Forme Speciali di Vendita
Si definiscono forme speciali di vendita:
- la vendita di prodotti a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via;
- la vendita di prodotti al dettaglio a mezzo apparecchi automatici (solo ad avvio attività ai sensi dell'Art. 15 della L.R. n° 6/2010), o per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione compreso il commercio on line. Per vendita per corrispondenza si intende la vendita tramite cataloghi, televisione o altri sistemi di comunicazione con consegna al cliente attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati;
- la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori. La vendita presso il domicilio del consumatore è quel tipo di vendita comunemente definito "porta a porta".
Per lo svolgimento di un'attività di vendita in forma speciale è necessario rivolgersi all'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
I requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, in caso di società, o dal titolare, in caso di impresa individuale e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., da tutti i soci in caso di S.n.c.
I requisiti professionali sono quelli previsti dall'articolo 71 c. 6 del D.Lgs n. 59/2010.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
Vendita tramite televisione: nei casi in cui le operazioni di vendita siano effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività sia in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.
Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve, inoltre, aver presentato la segnalazione certificata di inizio attività per Agenzia d'affari.
Incaricati alla vendita: per incaricato abituale alla vendita a domicilio, ai sensi della Legge 173/2005, deve intendersi colui che ha un reddito per anno solare superiore a 5.000 euro, opera con semplice autorizzazione scritta e senza aver assunto contrattualmente, nei confronti dell'impresa affidante, alcun obbligo vincolante di svolgere attività promozionale.
Il venditore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati ne comunica l'elenco (tramite SUAP) all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l’attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Il titolare dell'attività rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo, e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni di vendita.
Per aprire o modificare un'attività speciale di vendita occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc).
Allegati
- Procura per la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica (solo se la SCIA è firmata e inoltrata da professionista incaricato)
- Allegato A – dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dall’art 71 del D.Lgs. 59/2010 compresa legge antimafia di tutti i componenti il consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dei soci accomandatari in caso di S.a.s., di tutti i soci in caso di S.n.c.
- Allegato B – dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali del preposto (solo per settore alimentare ed esclusi gli spacci interni)
- Modello dichiarazione familiari conviventi di tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
- Documento di identità di tutti i soggetti (compreso preposto) che hanno sottoscritto autocertificazioni/dichiarazioni senza firmarle digitalmente
- Permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente (se cittadino extracomunitario e se non è stato dichiarato in SCIA)
- Permesso di soggiorno del preposto (se cittadino extracomunitario)
- Ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana (solo per settore alimentare)
La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.
Al momento della presentazione della SCIA tramite Impresainungiorno.gov.it, l’utente riceve una RICEVUTA, che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010.
Dal 1° Agosto 2023, poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.
La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.
Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides
Modulistica integrativa
- Procura speciale per la sottoscrizione digitale (pdf - 40.376 KB)
-
Modello dichiarazione familiari conviventi (pdf - 240.749 KB)
Modello da compilare e allegare per i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (rapp.te legale, soci ecc...)
- Modello dichiarazione del possesso dei requisiti professionali (attività vendita alimenti/bevande) (pdf - 26.493 KB)
- Modello dichiarazione del possesso dei requisiti morali (pdf - 17.008 KB)
- Estremi versamento ATS Città Metropolitana (per attività di vendita di alimenti e bevande) (pdf - 85.998 KB)
Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (artt. 66-68).
Legge Regionale 2 Febbraio 2010 n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.
Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 15 – Legge di semplificazione 2017
Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.
Distribuzione automatica:
le imprese del settore della distribuzione automatica aventi sede a Milano devono presentare la SCIA (e le relative schede 2 per il titolare, i membri dell'organo di amministrazione e il delegato o preposto della società) solo al momento dell'avvio dell'attività imprenditoriale (ai sensi dell'art. 15 della legge Regionale n. 6/2010).
N.B. L'art. 14 della L. R. 15/2017 (Legge di semplificazione 2017) ha modificato l'art. 15, comma 1, della L. R. 6/2010 sopprimendo la previsione della comunicazione semestrale all'azienda sanitaria locale delle variazioni e cessazioni dei distributori automatici di prodotti alimentari, tramite elenchi basati sulla modulistica ufficiale a suo tempo approvata dalla stessa Regione.
Aggiornato il: 07/10/2024