Affido di reparto all'interno di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande

Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate) aperto al pubblico organizzato in più reparti, in relazione alla gamma di prodotti somministrati o alle tecniche di prestazione del servizio, può affidare uno o più reparti a terzi, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa, perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune, alla Camera di Commercio e all’Ufficio IVA.

Il reparto deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove lo stesso è collocato e non può avere accesso autonomo.

Per reparto si intende quello definito dalla tipologia/denominazione del punto 6 della DGR VIII/6495/2008.

Non possono essere affidati tutti i reparti del pubblico esercizio. Almeno uno deve rimanere dal titolare.

L'area di competenza dell'affidatario locali non può essere solo una pertinenza esterna, ma deve comprendere una parte della superficie interna (in locali) di somministrazione.


L’affido di un reparto deve avvenire tramite contratto scritto che ne definisca le caratteristiche e la durata, da cui non può derivare la realizzazione di un esercizio separato.

Al contratto dovrà essere allegata obbligatoriamente una planimetria dalla quale si evincano chiaramente le aree di competenza dell'affidatario e le aree di competenza dell'affidante.

L'Impresa che affida in gestione il reparto non deve effettuare alcuna comunicazione né di riduzione della superficie di somministrazione, né di parziale cessazione dell'attività.

La scelta degli orari d'esercizio e la responsabilità della gestione dell'esercizio restano in capo al titolare del pubblico esercizio.

Ufficio competente

Per comunicare l’affido di reparto all’interno di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è necessario rivolgersi all'Unità contenzioso somministrazione e intrattenimento.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

Occorre essere in possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall’art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

Devono essere rispettate le norme (comunali / regionali / nazionali) e le prescrizioni specifiche dell’attività, come ad esempio quelle in materia di urbanistica, di igiene pubblica, di tutela ambientale, di sicurezza per i lavoratori e per la clientela.

Il titolare di un'attività che affida la gestione di un reparto non è tenuto a presentare alcuna comunicazione al SUAP comunale.

L'impresa affidataria deve presentare una "Comunicazione per l'affido in gestione di reparto in somministrazione", prima dell'effettivo avvio dell'attività, mediante apposito procedimento sul Portale Nazionale Impresainungiorno.gov.it:

  • nella "scelta settore" deve essere indicato (Strutture Ricettive e Ristorazione – Ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande – Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone NON tutelate);
  • nella "scelta operazioni" deve essere indicato solo il procedimento (Comunicare l'affido in gestione di reparto).


Nella compilazione della pratica dovrà essere chiaramente indicato il reparto affidato, così come definito dal punto 6 della DGR VIII/6495/2008.

Alla pratica dovranno essere allegate le autocertificazioni dei requisiti morali/onorabilità (allegato A) di tutti i soggetti indicati all'art. 2 DPR 252/98 e l'autocertificazione dei requisiti morali e professionali (allegato B) del preposto.

Dovrà essere allegato anche il contratto stipulato, se non presente negli atti pubblici dell'Impresa al Registro delle Imprese.

Per la cessazione dell'affido di reparto, alla naturale scadenza del contratto, non è obbligatorio presentare alcuna comunicazione.

Invece è obbligatoria la "Comunicazione di cessazione dell'affido di reparto in somministrazione" in caso di risoluzione anticipata del contratto. A tale pratica dovrà essere allegata anche la documentazione attestante la risoluzione anticipata (o la disdetta).

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

Circolare del Ministero dell’Industria e del Commercio del 28/05/1999 n. 3467/C.

Risoluzione del Ministero delle Sviluppo Economico n. 133831 del 6 aprile 2017.

Aggiornato il: 19/01/2024