Settore alimentare

Per attività nel settore alimentare si intende la produzione e la vendita di generi alimentari nei locali di produzione.

La vendita dei propri prodotti nei locali annessi alla produzione non comporta la necessità di possedere i requisiti professionali per la vendita di alimenti.

Per informazioni specifiche sulle principali attività del settore vedi scheda attività artigianali alimentari.

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità contenzioso somministrazione e intrattenimento.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

  • essere iscritti al registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Requisiti oggettivi:

  • possedere dei locali di produzione in regola con la normativa in materia igienico-sanitaria;
  • essere in regola con la normativa in tema di emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i.

Per aprire o modificare una attività artigianale nel settore alimentare occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, cessazione ecc.).

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

È consentito il consumo sul posto dei prodotti artigianali mediante la compilazione di apposito modulo, da trasmettersi tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it o via pec all’indirizzo: somministrazione1@pec.comune.milano.it.

Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 28 - Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022 - Art. 8 (Modifica all’articolo 2, comma 2, della l.r. 8/2009)

Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8 – Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda.

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 28 - Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022

Art. 8
(Modifica all’articolo 2, comma 2, della l.r. 8/2009)
1. Alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(8)è apportata la seguente modifica:
a) al comma 2 dell'articolo 2 le parole 'e di stoviglie e posate a perdere' sono soppresse.

Relazione sull'articolo:

Art. 8 Modifiche all’articolo 2, comma 2 della l.r. 8/2009
La modifica proposta permette agli artigiani che vendono prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda, di fornire ai clienti anche posate in metallo e bicchieri di vetro o tovaglioli in stoffa. Ciò in quanto, come già segnalato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nonché dal Ministero dello Sviluppo Economico con diverse risoluzioni, il discrimine tra l’attività di somministrazione e quella di vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo sul posto, si rileva unicamente nella presenza o meno del servizio assistito di somministrazione, risultando, ulteriori vincoli o limitazioni, ingiustificatamente restrittivi e discriminatori.
Le stoviglie e le posate poste a disposizione della clientela per un loro uso autonomo e diretto non configurano presenza del servizio di somministrazione e, pertanto, non è rilevante il fatto che siano o meno stoviglie a perdere.
Si segnala, infine, che l’obbligo di utilizzare solo stoviglie e posate a perdere risulta, oltre che sproporzionato rispetto alla necessaria distinzione fra attività di consumo sul posto ed attività di ristorazione in senso stretto, anche in evidente contrasto con l’esigenza di un consumo consapevole, ecologico e di qualità e con i più elementari principi di tutela dell’ambiente e di riduzione della massa dei rifiuti.
 

Aggiornato il: 19/01/2024