Mercati Settimanali Scoperti – Subingressi

Per commercio con concessione di posteggio nel mercato si intende l'attività di vendita a mezzo banco o autonegozio di prodotti alimentari e non alimentari nei mercati settimanali scoperti.

L'autorizzazione alla vendita sulle aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione di alimenti e bevande, qualora l'operatore sia in possesso dei necessari requisiti.

Ufficio competente

Per la gestione dei subingressi (compravendita/affitto) nei Mercati Settimanali Scoperti è competente l'Unità Controlli COSAP e SOGEMI.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 del  D.Lgs n. 59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • iscrizione alla CCIAA Registro Imprese.

Per la vendita e somministrazione di prodotti alimentari l’operatore deve, inoltre, essere in possesso dei requisiti professionali previsti dall’articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.

Le società possono nominare un preposto alla vendita e alla somministrazione.

Per subentrare nell'attività occorre presentare. esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it una domanda di autorizzazione.

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico di subingresso.

Le pratiche inoltrate con altre modalità verranno immediatamente considerate irricevibili.

Vi chiediamo in particolare di porre attenzione alla modalità di pagamento richiesta sulla piattaforma Impresainungiorno.gov.it, che prevede l’obbligo del pagamento con pago PA del bollo per la domanda.

Nel caso di subingresso su più posteggi verrà richiesta dagli operatori, prima del rilascio delle autorizzazioni, l'integrazione di marche sino a concorrenza del numero di autorizzazioni in rilascio; per cui ad esempio, per un subentro in 5 autorizzazioni si chiederà il pagamento di ulteriori 5 marche.

Si precisa che il bollo NON sarà in ogni caso rimborsabile.

È necessario il versamento di 50 € per oneri spese istruttoria, non rimborsabili ( secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 839 del 20.4.2012) da effettuare sul C.C. postale n. 59361857 intestato a Comune di Milano – Settore Commercio COSAP Temp. Comm. su Aree Pubbliche – Causale: "Spese istruttorie per Subingressi MSS".

Il subingresso in attività esistente può essere richiesto in caso di compravendita, donazione, affittanza di azienda o di ramo d’azienda, reintestazione in caso di successione mortis causa. Occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta entro quattro mesi dalla data di stipula del contratto o dalla data del decesso. 

Al termine dell’istruttoria, l’ufficio rilascia l’autorizzazione al nuovo titolare.

Comunicazione Subingressi

In merito ai subingressi di concessioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche è necessario richiamare il nuovo Regolamento per l’istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e del Canone di Concessione dei Mercati approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n°23 dell’11/03/2021, in particolare l’art.11 stabilisce che:
"Qualora il cedente sia in debito verso l’Amministrazione comunale per il pagamento di canoni relativi ad annualità pregresse, la procedura di subentro nel provvedimento di concessione o autorizzazione a favore dell’acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo".

I canoni riferiti all’impresa vanno considerati complessivamente e non per singolo mercato.

In caso di morosità dell’impresa non è consentito né acquistare un nuovo posteggio, né venderlo senza aver prima saldato tutti i propri debiti verso l’Amministrazione. 

Per i subingressi che prevedono un passaggio di proprietà a titolo definitivo, il procedimento di subingresso per compravendita potrà perfezionarsi solo quando saranno stati pagati anche importi riferiti ad annualità pregresse i cui inviti di pagamento potrebbero essere stati notificati (sia al cedente che all’acquirente) anche dopo la pubblicazione della D.D. n. 9040 del 25/10/2021.

A titolo informativo per la risoluzione di diritto degli accordi contrattuali, si evidenzia come la P.A. non sia competente a risolvere le controversie tra le parti. In caso di diniego al subentro, questa Amministrazione procederà solo a seguito di pronuncia della competente Autorità Giudiziaria (amm.va – civile e/o penale) adita dalle parti. 

Modulistica integrativa
  • Modello reintestazione IIUG (pdf - 126.641 KB)
    IN CASO DI REINTESTAZIONE PER RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO PRIVA DI ATTO NOTARILE O IN CASO DI DISDETTA DEL CONTRATTO TRAMITE PEC O RACCOMANDATA RR (che rimane possibile fare) in questo caso si invita l’utente a presentare il modello, scaricabile dal sito fareimpresa, di disdetta consensuale a doppia firma – titolare e affittuario – con le seguenti modalità: a) modello firmato digitalmente da entrambi i soggetti coinvolti; b) modello con firma autografa e copia dei documenti di identità di entrambi. Scegliendo questa modalità, i soggetti contrattuali (titolare e affittuario) si dovranno presentare, previo appuntamento, presso l’ufficio subingressi Mercati Settimanali Scoperti per ratificare di fronte al pubblico ufficiale del servizio competente la volontà bilaterale volta allo scioglimento dell’accordo contrattuale precedentemente stipulato (mutuo consenso art.1372 c.c.); c) copia dell’atto notarile di risoluzione anticipata o scrittura privata autenticata e registrata. La mancata ottemperanza di quanto sopra determina il diniego al subingresso.
  • Modello autocertificazione per CCIAA inattiva (pdf - 47.64 KB)
    Per esercitare l’attività di commercio su area pubblica, non è sufficiente l’iscrizione in Camera di Commercio ma lo stato dell’attività deve risultare attivo. Esclusivamente per imprese che hanno in corso procedimenti per cedere a titolo definitivo o temporaneo l’azienda, è disponibile un modello di autocertificazione con il quale il titolare dichiara di essere iscritto in CCIAA senza attivare l’impresa in virtù di una compravendita con appuntamento fissato presso Studio Notarile.
  • Modello assolvimento imposta di bollo (pdf - 38.595 KB)
    Modello da utilizzare per autocertificare che: l’imposta di bollo dovuta per il rilascio dell’atto conclusivo del procedimento è stata assolta in modo virtuale tramite apposizione ed annullamento della marca da bollo sul cartaceo della domanda trattenuto presso il mittente a disposizione degli organi di controllo; la marca da bollo di euro 16,00 applicata riporta il numero di identificativo indicato sulla stessa.

Legge Regionale 2 Febbraio 2010 n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere.

Determina Dirigenziale n. 211/2012 P.G. 586678/2012 del 20/09/2012 - Procedura subingressi per reintestazione.

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.

Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche – Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 4 marzo 2013  e successive modificazioni ed integrazioni.

Determinazione Dirigenziale n. 26/18 P.G. 106624 del 05/03/2018 – Mercati settimanali scoperti – Attività di recupero delle morosità COSAP per il periodo 2011-2015 e azioni per il monitoraggio e il controllo dei pagamenti per le annualità successive.

Determinazione Dirigenziale n. 54/19 P.G. 0175067 del 16/04/2019 – Disciplinare per l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie per inosservanza delle procedure di assegnazione dei posteggi liberi nei mercati settimanali scoperti e dell'obbligo di mantenere un comportamento corretto verso il personale dell'amministrazione comunale addetto alle attività di controllo.

Determinazione Dirigenziale n. 6984 del 02/10/2020 – Nuove modalità presentazione giustificazioni per assenze in mercati settimanali scoperti.

Determinazione Dirigenziale 2062/22 del 21/03/2022 - Disposizioni per l’iscrizione nelle liste di spunta dei mercati settimanali scoperti.

Determinazione Dirigenziale n. 2476 del 31/03/2022 - Disposizioni per l’assegnazione dei posteggi liberi agli operatori di commercio su area pubblica presso i mercati settimanali scoperti - proseguimento graduale della ripresa delle operazioni di spunta.

Determinazione Dirigenziale n. 10514 del 23/11/2022 - Riapertura della procedura di scambio di posteggio in area mercatale.

Determinazione Dirigenziale n. 558 del 30/01/2023 - Mercati settimanali scoperti – aggiornamento liste di spunta “extra ruolino” a seguito taglio presenze rilevate nel corso dell’anno 2022 e facoltà di opzione tra mercati della stessa giornata. - NUOVE DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE NELLE LISTE DI SPUNTA.

Determinazione Dirigenziale n. 1902 del 10/03/2023 - Nuove disposizioni di servizio in ordine alla trattazione e modalita’ dicontrollo delle comunicazioni telematiche di subingresso nei mercati settimanali scoperti, chioschi, posteggi extramercato, edicole nonchè alla relativa notifica e verifica dei pagamenti del canone CUP (ex COSAP).

Determinazione Dirigenziale n. 6549 del 28/07/2023 - MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI - Diniego iscrizione nelle liste di spunta per debitori rispetto al canone unico di occupazione suolo pubblico.

Determinazione Dirigenziale n. 9372 del  23/10/2023 - MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI  - Nuove disposizioni per l’iscrizione nelle liste di spunta.

Determinazione Dirigenziale n. 10172 del  08/11/2023 - MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI - Modalità per la presentazione di giustificazioni per assenze in mercati settimanali scoperti – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Determinazione  Dirigenziale n. 222 del 17/01/2024 - Validità delle concessioni per l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche presso i mercati settimanali scoperti e i posteggi extra-mercato e delle concessioni per la rivendita di quotidiani e periodici su area pubblica in scadenza al 31/12/2020.

Determinazione Dirigenziale n. 1279  del 21/02/2024 - Decadenza concessioni di posteggio in mercati settimanali scoperti per assenze effettuate dal 1.1.2023 al 31.12.2023 - Cancellazione dalle liste di spunta in mercati settimanali scoperti per assenze effettuate dal 1.1.2023 al 31.12.2023

Determinazione Dirigenziale n. 3191 del 22/04/2024 - Decadenza concessioni di posteggio in mercati settimanali scoperti per assenze effettuate dal 1.1.2023 al 31.12.2023 - Cancellazione dalle liste di spunta in mercati settimanali scoperti per assenze effettuate dal 1.1.2023 al 31.12.2023        

L’autorizzazione indica i giorni, i mercati e i numeri di posteggio in cui l’operatore è autorizzato a vendere la propria merce.

La partecipazione ai mercati settimanali scoperti in qualità di aspirante/spuntista è consentita anche ai titolari di autorizzazione per il commercio itinerante.
 
Cartello titolare: ad ogni operatore titolare di concessione di posteggio nei mercati settimanali scoperti viene consegnato un “cartello“ identificativo del posteggio. In caso di smarrimento o furto, è possibile chiedere un duplicato. 
Assenze dai mercati: in caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, l’operatore è tenuto a presentare all’ufficio idonea giustificazione entro il termine di 60 giorni dall’inizio della stessa. 
Funghi: la vendita di funghi freschi è subordinata alla presentazione di SCIA ed è consentita solo agli operatori in possesso di attestato di riconoscimento delle specie rilasciato da ASL.

Per svolgere l’attività occorre munirsi della Carta di esercizio/attestazione ai sensi della Legge Regionale n. 6/2010.

RILASCIO TITOLO AUTORIZZATIVO

in esito alla conclusione positiva dell’istruttoria, tramite la piattaforma telematica “Impresa In Un Giorno”, l’impresa che ha presentato l’istanza di subingresso/l’intermediario riceverà un messaggio che fornirà indicazioni puntuali per il ritiro dell’autorizzazione cartacea, decorso il cui termine sarà possibile erogare sanzioni ai sensi dell’art. 27 c5 della LR 6/2010 e s.m.i. .

All’atto del ritiro della nuova autorizzazione, l’operatore commerciale dovrà consegnare al personale comunale l’autorizzazione intestata al precedente operatore ovvero denuncia di smarrimento o furto.

Il ritiro potrà essere effettuato presso lo sportello dell’Ufficio Subingressi MSS – via Larga 12, - 3° piano – stanza 386 - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì, e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Come previsto con determinazione dirigenziale 1902 del 10/03/2023 dell’Area Attività Commerciali e SUAP che ha per oggetto: ”NUOVE DISPOSIZIONI DI SERVIZIO IN ORDINE ALLA TRATTAZIONE E MODALITA’ DI CONTROLLO DELLE COMUNICAZIONI TELEMATICHE DI SUBINGRESSO NEI MERCATI SETTIMANALI SCOPERTI, CHIOSCHI, POSTEGGI EXTRAMERCATO, EDICOLE NONCHE’ ALLA RELATIVA NOTIFICA E VERIFICA DEI PAGAMENTI DEL CANONE CUP (EX COSAP)”

il ritiro dell’autorizzazione cartacea dovrà essere tassativamente effettuato entro i 30 giorni indicati nella comunicazione trasmessa tramite impresainungiorno.

Allo scadere del termine di tempo accordato per il ritiro della autorizzazione, ad ogni richiesta degli organi di controllo, l’operatore commerciale dovrà esibire l’autorizzazione originale cartacea per le finalità degli artt. 21 comma 10 e 27 della LR 6/2010.

Al momento del ritiro l’impresa dovrà consegnare:

l’ originale/i della/e precedente/i autorizzazione/i commerciali , ovvero denuncia di smarrimento o furto, nonché una marca da bollo da Euro16,00 per ogni autorizzazione; In base alla Legge Regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “le autorizzazioni devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.”

Qualora il ritiro non avvenisse nel termine sopra indicato, le imprese che non assolveranno all’obbligo di esibire le autorizzazioni in originale potranno essere punite, ai sensi dell’art 27 C 6 della L.R. 6/2010, con:

  • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro;
  • sanzione amministrativa con sospensione di ogni attività nel mercato per un periodo massimo di 20 giorni, con chiusura del punto di vendita.
     

Aggiornato il: 07/10/2024