Attività di vendita nei Centri Commerciali

Per centro commerciale si intende una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente.

Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

   

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della  legge antimafia.

Se l'attività commerciale viene svolta in forma societaria il possesso dei requisiti professionali (quando previsti) è richiesto al legale rappresentante oppure ad un'altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all'attività commerciale.

Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci amministratori in caso di s.n.c.

Per avviare un esercizio di vicinato all’interno di un centro commerciale è necessario presentare, esclusivamente in modalità cartacea, una comunicazione in duplice copia (COM 1) debitamente compilata riportante la firma in originale del titolare/legale rappresentante.

In caso di apertura di media struttura di vendita è necessario presentare comunicazione (COM 3) in duplice copia debitamente compilata riportante la firma in originale del titolare/legale rappresentante.

Alla comunicazione devono essere allegati: 

  • schede (Mod. A) per dichiarazione possesso requisiti morali previsti dall'art. n. 71 del D.lgs. n. 59/2010 compresa Legge antimafia di tutti soci/componenti organo di amministrazione in caso di Società, firmati in originale;
  • scheda, (Mod. B) firmata in originale, per la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e/o professionali per settore alimentare previsti dall'art. n. 71 del D.lgs. n. 59/2010 compresa Legge Antimafia dell’eventuale soggetto preposto con documentazione ove necessaria attestante il requisito;
  • documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni;
  • contratto di affitto dei locali registrato all’Agenzia delle Entrate;
  • modello di notifica sanitaria (solo per settore alimentare);
  • copia della ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana (solo per settore alimentare);
  • eventuale Procura; 

 

Qualora trattasi di comunicazione di subentro nell’attività di un esercizio di vicinato e/o media struttura già esistente, alla quale è stata già rilasciata un’autorizzazione commerciale, ( a seguito di contratto di affittanza d’azienda, di contratto di compravendita, di fusione, di modifica legale rappresentante, di trasformazione società, di cambio denominazione sociale, ecc.) oltre ai documenti sopra riportati occorrerà anche allegare l’atto notarile registrato all’Agenzia delle Entrate e / o verbale assemblea per cui viene presentata la comunicazione. 

Le comunicazioni devono essere presentate in formato cartaceo a:
Direzione specialistica autorizzazioni e concessioni – suap
Ufficio Protocollo
Via Larga n. 12 – 3° piano – stanza n. 372

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

Legge Regionale 2 Febbraio 2010 n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Deliberazione Giunta Regionale 20 dicembre 2013 n. X/1193 – Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla d.c.r. 12 novembre 2013 n. 8/187 “Nuove linee per lo sviluppo delle imprese del settore commerciale”.

AVVISO: nel caso di istanze non correttamente compilate in relazione agli elementi oggettivi e soggettivi essenziali così come sopra descritti non potrà essere avviato l'iter istruttorio e l'Amministrazione procederà ai sensi di Legge al rigetto dell'istanza.