Autorimesse/parcheggi a cielo aperto
Costituisce esercizio di autorimessa il ricovero e la custodia di autoveicoli, natanti, roulottes, caravans, motocicli e biciclette.
Si includono nella definizione di autorimesse/parcheggi a cielo aperto i parcheggi di veicoli, connessi ad altre attività (quali ad esempio attività di intrattenimento, attività ricettive, somministrazione), in presenza di un servizio di custodia a pagamento, anche temporaneo.
Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità Servizio Orientamento Fare Impresa ed ex TULPS.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del R.D. n. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Requisiti oggettivi:
I locali devono possedere la giusta destinazione urbanistica ed i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.
Devono, inoltre, rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza antincendi (vedi sezione riferimenti di Legge) ed essere in possesso del certificato prevenzione incendi (se la struttura può ospitare più di 9 autoveicoli).
Per aprire, subentrare o modificare una autorimessa/parcheggio a cielo aperto è necessario inviare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allegando i documenti integrativi utilizzando i moduli presenti nella sezione modulistica.
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).
La presentazione della SCIA consente di iniziare o modificare subito l’attività.
Dal 1° Agosto 2023, poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.
La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.
Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides
Modulistica integrativa
Autorimesse/parcheggi a cielo aperto
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Scheda 5 SCIA compatibilità ambientale (pdf - 333.036 KB)
(allegare solo per attività soggette a certificazione prevenzione incendi)
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Modello dichiarazione familiari conviventi (pdf - 240.749 KB)
Modello da compilare e allegare per i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (rapp.te legale, soci ecc...)
- Modello comunicazione orario d'esercizio (pdf - 157.656 KB)
- Dichiarazione requisiti morali del singolo soggetto (pdf - 159.578 KB)
- Dichiarazione di consenso (pdf - 56.497 KB)
D.P.R. 19 dicembre 2001 n. 480 – Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse.
Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.
Ministero dell'Interno Decreto 21 febbraio 2017 – Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.
Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o ai locali.
Non occorre presentare la dichiarazione di prosecuzione annuale dell’attività.
Obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività:
- annotare su apposita ricevuta o con modalità informatiche, le date d’ingresso e di uscita, marca modello, colore e targa di ciascun veicolo con l’esclusione di quelli parcheggiati occasionalmente per non più di due giorni oppure con contratto di custodia.
Aggiornato il: 29/10/2024