Commercio di cose usate o cose antiche e/o aventi valore artistico

In data 26 novembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26.11.2016 – Supp. Ordinario n. 52 – il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 222. Con l’art. 6 – Disposizioni finali, l’art. 126 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 viene abrogato.

Pertanto, a far tempo dal 11.12.2016 (data di entrata in vigore del suddetto decreto), i commercianti che intendono vendere cose antiche aventi valore artistico o usate non devono più presentare alcuna segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ex art. 126 R.D. 18/6/31 n. 773.

Conseguentemente, non è più dovuta la vidimazione dei REGISTRI di carico e scarico beni antichi e usati, di cui all’art. 247 del Regolamento di Pubblica Sicurezza – R.D. 6 maggio 1940 n. 635.


N.B. coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del TULPS (Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 26/3/2018 n. 120995).

Per richieste di informazioni:

Sportello telefonico esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, forme speciali di vendita, commercio all’ingrosso, concessioni suolo pubblico per esposizioni di libri, fiori, attività artigianali (non alimentari), servizi alla persona
Tel. 02 88467117 (seguendo la voce-guida, selezionare l’opzione 3) attivo nelle giornate di LUNEDI' MERCOLEDI' VENERDI' con orario 9.30 - 11.30.

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016 n. 222 – Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015 n. 124.


Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 26/3/2018 n. 120995 – Commercio di cose antiche e/o usate – Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all’articolo 128 del TULPS.