Esercizi di vicinato

Sono definiti negozi o "esercizi di vicinato" le attività commerciali con una superficie di vendita non superiore a 250 mq.

Per superficie di vendita si intende l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi.

L'attività di vendita può riguardare i prodotti del settore non alimentare, i prodotti del settore alimentare (limitatamente all'alimentazione umana)  o entrambi.

Ufficio Competente

Per avvio di una nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione è competente l'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

I requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, in caso di società, o dal titolare, in caso di impresa individuale e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di S.a.s., da tutti i soci in caso di S.n.c.

I requisiti professionali sono quelli previsti dall'articolo 71 c. 6 del D.Lgs n. 59/2010.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti oggettivi:

È necessario avere la disponibilità dei locali (proprietà, contratto di locazione, altro) a destinazione d'uso commerciale. I locali devono rispettare le norme igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche vigenti in materia.

Per aprire o modificare un esercizio di vicinato occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc).

Al momento della presentazione della SCIA tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, l’utente riceve una ricevuta, che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010.

Allegati

  • Procura per la sottoscrizione digitale e la trasmissione telematica (solo se la SCIA è firmata e inoltrata da professionista incaricato) 
  • Allegato A – dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dall’art 71 del D.Lgs. 59/2010 compresa legge antimafia di tutti i componenti il consiglio di amministrazione in caso di  S.p.A. e S.r.l., dei soci accomandatari in caso di S.a.s., di tutti i soci in caso di S.n.c.
  • Allegato B – dichiarazione del possesso dei requisiti morali e professionali del preposto (solo per settore alimentare) 
  • Modello dichiarazione familiari conviventi di tutti i soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011
  • Documento di identità di tutti i soggetti (compreso preposto) che hanno sottoscritto autocertificazioni/dichiarazioni senza firmarle digitalmente
  • Permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente (se cittadino extracomunitario e se non è stato dichiarato in SCIA)
  • Permesso di soggiorno in corso di validità del preposto (se cittadino extracomunitario)
  • Ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana (solo per settore alimentare)


La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato. interno.

Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. 

Legge Regionale 2 Febbraio 2010 n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.

D.g.r. 28 dicembre 2023 – n. XII/1699 – Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 18 ottobre 2022 n. XI/2547 “Programma pluriennale di sviluppo del settore commerciale (PPSSC)”

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. 

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 147/2012, con l’articolo 8, comma 2, lett. c) è stato soppresso il divieto di esercitare congiuntamente nello stesso punto vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto, precedentemente sancito dall’art. 26, comma 2 del D.Lgs n. 114/1998.
 
Le due attività di vendita possono quindi essere svolte contestualmente nel medesimo locale; va tuttavia precisato che al fine di individuare la disciplina normativa applicabile ad ogni singolo caso, la superficie di vendita utilizzata deve essere considerata nella sua interezza.
Con la conseguenza che risultano applicabili le disposizioni più restrittive fra quelle vigenti rispettivamente in relazione alle due forme di attività.

L'attività congiunta è quindi consentita, ma il superamento - ad esempio - dei limiti di superficie che differenziano il commercio di vicinato dalle medie e grandi strutture di vendita implica l’applicazione delle norme volte a consentire l’ insediamento di queste ultime.

Aggiornato il: 07/10/2024