Vendita Preziosi
Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro, l'argento; sono inoltre considerati oggetti preziosi i prodotti costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
Preliminarmente, è opportuno ricordare che la vendita di Oggetti Preziosi è attività tuttora sottoposta al rilascio di autorizzazione da parte della Pubblica Sicurezza, specificamente dagli uffici della Questura, ai sensi dell’art. 127 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
Tuttavia, con l’entrata in vigore, nel corso del 2017, del D. Lgs. n. 222/2016, sono state apportate radicali modifiche nei rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni interessate (Questura e SUAP comunale), aumentando le intersecazioni reciproche di flussi documentali.
Le istanze per la vendita di preziosi devono infatti transitare dal SUAP che, dopo averne operato un controllo di completezza meramente formale (avvenuto pagamento della marca da bollo e presenza dell’attestazione di avvenuto versamento della tassa di concessione governativa), le trasmette alla Questura competente affinché quest’ultima ne effettui l’istruttoria e provveda al rilascio dell’autorizzazione finale.
Sarà poi il SUAP che provvederà all’inoltro conclusivo dell’autorizzazione finale all’utente, sempre per via telematica.
Per avvio di attività è competente l'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti soggettivi (morali) previsti dagli artt. 11 e 131 del T.U.L.P.S., nonché dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Per l'avvio dell’attività di vendita di oggetti preziosi si applica il regime amministrativo della SCIA condizionata – contemplato in via generale dall’ art. 19-bis, comma 3, della Legge 241/1990 – prevista quando l'attività oggetto di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è condizionata all'acquisizione “di autorizzazione o atti di assenso comunque denominati”. È quindi importante comprendere che l’attività di vendita di tali oggetti non può essere avviata subito, all’atto della trasmissione della SCIA al SUAP, bensì subordinatamente al rilascio dell’ autorizzazione finale da parte della Questura, trasmessa all’utente per il tramite del SUAP.
Poiché il SUAP è tenuto ad agire con modalità dematerializzate, i procedimenti relativi alla vendita di oggetti preziosi sono stati telematizzati e resi disponibili sulla piattaforma Impresainugiorno.gov.it.
A partire dal 1 settembre 2017 devono quindi essere obbligatoriamente presentate al SUAP di Milano, a seguito di compilazione e trasmissione tramite la piattaforma IIUG, le istanze di rilascio inerenti NUOVE attività di vendita AL DETTAGLIO di preziosi in esercizi DI VICINATO ubicati sul territorio milanese.
Dopo aver ricevuto la domanda dal SUAP, la Questura effettua un sopralluogo per controllare l’idoneità delle misure di sicurezza passiva (telecamere, cassaforte etc.) dichiarate dall’utente nella compilazione dell’istanza. La presa di contatto con l’utente per concordare il sopralluogo avviene autonomamente dalla Questura e non passa attraverso il SUAP.
Nel caso in cui emergessero motivi ostativi al rilascio della licenza, la Questura invierà al SUAP un provvedimento di diniego di contenuto generico, senza esplicitarne le motivazioni, al solo fine di chiudere il fascicolo del procedimento. L’assenza di requisiti soggettivi che costituisca motivo ostativo verrà portata a conoscenza dell’interessato direttamente dalla Questura.
Casi particolari
Il caso di apertura di NUOVE FILIALI o il caso di TRASFERIMENTO di ubicazione vanno trattati come istanze di nuova autorizzazione. Anche se l’autorizzazione già conseguita possiede validità a livello nazionale, tale validità deve essere “estesa”, tramite autorizzazione del Questore, per la nuova filiale o per la nuova ubicazione dell’attività. In questi casi, l’impresa, nel compilare l’istanza di autorizzazione, deve allegare anche una copia conforme dell’autorizzazione già ottenuta.
A partire dal 10 ottobre 2017 è disponibile sulla piattaforma Impresainugiorno.gov.it anche la procedura di compilazione assistita e trasmissione al SUAP dell’istanza per la VENDITA all’INGROSSO di preziosi (selezionare il Settore di attività Commercio all’Ingrosso>Avvio, gestione…>Altre esigenze connesse….> Casistiche relative alla vendita di prodotti specifici.
La VARIAZIONE del preposto o rappresentante, e il rilascio di COPIE CONFORMI dell’autorizzazione sono direttamente gestiti dalla Questura. L’utente non deve, quindi, rivolgersi al SUAP ma direttamente al Commissariato di zona competente o alla Divisione P.A.S.
In caso di agenzia di pubblici incanti (CASA D’ASTA) che tratti anche oggetti preziosi non è previsto il rilascio di apposita autorizzazione di P.S. per la vendita o l’intermediazione di preziosi, pertanto nessuna istanza deve essere presentata per il tramite del SUAP.
Anche lo svolgimento della professione di AGENTE O RAPPRESENTANTE di preziosi non comporta la presentazione di istanza tramite il SUAP.
Dal 1° Agosto 2023, poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.
La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.
Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides
La Questura ha confermato, con Circolare del 02.08.2017, la propria disponibilità a svolgere – a favore degli utenti interessati – il servizio di consulenza funzionale all’istruttoria delle pratiche.
Si rammenta che il regime procedimentale connesso al rilascio dell’autorizzazione comporta che l’attività di vendita non possa essere iniziata fino al rilascio del titolo.
Oneri
Nel corso della compilazione della pratica sulla piattaforma Impresainugiorno.gov.it, il pagamento della marca da bollo potrà avvenire in modalità digitale tramite PagoPA, il sistema dei pagamenti elettronici che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità veloce, facile e sicura; il pagamento potrà essere effettuato mediante bonifico , carta di debito o carta di credito.
Si ricorda infine che per l’istanza relativa alla vendita di oggetti preziosi l’utente è tenuto al pagamento della tassa di concessione governativa (che risulta obbligatoria solo per la sede primaria e non per l’apertura di ulteriori filiali) avendo l’avvertenza di riportare la causale sotto specificata:
“Copia attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa 270,00 € (attività di commercio di oggetti preziosi)”
oppure
“Copia attestazione di avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa 202,00 €(attività di commercio montature e guarnizioni preziosi)”, tramite il c.c.p. n. 8003 intestato a: Ufficio Tasse Concessioni Governative – Roma.
Aggiornato il: 07/10/2024