FAQ domande frequenti

FAQ domande frequenti

In questa sezione sono raccolte, per aree tematiche, le principali domande e risposte a quesiti rivolti dagli utenti all'Area attività commerciali e suap.

  

  • Ho bisogno di chiedere informazioni generali su come fare e/o cosa allegare per una pratica SCIA? 

Navigando sul portale "Fare Impresa" troverà le Schede descrittive dedicate a numerose attività di impresa; esse illustrano le modalità per presentare le pratiche presso il nostro SUAP.

Inoltre, sempre sul portale sono presenti Schede informative sulle competenze delle Unità e Uffici del SUAP sezione "Uffici e contatti; leggendole potrà ricavare i numeri utili per un contatto telefonico con gli operatori; potrà anche scrivere una e-mail tramite il canale "ContattaMI". 

  • Devo presentare una SCIA per esercizio di vicinato devo pagare i diritti di segreteria/istruttori?

In occasione della presentazione di pratiche tramite la piattaforma Impresainungiorno.gov.it é necessario procedere al pagamento dei diritti di istruttoria.

Per prendere visione dei procedimenti e conoscere gli importi da versare è possibile cliccare qui 

Giunti al termine della compilazione delle pratiche, i diritti – il cui esatto importo è automaticamente associato al procedimento - verranno corrisposti attivando la funzione di PagoPA messa a disposizione direttamente e all’interno della piattaforma Impresainungiorno.gov.it. 

E’ importante rammentare che tali diritti sono dovuti quale corrispettivo dell'attività istruttoria svolta dagli uffici comunali, pertanto non sono rimborsabili nel caso che l'iter della pratica si concluda con un esito negativo (ad esempio: un annullamento, un divieto di prosecuzione dovuti a improcedibilità, irricevibilità, mancate integrazioni documentali). 

  • Il titolare che vende un'attività commerciale deve comunicare tramite SCIA la cessazione di attività, oppure non deve fare la cessazione in quanto la notizia della cessione verrà fornita dall'acquirente che segnalerà il numero di protocollo dell'autorizzazione del cedente all'interno della propria SCIA di inizio attività.

Si conferma la seconda ipotesi ovvero che il cedente "non deve far nulla in quanto la notizia della cessione verrà fornita dall'acquirente che segnalerà il numero di protocollo dell'autorizzazione del cedente all'interno della propria SCIA di inizio attività". La comunicazione di cessazione di attività si ha quando viene chiuso definitivamente il negozio o il ristorante e non vi è un collegamento giuridico-amministrativo (atti notarili di compravendita o di affittanza di azienda e conseguente comunicazione di subingresso) con il futuro titolare dell'attività commerciale.

  • Devo avviare un’impresa operante nel campo dell’installazione di apparecchi automatici per la vendita di generi alimentari e/o non alimentari; devo presentare una SCIA? 

Sì, ai sensi di quanto già previsto dall’art. 5 della L.R. n. 9/2009 in sede di PRIMO AVVIO dell’attività di un’impresa operante nel campo della vendita di prodotti di qualsiasi genere per mezzo di apparecchi automatici va presentata la SCIA presso il SUAP del Comune ove è presente la sede legale; le successive comunicazioni di attivazione e cessazione degli apparecchi automatici che distribuiscono prodotti ALIMENTARI  sono da comunicare con cadenza semestrale alla ATS (ex ASL)  territorialmente competente in base al Comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni stesse, mediante l’invio di elenchi cumulativi contenenti gli estremi della originaria SCIA relativa all’avvio della attività oppure gli estremi dell’autorizzazione precedentemente ottenuta in forza di leggi previgenti. 
Prossimamente, a seguito di implementazione del sistema, sarà possibile compilare gli elenchi cumulativi tramite la piattaforma telematica Impresainungiorno.gov.it; successivamente, il SUAP provvederà all’inoltro all’ATS.


 

  • L'attività di ristorazione con somministrazione già in essere da diversi anni con codice ATECO 56.10.11, vorrebbe all'interno dei propri spazi, ampliare l'attività inserendo anche una gastronomia, quindi attività sempre di ristorazione ma senza somministrazione,con preparazione di cibi da asporto.

In merito alla vendita di prodotti alimentari e di prodotti di gastronomia, si ricorda che i pubblici esercizi di somministrazione, sia per normativa nazionale (Legge n. 287/1991), sia per normativa regionale (L.R. n. 6/2010), hanno sempre facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano (le pietanze e i pasti pronti, come sono consentite anche le vendite per asporto di latte, vino e bevande in genere), non necessita alcuna ulteriore autorizzazione o presentazione di comunicazione per la vendita da asporto (anche per l'attività di vendita accessoria nella forma on-line) e la consegna a domicilio dei prodotti di somministrazione, sia in gestione in proprio, sia attraverso le piattaforme o siti come Glovo, Deliveroo e simili.

Qualora, invece, si volesse vendere prodotti alimentari confezionati come pasta, sughi, grissini, ecc. ovvero prodotti non immediatamente pronti per essere consumati come, invece, lo sono le sopra indicate pietanze e pasti, allora sarà necessario presentare una distinta segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio di vicinato nel settore alimentare in sede fissa, unitamente alla presentazione della scia sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del regolamento ce n. 852/2004.

  • Come posso fare per porre un nuovo quesito inerente l’attività di somministrazione?

Contattare lo sportello telefonico allo 02 884 67117 (scelta segreteria 2) attivo da lunedì a venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30

  • Per chiusura attività di somministrazione sotto i 30 giorni è necessario inoltrare SCIA?

No, esporre eventualmente comunicazione agli utenti sulle vetrine del locale.

  • Qual è la procedura per richiedere un accesso agli atti?

L’utente deve rivolgersi alla stanza del protocollo (n. 366), ovvero inviare una pec all’indirizzo: protocollo@postacert.comune.milano.it, compilando il modulo reperibile sul sito del Comune.

  • Negli esercizi di vicinato è possibile il consumo sul posto?

Si, purché non si verifichi l’assistenza al cliente. È possibile la presenza di tavoli e sedie anche abbinati (e non solo sgabelli e piani di appoggio) e di posate e bicchieri anche non monouso. È consentita la collocazione della macchinetta del caffè all’interno dell’esercizio di vicinato senza che ciò lo tramuti in attività di somministrazione, purché il cliente inserisca la cialda e si serva la bevanda da sé.

  • È necessaria la presentazione di una SCIA per la degustazione di prodotti?

No, purché la degustazione sia gratuita. È possibile che il prodotto (ad esempio il vino) sia maneggiato direttamente dall’operatore dell’impresa (pertanto non costituisce mescita l’atto di versare il vino nel calice) e che sia affiancato da stuzzicherie (ad esempio taralli), purché destinati alla degustazione del prodotto da vendere.

  • Le pertinenze esterne di somministrazione sono soggette a presentazione SCIA?

No, è sufficiente la loro rappresentazione in planimetria ai fini igienico-sanitari.

  • Per quali tipologie di SCIA non è necessario effettuare il versamento degli oneri sanitari per la Registrazione da parte di ATS Città Metropolitana (ex A.S.L. Milano)?

Solo per le SCIA di Cessata attività, variazione sede legale, sospensione/ripresa attività, modifica dei soggetti titolari dei requisiti.

  • Come comunico il nuovo orario dell’esercizio?

È necessario scaricarlo dalla scheda informativa sez. modulistica al seguente link compilarlo e inviarlo tramite fax al numero 02 88467136.

  • Se cambiano le condizioni di impatto acustico cosa è necessario fare?

    Inoltrare nuova SCIA tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it:

    • nella scelta settore occorre indicare: “Strutture Ricettive e Ristorazione - Ristorazione e Somministrazione di alimenti e bevande - Esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in zone NON tutelate”;
    • nella scelta operazioni occorre indicare: “Variazioni delle CONDIZIONI ACUSTICHE e del ciclo produttivo”.
  • Cosa devo fare per mettere l’insegna al locale?

Rivolgersi al Settore pubblicità.

  • Come posso integrare una SCIA presentata con IIUG?

La documentazione deve essere trasmessa mediante l’utilizzo della funzione “MyPage” del portale Impresainungiorno.gov.it.

  • Che cosa si intende per superficie di somministrazione?

La superficie di somministrazione è l’area alla quale ha accesso il pubblico, occupata dalle attrezzature di somministrazione, con esclusione dell’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici e ai servizi.

  • Cosa devo fare se ho già inoltrato una SCIA di somministrazione e intendo effettuare anche la vendita di alcolici?

Non essendo tecnicamente possibile modificare una SCIA già inviata, per l’eventuale richiesta di licenza fiscale per la vendita di alcolici si invita a rivolgersi direttamente all’Agenzia delle Dogane di Milano 1 (www.adm.gov.it).

  • (CIN) Codice Identificativo Nazionale - Informazioni

Cos’è il CIN?
Il Codice Identificativo Nazionale (CIN) è un’innovazione introdotta a livello nazionale per il comparto turistico-ricettivo e finalizzato a contrassegnare le unità immobiliari destinate allo svolgimento di attività alberghiere ed extra alberghiere, di CAV, di LT. 

La fonte normativa che lo istituisce è la Legge 15 dicembre 2023, n. 191, provvedimento che ha convertito il Decreto Legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale. In particolare, si veda l’art. 13-ter qui consultabile 

Questo codice verrà assegnato dal Ministero del Turismo attraverso una procedura automatizzata. 
Il nuovo codice CIN sostituirà quindi i vecchi codici regionali (ad esempio, il CIR in Lombardia) ed alimenterà una Banca Dati nazionale di nuova creazione. 

Le strutture già dotate di un codice identificativo locale (ad esempio, il CIR in Lombardia) otterranno dall’ente competente la ricodificazione del codice a suo tempo assegnato.


Come ottenere il CIN?
Da informazioni ufficiali diramate dal Ministero del Turismo sul proprio sito, la nuova disciplina sarà operativa a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale,  dell'avviso con cui verrà attestata l'entrata in funzione della futura piattaforma tecnologica interoperabile che genererà il CIN e che alimenterà la Banca Dati nazionale. 

Nelle more dell’attuazione, i titolari delle strutture ricettive, i locatori di unità immobiliari per finalità turistiche o di immobili utilizzati come CAV sono tenuti a rispettare le normative regionali attualmente vigenti e, pertanto, in Lombardia, a continuare ad utilizzare il Codice regionale CIR, anche in caso di nuove strutture o di nuove attività di locazione.

Il Suap del Comune di Milano si impegna a fornire tempestivi aggiornamenti tramite la pubblicazione di nuovi Avvisi sull’argomento, non appena verranno rese note informazioni ufficiali dagli enti competenti (Ministero del Turismo, Regione Lombardia)

Dove si dovrà esporre il Codice Identificativo Nazionale-CIN
Una volta acquisito il futuro nuovo CIN, questo dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura ricettiva alberghiera, extralberghiera, l’unità abitativa destinata a CAV o LT,  assicurando in ogni caso il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. 

Il codice dovrà essere inoltre indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. 

Gli intermediari immobiliari (i cd. “property manager“) e i soggetti che gestiscono portali telematici avranno l’obbligo di indicare il CIN delle unità offerte negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.

  • Chi può offrire alloggio nelle CAV (case e appartamenti per vacanze) e deve presentare la comunicazione di inizio attività ?

Chi ha la disponibilità della CAV (case e appartamenti per vacanze), ossia il proprietario, usufruttuario, locatario (che non ha il divieto di subaffitto), l’agenzia o altro soggetto che ha mandato per la gestione. 

 

  • Per aprire una palestra/studio ginnico devo inviare una SCIA al SUAP ?

In Regione Lombardia (e quindi nel Comune di Milano) per l'avvio di attività di palestra (o che dir si voglia, "studio")  NON  necessita la presentazione della SCIA al nostro SUAP, ma devono essere rispettate le norme previste dalle Leggi regionali n. 26/2002 e n. 26/2014

In particolare, si ricordano alcuni dei principali obblighi:

1. Nelle palestre, nelle sale ginniche e nelle strutture sportive aperte al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote sociali di adesione, i corsi finalizzati al miglioramento dell'efficienza fisica devono essere svolti con la presenza di un istruttore qualificato o di un istruttore specifico di disciplina.

2. Sono considerati istruttori qualificati quelli in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all'art. 2 del d.lgs. 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127), ovvero in possesso di diploma o di laurea equipollenti conseguiti all'estero. L'istruttore qualificato è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

3. Sono considerati istruttori specifici di disciplina quelli in possesso di apposita corrispondente abilitazione, rilasciata dalla federazione nazionale competente, riconosciuta o affiliata al CONI, nonché rilasciata dalle scuole regionali dello sport del CONI e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Gli insegnanti tecnici delle associazioni tecniche sportive specifiche, riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 9, comma 2, sono equiparati agli istruttori specifici. L'istruttore specifico di disciplina è responsabile della corretta applicazione dei programmi e delle attività svolte nella struttura sportiva.

4.Gli esercenti degli impianti sportivi devono stipulare adeguate polizze assicurative a favore degli utenti e degli istruttori che svolgono attività di contatto fisico, a copertura di eventi dannosi comunque riconducibili alle attività svolte all'interno degli stessi impianti.

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Ciò significa che vertendo di attività cd. "libera",  non sottoposta a competenza autorizzativa da parte del Suap, informazioni e approfondimenti riguardanti il rispetto e la conformità nelle materie appena ricordate vanno opportunamente assunti presso gli enti/uffici professionalmente preposti ad erogare informazioni specifiche. Nel caso di conformità urbanistica, l'area tecnica comunale.
 

  • Le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione devono presentare SCIA al Suap comunale ?

L'attività svolta dalle imprese di pulizia è di esclusiva competenza della Camera di Commercio.

Come pubblicato sul sito di Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi  "Le imprese di pulizie devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Registro delle imprese nella cui provincia l’impresa ha fissato la propria sede legale utilizzando la Comunicazione unica" (segue link).

https://www.milomb.camcom.it/modulistica-attivita-soggette-a-verifica#pulizia

Dal momento che il Suap comunale non effettua alcuna istruttoria nè ovviamente alcuna verifica sui requisiti necessari per lo svolgimento di tale attività, non è attiva la funzione di compilazione pratiche per le  imprese di pulizia su Impresainungiorno.gov.it, proprio per evitare un aggravio delle procedure a cui è tenuta l'impresa, che diversamente correrebbe il rischio di presentare pratiche non dovute al nostro Suap.

  • Le attività di Agente/Rappresentante di Commercio, Mediatore, Procacciatore d'Affari devono presentare SCIA al Suap comunale ?

Le attività di Agente/Rappresentante di Commercio, Mediatore, Procacciatore d'Affari hanno da sempre rilevanza in ordine a specifiche e dirette competenze camerali.

Pertanto, nessuna pratica dovrà essere indirizzata al Suap comunale, limitandosi ad espletare i dovuti adempimenti unicamente verso la competente Cciaa.

Come si può constatare, infatti, la piattaforma telematica di Impresainungiorno.gov.it non prevede, tra i procedimenti ricompresi nel menù di compilazione, alcun procedimento atto a trasmettere al Suap di Milano pratiche concernenti le suddette attività professionali.

  • Cosa deve fare una persona che vuole iniziare l'attività  di dog sitter ?

Si tratta di un'attività di servizi e professionale, non commerciale.

È sufficiente l'iscrizione nel Registro imprese della Camera di Commercio, se svolto come "vera e propria impresa"; viceversa, se svolto in modo "professionale", senza una vera e propria organizzazione aziendale, basta la Partita IVA, giusto per fatturare la prestazione.

NON occorrono altri adempimenti amministrativi o sanitari a meno che non faccia CUSTODIA DI CANI presso una propria struttura (in quel caso allevamento a scopo commerciale di animali da reddito (bovini, ovicaprini, suini, equini, avicoli).allevamento a scopo commerciale di animali da reddito (bovini, ovicaprini, suini, equini, avicoli). 

  • Chiedo informazioni per l'avvio dell'attività di car wrapping (applicazione di pellicole su autoveicoli)

L'attività di "car wrapping", vale a dire l’apposizione di pellicole, adesivi, scritte decorative, aerografie e simili su autovetture, è da considerarsi “libera”, vale a dire non soggetta al possesso dei requisiti tecnico/professionali previsti dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 122 per la sezione carrozzeria, ma richiedente, comunque, ai fini della contestualità (si intende di presentazione di una pratica al Registro Imprese e contestualmente al Suap comunale), di deposito di una SCIA di inizio attività, non specifica quale quella riferita agli autoriparatori, ma generica in quanto riferita ad  attività artigiana non alimentare, o altra attività produttiva.

L’esclusione dal possesso dei requisiti professionali è riscontrabile al seguente sito internet:https://ateco.infocamere.it/ateq20/#!/normativa/F205/45.20.2

  • Devo segnalare l’avvio di attività relativamente a più unità locali e/o più attività di impresa: posso compilare una sola pratica SCIA?

Ai sensi del D.P.R. n. 160/2010 (vedasi all’allegato tecnico A) per ogni attività che si intende avviare/modificare è attualmente necessario trasmettere una singola pratica SCIA accompagnata dalle relative schede e allegati, con singole trasmissioni per ogni attività.

 

  • Devo avviare un’attività di lavanderia, dove posso trovare le informazioni per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura? 

Informazioni e modulistica sono disponibili sul sito www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/scarico_acque_reflue.

 

  • Devo avviare un’attività di stireria; devo presentare la SCIA? 

Sì: operando la compilazione e trasmissione della SCIA tramite la piattaforma telematica Impresainungiorno.gov.it. Sempre tramite Impresainungiorno.gov.it si può procedere anche all’ulteriore adempimento – previsto dall’allegato 1 al DPR 25/07/1991 per questa fattispecie di attività - costituito dalla presentazione della “Comunicazione di emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ”. Ricevuta tale Comunicazione, il SUAP successivamente la inoltrerà all’Area Ambiente ed Energia del Comune di Milano.

 

  • Avrei bisogno di sapere se per l'attività di odontotecnico è necessario inviare al comune la SCIA attraverso il portale Impresainungiorno.gov.it o comunque se sono necessari altri adempimenti da inviare al Comune.

Si conferma che l'attività di Odontotecnico, se esercitata in proprio e non alle dipendenze di una società già operativa , comportando un ciclo "produttivo", è sottoposta a presentazione - in forma telematica, avvalendosi esclusivamente della piattaforma Impresainungiorno.gov.it – di una pratica SCIA presso il nostro SUAP (l'attività andrà dichiarata selezionando la tipologia " Attività Produttive ", contenuta nella macrocategoria di Industria e Artigianato, dopodiché si può proseguire nella compilazione assistita).

L'attività in sé sarebbe da considerare libera, in quanto non sottoposta ad uno specifico regime autorizzativo per essere iniziata.

Tuttavia, la presentazione della Segnalazione Certificata è finalizzata a rendere edotta la Pubblica Amministrazione nel suo complesso (non solo il Comune, ma anche altri enti a cui il SUAP comunale invia copia digitale della ACIA, quali Città Metropolitana, Arpa, Ato, ecc.) della presenza di un' impresa che comporta un seppur minimo impatto ambientale ( in materia di emissioni in atmosfera, nonché in tema di scarichi idrici in pubblica fognatura).

Preliminarmente alla presentazione della pratica SCIA al nostro SUAP, da corredare quindi con le informazioni (sotto forma di autodichiarazioni) riguardanti l'aver ottemperato agli adempimenti sopracitati (compreso il versamento di oneri), si suggerisce di prendere diretto contatto con Città Metropolitana di Milano: www.cittametropolitana.mi.it/ambiente/guida_autorizzazioni_ambientali/imprese_enti/scarico_acque_reflue per appurare la sussistenza di adempimenti legati allo scarico delle acque in pubblica fognatura e relativa rilevanza;

nonché con i colleghi dell'Ufficio comunale Attività d'Impresa operante nell'ambito del Settore Attuazione Politiche Ambientali di p.zza Duomo 21:

www.comune.milano.it/servizi/attivita-d-impresa-ad-inquinamento-atmosferico-scarsamente-rilevante

Per quanto invece concerne gli oneri sanitari a favore di ASL Milano (ora denominata ATS Milano Città Metropolitana), si informa che al seguente link, è presente un file contenente le informazioni riguardo termini e modalità di versamento (su c.c.postale o tramite bonifico).

 

  • Devo avviare un’attività di studio fotografico; devo presentare la SCIA? 

Se l’attività è svolta con modalità digitale e non presenta caratteristiche di rilevanza ambientale, la stessa non è soggetta a presentazione di SCIA al SUAP; se trattasi di “fotografo ambulante” o di “esercizio dell'arte fotografica” occorre presentare una segnalazione preventiva/comunicazione alla Questura.

 

  • Vorrei avviare un Phone Center/Internet Point. Devo presentare una richiesta o una SCIA al SUAP?

Non va presentata una pratica al SUAP comunale, bensì all’Ispettorato competente del Dipartimento delle Comunicazioni; di seguito trascriviamo il link alla pagina informativa presente sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ove è contenuta la corretta procedura e modulistica da utilizzare per tali attività. 
www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/component/content/article?id=2004040:phone-center

 

  • Devo avviare un’attività di "Autoscuola", cosa devo fare?

Trattasi di attività i cui procedimenti amministrativi sono gestiti dalla Città metropolitana di Milano. Informazioni inerenti la Segnalazione certificata di inizio attività per la gestione dell'attività di autoscuole - SCIA sono disponibili al seguente link:

www.cittametropolitana.mi.it/portale/URP/Servizi/procedimenti/schede/S_C_I_A_autoscuole

 

  • Vorrei avviare un'attività di organizzazione di eventi (spettacoli e concerti) cosa devo fare?

L'organizzazione di eventi e/o spettacoli per conto terzi rientra tra le possibili attività svolte da quelle che sono definite Agenzie pubbliche d'affari, disciplinate dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).
 
L’art. 115 del TULPS di cui al Regio Decreto 18/06/1931 n. 773, tuttavia, non elenca purtroppo in modo esaustivo le tipologie di imprese classificabili come Agenzie d’affari, che vanno quindi identificate se nello svolgimento concreto ed effettivo dell'attività presentano alcune caratteristiche.
 
La Corte di Cassazione Civile, con sentenza n. n. 18619 del 28/08/2006 ha affermato che "Ai fini della sussistenza dell'obbligo di munirsi del titolo abilitativo previsto dall'art. 115 TULPS, per "agenzia di affari" deve intendersi - sulla base della definizione offerta dall'art. 205 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 - l'organizzazione, anche solo elementare, finalizzata allo svolgimento in modo continuativo e professionale, nonché a scopo di lucro, di un'attività di intermediazione per la trattazione di affari altrui, che si concreta nel porre in essere o nell'agevolare trattative volte alla conclusione di detti affari, mettendo direttamente o indirettamente in contatto fra loro due o più soggetti determinati".

I principali aspetti fondamentali per qualificare una Agenzia d'affari sottoposta all'adempimento di cui all'art. 115 del TULPS sono: 

  • che l'attività sia svolta con carattere di abitualità e quindi non di occasionalità, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione;
  • l'offerta pubblica dei propri servizi, cioè un'offerta di prestazione rivolta a chiunque;
  • la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri (i clienti) e quindi in una attività di intermediazione;
  • il fine di lucro, cioè l'attività svolta a carattere imprenditoriale.

 
Le attività che sono correlate all'organizzazione di un evento o spettacolo, generalmente possono consistere nel:

  • Individuare e gestire location (sceglierla, fare il sopralluogo, prenotarla, occuparsi della sicurezza)
  • Gestire il parcheggio e i trasporti (navette, affitto auto)
  • Gestire o fornire il servizio di catering (scegliere il servizio, coordinarlo)
  • Organizzare la parte audio-visiva (microfoni, luci, impianti di diffusione audio, telecamere, ecc.)
  • Gestire la sicurezza (antincendio, ambulanze, servizio pronto soccorso)
  • Occuparsi degli aspetti legali, contabili, assicurativi, dei permessi, degli sponsor, ecc.
  • Coordinare il personale addetto (direttore eventi, hostess, segreteria, commerciali, fotografi, sponsor, ecc.)
  • Gestire la visibilità su piattaforma Internet (sito web, lista di indirizzi, web marketing)
  • Gestire il marketing (pubblicità su giornali, riviste, radio, tv, depliant, volantini, ecc.)
  • Mettere a disposizione servizi di Segreteria (prenotazioni, biglietti, comunicazioni, contatti, ecc.)


Si ravvisa la fattispecie di "Agenzia d'affari" operante nel campo della produzione e organizzazione di eventi e spettacoli se l'impresa svolge un ruolo di "intermediario" tra il cliente interessato allo svolgimento dell'evento o spettacolo e altri soggetti (artisti, musicisti, cantanti, allestitori, chi effettivamente "realizza" in quanto mette in atto i contenuti della festa, dell'evento, della manifestazione).

Link scheda informativa agenzia d'affari

È invece considerata un' attività "libera" (quindi non sottoponibile all'adempimento SCIA di cui all'art. 115 del TULPS – da espletare presso il nostro SUAP – ma agli adempimenti di iscrizione camerale) se opera direttamente la messa in atto degli spettacoli, l'animazione degli eventi, ecc.

  •  Vorrei avviare un'attività di produzione e distribuzione di prodotti e supporti media, cinematografici, ecc.

L'attività di produzione e distribuzione di prodotti e supporti media, cinematografici può essere fatta rientrare nelle fattispecie disciplinate dall'art. 75 bis del R. D. 773/1931 (cd. TULPS), in ordine alle quali è prevista la comunicazione alla Questura. 

Tale adempimento non è contemplato nell'elenco dei procedimenti assegnati alla competenza esclusiva del SUAP dal D. Lgs. n. 222/2016, che pertanto non è tenuto a ricevere le pratiche.
Gli utenti devono infatti tuttora indirizzarle alla competente Questura.

In questo senso si esprime anche la circolare del Questore di Milano dell'11/12/2018, che rimanda a futuri accordi tra gli enti (Questura di Milano – SUAP di Milano - Ente camerale) la digitalizzazione graduale di procedimenti amministrativi previsti dal TULPS sulla piattaforma telematica Impresainungiorno.gov.it

Nessun accordo è intervenuto nel frattempo.

N.B. Diverso è il caso dell'emissione del segnale radio o televisivo, sottoposto ad Autorizzazioni ministeriali (Ministero Sviluppo Economico).

  • Agenzie Pubblicitarie / Agenzie d'affari

Quando si verte dell'attività svolta da aziende operanti nell'ambito "pubblicitario" è necessario operare alcune precisazioni; frequentemente infatti vengono posti quesiti da parte di soggetti che si qualificano genericamente come "agenzie pubblicitarie", ma che di volta in volta è possibile dedurre che effettuano l'ideazione di campagne pubblicitarie, oppure lo studio del posizionamento delle stesse sul mercato promozionale, la vendita diretta di spazi pubblicitari in qualità di concessionarie, oppure ancora l'acquisizione di spazi pubblicitari presso e per conto terzi, etc. 

Va evidenziato che la riconducibilità delle stesse nell'alveo delle cd. Agenzie pubbliche d'Affari sottoposte all'adempimento dell'art. 115 T.u.l.p.s. (e quindi alla presentazione di una specifica e relativa s.c.i.a. al Suap) si manifesta qualora l'impresa fuoriesca dall'ambito della prestazione  d'opera intellettuale, creativa e di ingegno finalizzata all'ideazione di campagne pubblicitarie, oppure non svolga la vendita diretta degli spazi pubblicitari, ma l'attività sia invece focalizzata nel campo dell'acquisizione di spazi pubblicitari presso e per conto terzi, operando in pratica un'attività di intermediazione rivolta al pubblico (quindi una platea generale di possibili aziende interessate) ricevendo quale corrispettivo per la propria opera di intermediazione una percentuale (predeterminata in un tariffario che deve essere allegato alla Scia per Agenzia d'affari ex 115 Tulps) correlata alla compiuta ricerca del canale pubblicitario e alla conclusione dell'affare tra le parti.

Corrispettivo in percentuale per la conclusione dell'affare e target di utenza "pubblico" sono caratteristiche imprescindibili quindi per il configurarsi dell'Agenzia Pubblica d'Affari.

In questo unico caso, quindi, confermiamo che ad oggi la presentazione al nostro Suap di pratiche scia per Agenzie pubbliche d'affari è realizzabile tramite compilazione e trasmissione grazie alla piattaforma telematica Impresainungiorno.gov.it

 

  • Ho bisogno di chiedere informazioni generali su come partecipare ai mercati settimanali scoperti  su area pubblica

La vendita di prodotti alimentari/non alimentare su area pubblica è riservato a coloro che siano in possesso di autorizzazione per la vendita su area pubblica di tipo A o di tipo B. L’assegnazione di posteggi definitivamente liberi avviene agli aventi diritto esaurite le procedure previste da specifico bando pubblico. 
L’assegnazione giornaliera di posteggi liberi per assenza dei titolare, avviene mediante le operazioni di “spunta”, stilata al più alto numero di presenze effettuate per il mercato. 

 

  • Per l’inoltro della pratica di subingresso sono previste spese o pagamenti?

Sì. La domanda va sempre accompagnata:

  1. da bollo di 16 € (non rimborsabile) Pagamento con pago PA. Porre attenzione alla modalità di pagamento richiesta sulla piattaforma Impresainungiorno.
  2. dal versamento di 50 € per oneri spese istruttoria (non rimborsabile, secondo quanto stabilito dalla deliberazione n. 839 del 20.4.2012) da effettuare su C.C. postale n. 59361857 intestato a Comune di Milano – Settore Commercio COSAP Temp. Comm. su Aree Pubbliche – causale: Spese istruttorie per Subingressi MSS.
  3. Solo nel caso di attività di vendita di alimenti è previsto il versamento di oneri sanitari (come da atti deliberativi di ASL e Regione Lombardia), collegati alla procedura di Registrazione da parte di ATS Città Metropolitana. Il versamento sarà dell’importo di 50 € da effettuare sul C/C postale n. 14083273 (Dip. Prevenzione Medico) o C/C postale n. 11747201 (Dip. Prev. Veterinario) intestati ad ATS Città Metropolitana di Milano Dip. Prevenzione Servizio Tesoreria.
    Coordinate Bancarie:
    BANCA INTESA SAN PAOLO Filiale cod: 01876 – Via Verdi, 8 Milano
    NUMERO CONTO: 1000 / 46162
    COORDINATA IBAN: IT52 U030 6909 4001 0000 0046 162
    La causale da indicare è: “REGISTRAZIONE ATTIVITÀ” 

 

  • Quali sono gli adempimenti COSAP in caso di subingresso?

Per quanto riguarda la COSAP è necessario sapere che:

chi ha debiti COSAP su una qualsiasi concessione di posteggio per il commercio su area pubblica non può comprarne o affittarne di nuove, senza prima aver assolto i debiti che, se pregressi, non possono essere rateizzati.

chi ha debiti COSAP su una qualsiasi concessione di posteggio per il commercio su area pubblica può vendere una o più concessioni dopo aver assolto i debiti COSAP 2013-2019 riferiti al posteggio /posteggi oggetto della vendita.

  1. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Comunale Canone OSAP la procedura di subentro non potrà perfezionarsi finché il debito non sia assolto, anche dal subentrante medesimo (le licenze oggetto del subingresso non devono presentare vecchi debiti COSAP);
  2. ai sensi della Determina Dirigenziale n. 68/2018, (l’annualità va pagata al momento della presentazione del subingresso);
  3. ai Sensi Della Determina Dirigenziale n. 51/2019 (chi ha debiti COSAP su una qualsiasi concessione di posteggio per il commercio su area pubblica non può comprarne o affittarne di nuove).

 

  • È possibile presentare un’istanza di subingresso senza aver prima assolto i debiti?

Il mancato pagamento non è causa di irricevibilità ma di conformazione, pertanto per i primi 30 giorni è possibile continuare ad esercitare l’attività e pagare l’intera somma (senza possibilità di rateizzare). Allo scadere dei termini, se il debito permane, viene notificato il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa della durata di 30 giorni, tempo utile per effettuare il pagamento (con contestuale comunicazione agli uffici) prima della decadenza definitiva della concessione e contestuale revoca dell’autorizzazione oggetto del subingresso.

Pertanto si consiglia di fare le opportune verifiche prima di presentare l’istanza.

 

  • Dopo aver assolto gli eventuali debiti COSAP posso continuare a lavorare sul posteggio oggetto dell’istanza di subingresso?

Il pagamento da solo non è sufficiente ma deve essere anche dimostrato agli uffici competenti esibendo le pezze giustificative sulla piattaforma Impresainungiorno.

Solo se il pagamento avviene entro i primi 30 giorni, l’attività di commercio non si interrompe, ma in ogni caso va data conferma dell’avvenuto pagamento, per evitare di incorrere nel successivo provvedimento di sospensione.
Qualora il pagamento sia effettuato durante i successivi 30 giorni di sospensione, la ripresa dell’attività commerciale sul posteggio/i interessati, potrà avvenire solo con revoca del provvedimento di sospensione a firma del Direttore (almeno tre giorni dopo l’accertamento su segnalazione dell’interessato) pena sanzioni da parte della Polizia Annonaria.

 

  • Ho concesso un posteggio in affitto. L’affittuario non ha pagato la COSAP per il periodo di affittanza. Posso ritenermi libero da obblighi verso il Comune? Posso reintestarmi la/e autorizzazione/i?

Per avere diritto alla reintestazione di una o più autorizzazioni al termine /risoluzione anticipata di un contratto di affitto è necessario essere in regola con il pagamento del canone OSAP dal 2013 al 2020 compreso. 
Nel caso in cui l’affittuario non abbia provveduto per le annualità di sua spettanza, dovrà essere il titolare della/e autorizzazione/i ad adempiere al pagamento in fase di reintestazione, in quanto coobbligato in solido.

 

  • Ho una rateazione in corso ma ho pagato solo una parte delle rate. Posso riprendere a pagare, a distanza di tempo, utilizzando i bollettini che il Comune mi aveva inviato a seguito dell’accoglimento dell’istanza di rateazione?

No, non è più possibile.
Se si è omesso il versamento di alcune rate, potrebbe essere concesso il versamento immediato delle rate scadute per poi proseguire, a scadenza regolare, con il pagamento dei restanti bollettini.
Se sono trascorsi diversi mesi / anni dall’ultimo versamento, o addirittura non è stato pagato alcun bollettino, è probabile che la rateazione sia stata revocata e si dovrà estinguere il debito residuo con un’unica soluzione tramite bonifico bancario. 
In ogni caso, è necessario contattare l’ufficio Riscossione o l’ufficio COSAP per conoscere la modalità di pagamento e l’importo da versare.

 

  • Ho presentato un Subingresso e ho ricevuto una comunicazione nella quale mi si chiede di fornire la marca da bollo e l’atto notarile registrato per l’emissione dell’autorizzazione. L’atto è ancora in fase di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate, cosa posso fare?

È sufficiente rispondere alla richiesta, utilizzando la funzione “MyPage" del portale Impresainungiorno, specificando che il notaio non ha ancora provveduto alla registrazione dell’atto e che lo stesso verrà inoltrato comunque entro i termini previsti per la sua registrazione.

 

  • Ho ricevuto un invito di pagamento per l’anno in corso e vorrei richiedere la Maggior Rateazione.

La Maggior Rateazione è concedibile se il contribuente la richiede entro 60 giorni dalla notifica dell’invito di pagamento e la concessione della rateazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa.

 

  • Non trovo il modulo per richiedere la richiesta di Maggior Rateazione sul sito del Comune di Milano.

Il modulo è reperibile sul sito del Comune di Milano alla voce “Servizi”, “Rateazione delle Imposte”. Scorrendo la pagina fino alla voce “Modulistica” si può entrare in “Modulo Istanza di Rateazione” e quindi scaricarlo cliccando sul link
www.comune.milano.it/servizi/rateazione-delle-imposte-comunali.

 

  • Come/Dove posso presentare la richiesta di Maggior Rateazione?
  1. a mezzo casella di posta elettronica ele.rateazioni@comune.milano.it;
  2. con raccomandata A/R a: Comune di Milano, Area Riscossione – Via S. Pellico, 16 – 20121 – Milano (MI);
  3. consegna a mano al Protocollo Generale del Comune di Milano, Via Larga, 12 – dalle ore 8.30 alle ore 15.30 dal lunedì al venerdì, con prenotazione su portale del Comune di Milano al link www.comune.milano.it/servizi/appuntamenti-in-comune.


Per qualsiasi ulteriore richiesta o informazione è possibile contattare il contact center del Comune di Milano al numero 02.02.02.
 

Aggiornato il: 25/03/2024