Aggiornato il: 07/10/2024