Strutture ricettive alberghiere
Le strutture ricettive alberghiere sono organizzate per fornire al pubblico, con gestione unitaria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti con o senza servizio autonomo di cucina, e altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali servizi di bar e ristorante e si distinguono in:
- Alberghi o hotel: strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative;
- Residenze turistico-alberghiere: strutture con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative, con eventuale capacità ricettiva residuale in camere;
- Alberghi diffusi: strutture caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri servizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in particolare di di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo ambito definito ed omogeneo. Le strutture centrali e gli edifici adibiti a camere o alloggi, possono essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo;
- Condohotel: esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitativa a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive.
Al fine di rispondere a esigenze di natura commerciale le strutture ricettive alberghiere caratterizzate da particolari servizi aggiuntivi possono assumere una denominazione aggiuntiva rispetto a quella assegnata, che non dovrà essere ingannevole per il turista e non coincidere con altre denominazioni previste dalla LR 27/2015.
Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso, variazione e cessazione dell’attività è competente l'Unità Servizio Orientamento Fare Impresa ed ex TULPS.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dal R.D. n. 773/1931 (TULPS);
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
Requisiti oggettivi:
Gli alberghi devono possedere la giusta destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia. Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione incendi ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi, quando necessario.
Per ulteriori dettagli vedi schede informative requisiti igienico-sanitari
Scheda requisiti igienico-sanitari residenze turistico alberghiere.
Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una segnalazione certificata di inizio attività con eventuali moduli: autocertificazione requisiti morali, nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande, completa della documentazione richiesta, inclusi:
- planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100; con l’ indicazione della destinazione d’uso, superficie ed altezza;
- la dichiarazione su modello regionale relativa alla classificazione, oppure la dichiarazione dei servizi offerti e il rispetto degli standard qualitativi richiesta per la struttura ricettiva;
- il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco di Milano o DIA/SCIA depositata presso il Comando Vigili del Fuoco di Milano (se la struttura ha più di venticinque posti letto);
- l’autorizzazione in deroga rilasciata da ATS Città Metropolitana (in presenza di locali sotterranei o semi sotterranei ad uso lavorativo).
Per subentrare nell’attività (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa) occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una segnalazione certificata di inizio attività con eventuali moduli: autocertificazione requisiti morali, nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande, completa della documentazione richiesta.
Dal 1° Agosto 2023, poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.
La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.
Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides
L’attività può essere iniziata e/o modificata dalla presentazione della SCIA.
Per aprire e/o modificare oppure per il subentro nell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla ATS Città Metropolitana, che occorre fare anche nel caso di modifica della ragione sociale della società (Estremi per versamento oneri ATS Città Metropolitana).
Modulistica integrativa
- Nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (pdf - 39.433 KB)
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Modello dichiarazione familiari conviventi (pdf - 240.749 KB)
Modello da compilare e allegare per i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (rapp.te legale, soci ecc...)
- Autocertificazione requisiti morali (pdf - 55.987 KB)
- Comunicato per VERSAMENTO DEGLI ONERI SANITARI (pdf - 85.998 KB)
Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i. – Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.
Regolamento Regionale 7 dicembre 2009 n. 5 – Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e II, sezione IV, della legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.
Le SCIA hanno validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività alberghiera sono:
- esporre al pubblico, all’esterno e all’interno della struttura, la classificazione attribuita alla struttura ricettiva;
- esporre in ciascuna camera e unità abitativa i prezzi massimi praticati;
- dare alloggio solo alle persone munite di documento di riconoscimento;
- far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle proprie generalità (schedina P.S.);
- comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità di tutte le persone alloggiate, entro ventiquattro ore dal loro arrivo.
Aggiornato il: 07/10/2024