Comunicazione contestuale al Registro delle Imprese (R.I.) e al SUAP comunale

Comunicazione contestuale al Registro delle Imprese (R.I.) e al SUAP comunale

Dal 4 novembre 2019 è stato avviato il regime della cd. “Contestualità” : per le attività commerciali è obbligatoria la Comunicazione contestuale al Registro delle Imprese (R.I.) e al SUAP comunale.

Il regime della cd. “Contestualità” era già previsto dall’art. 7 della legge di Regione Lombardia n. 36 del 2017, che stabiliva: “Ogniqualvolta l'interessato debba presentare, oltre alla SCIA o alla Comunicazione, una domanda o denuncia al Registro delle Imprese, la stessa verrà trasmessa al SUAP per il tramite della Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160”.

Fino al 4/11/19 tale meccanismo, definito “contestualità” (e che persegue finalità di allineamento condiviso dei dati riferiti alla vita delle imprese tra i suddetti enti) era stato applicato alle sole comunicazioni di cessazione delle attività commerciali. 

 

Un cambiamento importante:

tutte le imprese che devono avviare o variare la propria attività commerciale sono tenute a farlo comunicandolo contestualmente al Registro Imprese e al SUAP comunale. 

Per consentire di realizzare l’acquisizione parallela dei dati , la piattaforma telematica costituita da Impresainungiorno.gov.it (IIUG) obbliga anche la compilazione della pratica destinata al Registro Imprese, mettendo in relazione la piattaforma IIUG con l’applicativo Starweb.

Una volta compilata con Starweb la pratica destinata all’ente camerale, per completare l’adempimento secondo il regime “contestuale” è necessario selezionare, nell’ambito delle opzioni disponibili in ComUnica-Starweb, la voce "Pratica SUAP".

In questo modo l’intero plico digitale di cui si compone la pratica – composto da SCIA/Comunicazione per il SUAP + Domanda/Denuncia per la Camera di Commercio – sarà inviato contestualmente al Registro Imprese che provvederà, in modo automatico e nel rispetto della normativa regionale, al parallelo e contemporaneo inoltro al SUAP.

E’ importante sottolineare che in occasione dell'invio contestuale della SCIA per il Suap incardinata nella Comunicazione Unica, la Camera di Commercio svolge un compito di "accettazione telematica” della pratica, ma l’ente competente, dal punto di vista del destino amministrativo della SCIA resta il SUAP. L'impresa continuerà infatti a ricevere dal SUAP eventuali richieste di integrazioni di dati o documenti riferiti all’istruttoria di merito sui requisiti soggettivi/strutturali per svolgere l'attività; e l’intervenuta iscrizione nel R.I. o R.e.a. – nel frattempo operata dall’ente camerale – non precluderà l’adozione di eventuali provvedimenti di conformazione o interdittivi che si rendessero necessari a seguito dell’esito di segno negativo dell’istruttoria compiuta dal SUAP.

Assistenza contestualità

Gli utenti possono porre quesiti inerenti la presentazione di pratiche contestuali, anche con riferimento a casi pratici, scrivendo all'indirizzo: back_end@mi.camcom.it. 

Per agevolare lo smistamento e la rintracciabilità di questo tipo di quesiti, si consiglia di inserire nell'oggetto della mail la frase "Quesiti contestualità”.

Per una panoramica in ordine alle disposizioni in tema di contestualità obbligatoria, anche con riguardo ai casi di esclusione, si invita a consultare la nota pubblicata nel sito della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi (link).

Sono a disposizione le slides illustrative che descrivono la logica ed i passaggi procedurali connessi al nuovo scenario della presentazione delle pratiche (vedi sezione allegati).
 

IMPORTANTE: Rifiuto di iscrizione camerale delle attività non dichiarate contestualmente.

In linea generale va detto che tutte le Denunce di avvio / variazione dell’attività destinate al R.I. o al REA dovranno essere trasmesse secondo il regime della “contestualità”.

Sono tuttavia state individuate e previste alcune eccezioni, in relazione ad un numero residuale, per alcune tipologie di attività, per le quali resterà possibile l’invio di pratiche disgiuntamente solo al SUAP o solo alla Camera di Commercio.

Fatte salve le suddette eccezioni, l’attività economica oggetto della Denuncia può essere legittimamente avviata, in linea generale, quando il SUAP riceve la SCIA/ Comunicazione “contestuale” per il tramite della Comunicazione Unica.

Aggiornato il: 22/02/2021