Vendita diretta di prodotti agricoli
Per vendita diretta di prodotti agricoli si intende l’attività esercitata dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 che vendono direttamente al pubblico i prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda agricola.
Possono essere addetti all’attività di vendita l’imprenditore agricolo e i suoi familiari nonchè i lavoratori dipendenti.
L’attività può essere svolta:
- nel luogo di produzione utilizzando una struttura di vendita all’interno dell’immobile facente parte della cascina;
- in una struttura di vendita (negozio o spazio all’interno di un negozio) diversa dal luogo di produzione;
- in aree all'aperto (private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità).
Per l'avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività di vendita diretta di prodotti agricoli l'Area competente è:
Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano – Unità Agricoltura
Via Dogana 2 – scala A – 4° piano
Tel. 02 88458773
Fax 02 88467109
Mail Urb.Agricoltura@comune.milano.it
Orari apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.
Requisiti soggettivi:
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.
Requisiti oggettivi:
L’attività in struttura di vendita deve essere esercitata presso immobili che posseggono i requisiti urbanistico-edilizi, igienico-sanitari, di pubblica sicurezza e che rispettano le vigenti disposizioni in materia di vigilanza antincendi.
Per aprire o modificare le attività di vendita diretta è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA); completa della necessaria documentazione.
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
Decreto del Fare: art.30-bis (semplificazioni in materia agricola) – che ha modificato il Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n. 228 – Orientamento e modernizzazione del settore agricolo (art. 4).