Tatuatori e piercing

Si definisce tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo mediante l’introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti con l’ausilio di aghi oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

Si definisce piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire oggetti decorativi di diversa forma o fattura.

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

Requisiti oggettivi:

I locali in cui viene svolta l’attività devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Per ulteriori dettagli vedi schede informative requisiti igienico sanitari.

Per aprire o modificare una attività di Tatuatore e piercing occorre occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni).

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 – "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." (Pubblicato in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1989).

D.D.G. Sanità 27 aprile 2004 n. 6932 – Linee guida per l’esercizio delle attività di tatuaggio e/o piercing.

Quadro Regionale degli standard professionali della Regione Lombardia 21/04/2011.

Decreto Regionale n. 4721 25/05/2011 – “Adozione di nuovi profili professionali per l’inserimento nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia – 6° provvedimento”.

Circolare Regionale 22/07/2011 – "Profilo professionale dell'operatore in tatuaggio e piercing".

Circolare Regionale 08/02/2012 – "Nota esplicativa su adempimenti per la partecipazione ai percorsi formativi per l'operatore in tatuaggio e piercing".

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.

Regione Lombardia Settore Sanità e Igiene – Regolamento Locale d'igiene – tipo (ex art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981 n. 64).

Legge regionale 23 luglio 2021 - n. 13 - Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

AVVISO:

a seguito del decreto regionale n. 4721 del 25 maggio 2011 “Adozione di nuovi profili professionali per l’inserimento nel Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia – 6° provvedimento” tutti gli operatori, anche quelli che già svolgono la suddetta attività, devono adeguarsi all'obbligo del percorso formativo entro il termine di 24 mesi dalla pubblicazione del citato Decreto Regionale.

Aggiornato il: 19/01/2024