Commercio di cose usate o cose antiche e/o aventi valore artistico
Si rende noto che l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 22, ha fatto solo venire meno l'ex art. 126 R.D. 18/6/31 n. 773 che prevedeva che: "Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza" e che di conseguenza prevedeva, oltre all'autorizzazione commerciale rilasciata dal Comune, che ci fosse una vera e propria licenza di Pubblica Sicurezza.
L'abrogazione di tale norma ha comportato solo l'eliminazione di tale obbligo, mentre permane l'obbligo di segnalare l'avvio di attività di vendita in esercizio di vicinato al SUAP tramite la piattaforma di Impresainungiorno.
N.B. Si precisa altresì che, sempre a seguito dell'abrogazione di tale norma non è più dovuta la vidimazione dei REGISTRI di carico e scarico beni antichi e usati, di cui all’art. 247 del Regolamento di Pubblica Sicurezza – R.D. 6 maggio 1940 n. 635, ma è fatto obbligo di mantenere tale registro in negozio dove dovranno essere annotate le transazioni della merce in ingresso e di quella in uscita ai fini di eventuali controlli delle Forze dell'Ordine.
Per richieste di informazioni:
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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016 n. 222 – Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015 n. 124.
Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 26/3/2018 n. 120995 – Commercio di cose antiche e/o usate – Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornaliere di cui all’articolo 128 del TULPS.