Locali di pubblico spettacolo (discoteche, sale da ballo, trattenimenti danzanti)

Per locali di pubblico spettacolo si intendono: discoteche, sale da ballo.

Si tratta di locali nei quali l’attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all’attività di somministrazione ai sensi dell’articolo 6, lettera (l), della D.G.R. n. VII/17516/2004.
 

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, cambio titolarità e altre modifiche dell’attività è competente l'Unità contenzioso somministrazione e intrattenimento.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi: 
possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931;
assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Requisiti oggettivi:

  •  licenza di agibilità sui locali ai sensi dell’articolo 80 del R.D. n. 773/1931 che attesti le condizioni generali di sicurezza dei locali dove si svolge l’attività, verificate sulla base dell’esame di un progetto e del successivo sopralluogo rilasciata dalla:
    Direzione Sicurezza Urbana - Area Sicurezza
    Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo
    Per info vedi:
    https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/impresa/commissione-comunale-di-vigilanza

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  •  Idonea documentazione relativa alla Prevenzione Incendi come da nuovo Regolamento Prevenzione Incendi DPR n. 151 dell’ 01/08/2011 per locali di pubblico spettacolo con capienza superiore a 100 persone;
  • nulla osta in materia di inquinamento acustico. La documentazione di valutazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002 e dall’allegato tecnico – Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4), viene trasmessa, a cura dell’ufficio, al Settore  Politiche Ambientali – Ufficio Agenti Fisici per le necessarie verifiche;

Per avviare/modificare/cessare un’attività di pubblico spettacolo (discoteca, sala da ballo, trattenimenti danzanti, arte varia, concerti) è necessario inviare la richiesta, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”. 

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico. (nuova attività, subingresso, sospensione, cessazione, variazioni, rappresentanza, aggiornamento agibilità/condizioni acustiche ecc.).

La documentazione deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e, quindi, non può più essere presentata in forma cartacea allo sportello del Servizio Contenzioso Somministrazione e Intrattenimento (e neanche inviata per posta elettronica certificata).

Le pratiche presentate in modalità tradizionale verranno considerate irricevibili e quindi non produrranno alcun effetto giuridico.

NOTA BENE:

Contestualmente all’avvio dell’attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per la congiunta attività di somministrazione.

Per i cittadini extracomunitari residenti in Italia è necessario inoltre allegare sempre alla pratica copia del permesso di soggiorno.

Per i cittadini extracomunitari NON RESIDENTI in Unione Europea è necessario allegare alla pratica documentazione idonea rilasciata dall'autorità dello Stato estero legalizzata ai sensi del DPR 200/1967 dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale.

La licenza finale del procedimento autorizzerà le attività di pubblico spettacolo come indicate nella licenza di agibilità.
 

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 68, 69 e 80).

D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311 – Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Deliberazione Giunta Regionale 8 marzo 2002 n. VII/8313 – Approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico”.

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.

L’autorizzazione ha validità permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.

L’autorizzazione è personale, il richiedente può iniziare l’attività (anche nel caso di cambio titolarità) esclusivamente dopo avere acquisito la licenza di cui all’art. 68 TULPS 773/31 a proprio nome. E’ consentita la rappresentanza ai sensi dell’art. 8 TULPS.

Aggiornato il: 09/04/2024