Vendita quotidiani e riviste
Per vendita quotidiani e periodici si intende l’attività di vendita e diffusione della stampa quotidiana e periodica in chiosco, sia su suolo pubblico che su suolo privato, oppure in negozio.
La vendita può avvenire in forma esclusiva nel caso in cui l’attività di vendita di quotidiani e periodici si configuri come attività prevalente, sia all’interno di un chiosco che all’interno di un negozio, oppure in forma non esclusiva nel caso in cui l’attività si configuri come attività complementare di altra attività e la vendita di quotidiani e periodici avvenga all’interno di altre strutture quali esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, pubblici esercizi.
Per avvio di una nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione è competente l'Unità programmazione e gestione commercio su aree pubbliche.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- iscrizione alla CCIAA Registro Imprese.
Le istanze relative a:
rivendita di quotidiani e periodici in negozio, mezzanino metropolitana, chiosco su suolo privato e rivendita di quotidiani e periodici in forma non esclusiva all’interno di altre strutture previste dalla normativa;
devono essere presentate in via telematica tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it
Tutte le richieste/comunicazioni inerenti le rivendite su suolo pubblico vanno presentate in forma cartacea, utilizzando la modulistica presente nella sezione dedicata (Modulistica edicole suolo pubblico), e devono essere presentate presso il Protocollo Generale, sito in Via Larga, 12 – piano terra – oppure al Protocollo dell’Area Attività Commerciali e Suap previo appuntamento.
Per informazioni inerenti le rivendite esclusive su suolo pubblico contattare il seguente numero telefonico 02.884.62129 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30.
Per modificare una rivendita (subentro, trasloco) o per sostituire il chiosco, occorre presentare una comunicazione cartacea completa della documentazione richiesta (Modulistica edicole suolo pubblico).
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente di modificare l’attività o la struttura.
Per ampliare l’occupazione di suolo pubblico di un chiosco esistente con tende, espositori o altro occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta. (Modulistica edicole suolo pubblico).
La concessione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente l’ulteriore occupazione di suolo pubblico richiesta.
Per sospendere,riprendere e cessare l’attività della rivendita, occorre presentare una comunicazione completa della documentazione richiesta (Modulistica edicole suolo pubblico).
Dal 1° Agosto 2023, poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.
La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.
Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides
- Modello variazioni edicole su suolo pubblico con prescrizioni urbanistico ed edilizie (agg. ottobre 2021) (pdf - 94.818 KB)
- Modello variazione indirizzo sede impresa individuale/società (pdf - 55.128 KB)
- Modello subingresso su suolo pubblico (pdf - 87.478 KB)
- Modello sospensione attività su suolo pubblico (pdf - 56.919 KB)
- Modello ripresa attività su suolo pubblico (pdf - 256.744 KB)
- Modello duplicato licenza su suolo pubblico (pdf - 240.62 KB)
- Modello Autocertificazione antimafia/penale (pdf - 352.574 KB)
- Modello Autocertificazione Società (pdf - 250.58 KB)
- Modello Autocertificazione REA (pdf - 51.937 KB)
- Modello cessazione attività su suolo pubblico (pdf - 84.05 KB)
Legge 13 aprile 1999 n. 108 – Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica.
Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170 – Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999 n.108.
Legge Regionale 2 Febbraio 2010 n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
Delibera Consiglio Regionale 23 giugno 2015 - n. X/730 – Indirizzi regionali per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica.
Determinazione Dirigenziale n. 173/2018 del 10/12/2018 P.G. 0543655/18 – VENDITA DI PRODOTTI EDITORIALI IN FORMA AMBULANTE DA PARTE DEGLI EDITORI, DISTRIBUTORI ED EDICOLANTI ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs 170/2001 avente ad oggetto il "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 108/1999" Modalità di svolgimento, limitazioni e divieti.
Determinazione Dirigenziale n. 11337 del 13/12/2021 - Nuove disposizioni di servizio in ordine alla notifica e alla verifica dei pagamenti del CANONE OSAP ai fini del rinnovo delle concessioni su aree pubbliche e ai fini della trattazione delle comunicazioni telematiche di subingresso nei mercati settimanali scoperti, posteggi extramercato, chioschi ed edicole”.
Determinazione Dirigenziale n. 1902 del 10/03/2023 - Nuove disposizioni di servizio in ordine alla trattazione e modalita’ dicontrollo delle comunicazioni telematiche di subingresso nei mercati settimanali scoperti, chioschi, posteggi extramercato, edicole nonchè alla relativa notifica e verifica dei pagamenti del canone CUP (ex COSAP).
Determinazione Dirigenziale n. 222 del 17/01/2024 - Validità delle concessioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica in scadenza al 31/12/2020.
In caso di cessazione, il titolare deve dare comunicazione all’ufficio restituendo l’originale dell’autorizzazione.
In presenza di chioschi su suolo pubblico, occorre inoltre procedere alla rimozione dei manufatti entro 60 giorni dalla comunicazione.
Finchè il chiosco non verrà rimosso il titolare sarà tenuto al pagamento del canone di occupazione suolo (CUP).
Aggiornato il: 07/10/2024