Case e appartamenti per vacanze – CAV
Sono definite case e appartamenti per vacanze (CAV) le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari (es. pulizie, accoglienza ospiti, ecc.) in unità abitative o parti di esse, con destinazione urbanistica residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestiti:
- In forma IMPRENDITORIALE;
- In forma NON IMPRENDITORIALE da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative (dalla quarta unità abitativa si presume lo svolgimento in forma imprenditoriale) e svolgono l’attività in modo non continuativo, osservando un periodo di interruzione dell’attività non inferiore a 90 giorni all’anno, anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell’attività deve essere inserito dal gestore all’interno del sistema informativo regionale utilizzato per comunicare i flussi turistici.
Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Per l’avvio di nuova attività, il subingresso, la variazione e la cessazione è competente l'Unità Servizio Orientamento Fare Impresa ed ex TULPS.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931 (TULPS);
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
Requisiti oggettivi:
Requisiti minimi obbligatori Case e Appartamenti per vacanze.
FAQ – Case e Appartamenti per Vacanze (CAV) - ai sensi della L.R. 1 ottobre 2015, n. 27
Per comunicare l’avvio, il subingresso (solo per le CAV gestite in forma imprenditoriale), la variazione societaria (solo per le CAV gestite in forma imprenditoriale), la variazione strutturale (di numero di camere e/o di posti letto) e la chiusura di un’unità abitativa destinata a CAV occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una comunicazione, completa della documentazione richiesta nel corso della compilazione assistita, inclusa:
- Planimetria che riproduca esattamente lo stato di fatto attuale dell’unità abitativa: planimetria catastale in scala 1:200 o planimetria in scala 1:100 o 1:50.
Gli effetti della comunicazione decorrono dalla presentazione della stessa.
Ogni attivazione di un’unità abitativa CAV, così come la variazione in aumento anche solo di una ulteriore unità abitativa aggiuntiva da parte del soggetto già titolare di una CAV, comportano la compilazione e presentazione di una nuova Comunicazione di Inizio Attività.
Anche le CAV imprenditoriali sono tenute a presentare una Comunicazione per ogni unità abitativa, in luogo di comunicazioni cumulative.
Per i casi di cessazione, occorre regolarsi avendo chiaro se cessa l’attività aziendale di gestione di Case e Appartamenti per Vacanze, oppure se vengono chiuse singole unità abitative non più destinate all’ospitalità; per non incorrere nella presentazione non corretta della/e comunicazione/e è consigliabile consultare sempre lo schema/vademecum reperibile nella sezione Modulistica.
IL CIR – Codice Identificativo Regionale
Cos’è il CIR e perché va ottenuto:
Il CIR è un codice univoco che si genera all’atto della registrazione di una struttura ricettiva nell’applicativo informatico regionale denominato “ Ross 1000”
È costituito da 6 caratteri numerici riferiti al codice Istat del Comune, 3 caratteri alfabetici che individuano la tipologia di struttura e 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.
A seguito dell’entrata in vigore della L. R. LOMBARDIA 25/01/2018, n. 7 “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), nonché della Deliberazione di Giunta n. XI/280 del 28/06/2018 (vedi sezione “Riferimenti di legge”) è prevista l’attribuzione di un univoco Codice Identificativo Regionale (CIR) a ciascuna delle unità immobiliari, o porzione delle stesse, adibita a Case ed Appartamenti per Vacanze (CAV) e alle Locazioni Turistiche (LT).
A partire dal 1° novembre 2018 il CIR doveva già essere riportato in tutte le comunicazioni che pubblicizzassero la struttura interessata con qualsiasi mezzo, cartaceo o digitale; le CAV (e LT) che non riportavano l’indicazione del CIR potevano infatti essere assoggettate all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 € ad un massimo di 2500 € per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. (come recitava l’art. 39, comma 3-bis, Legge regionale 27/2015).
Attualmente, dal gennaio 2025, in base al Decreto-legge 154/2023, tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere e locazioni turistiche devono essere obbligatoriamente in possesso di CIN (Codice Identificativo Nazionale), che può essere ottenuto solo da chi sia già in possesso del CIR. Acquisire il codice CIN sulla BDSR (Banca Dati nazionale Strutture Ricettive gestita dal Ministero del Turismo) ed esporlo nei messaggi pubblicitari nonché all’esterno dell’unità abitativa è obbligatorio e l’inosservanza è sanzionata a termini di legge.
Chi rilascia il CIR:
Non è il SUAP che rilascia il CIR
Il CIR viene infatti ottenuto dopo l’ accreditamento – obbligatoria per i titolari di CAV ( e LT) – al portale web regionale denominato “Ross 1000”, predisposto per la gestione, a fini statistici, dei flussi turistici.
Accedi al portale web regionale “Ross 1000”.
Quali sono i tempi per ottenere il CIR:
Le comunicazioni di avvio delle attività di Cav (e LT) presentate al SUAP tramite Impresainungiorno.gov.it sono sottoposte ai termini procedimentali di legge di 30 (trenta) giorni, entro i quali il SUAP opera normalmente i propri controlli Istruttori e, al termine dei controlli con esito positivo, informa gli altri enti (tra cui Regione e Città Metropolitana) per gli adempimenti di relativa ed esclusiva competenza (vedasi l’attribuzione del CIR).
Va compreso quindi che l’ottenimento del CIR costituisce il passaggio finale di un percorso amministrativo che le CAV (e le LT) intraprendono presentando inizialmente al SUAP la propria Comunicazione di inizio dell’attività; la Comunicazione al SUAP, da questo successivamente veicolata a Città Metropolitana di Milano, rappresenta l’atto necessario affinché Città Metropolitana ponga poi in essere i propri adempimenti di registrazione della struttura verso il portale web regionale “Ross 1000”.
L'utente dovrà accedere autonomamente al portale regionale Ross1000 per conoscere il CIR assegnato alla propria struttura: quando l'interessato accede autonomamente alla piattaforma regionale Ross1000 tramite il proprio Spid, e la sua struttura ricettiva è già stata censita ed inserita da parte di Città Metropolitana, gli sarà possibile reperire il CIR assegnatogli nella sezione anagrafica.
N.B. Va infine sempre ricordato che la piattaforma Impresainungiorno.gov.it è concepita appositamente per consentire agli utenti non solo la compilazione e trasmissione delle pratiche di CAV (e LT) a al SUAP, ma anche per favorire la consultazione diretta e in autonomia dello stato delle proprie pratiche (tramite la scrivania MyPage).
Modulistica integrativa
Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i. – Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.
Regione Lombardia – Decreto direttore generale 16 maggio 2016 n. 4275 –
Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze – revoca del d.d.g. del 6 maggio 2016 n. 3964.
Regolamento Regionale 5 agosto 2016 n. 7 – Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e degli alloggi dati in locazione per finalità turistiche e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell'art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)
L. R. LOMBARDIA 25/01/2018 n. 7 “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) – Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”.
Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/280 del 28/06/2018 – Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".
Deliberazione di Giunta Regionale 169/2023 - Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) in attuazione dell'articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 15 ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo"
Gli OBBLIGHI da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
- dare alloggio unicamente a persone munite di documento di riconoscimento; non è prevista una permanenza minima, mentre è possibile ricavare il limite massimo della permanenza di un anno in base alla definizione di “turista” fornita da ISTAT con il proprio glossario e circolare prot. N. 0545168/2019 del 11/03/2019. (Turismo: l'insieme delle attività e dei servizi riguardanti le persone che si spostano al di fuori del loro “ambiente abituale” per vacanza o per motivi di lavoro);
- comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 8 della L.R. 27/2015 (informazioni sul portale AlloggiatiWeb presso la Questura);
- esporre in ciascuna camera e unità abitativa i prezzi massimi applicati;
- stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti, ai sensi dell’art. 38, comma 10 della L.R. 27/2015;
- corrispondere l’imposta comunale di soggiorno, prevista dal D. Lgs. 23/2011 e disciplinata dall’apposito Regolamento Comunale.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
ATTENZIONE: IL SUAP NON È COMPETENTE IN MATERIA NE’ DI IMPOSTA DI SOGGIORNO, NÉ IN MATERIA FISCALE INERENTE LA TASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLA GESTIONE DELLE CAV (es. regime cedolare secca etc.) NON POSSONO ESSERE PERTANTO RICHIESTE AL SUAP INFORMAZIONI, NÉ SUGGERIMENTI O CONSULENZE IN MATERIA TRIBUTARIA E/O FISCALE.
Accedi alle informazioni sull'imposta di soggiorno presenti sul sito del Comune di Milano.
Tra gli obblighi previsti NON è contemplata la somministrazione di alimenti e bevande e di prima colazione in quanto tale facoltà è espressamente concessa dalla L.R. 27/15 ad altre tipologie di strutture ricettive, ma non alle CAV.
Nel periodo di chiusura della CAV non imprenditoriale (90 giorni all’anno di interruzione, anche non consecutivi) e di sospensione temporanea non può essere esercitata alcuna attività avente finalità di ricezione turistica.
Aggiornato il: 20/11/2025