Agriturismi
Per attività “agrituristiche” si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, che utilizzano la propria azienda, in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
Possono essere addetti all’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti.
Gli imprenditori agricoli, sia nella forma di società di capitali o di persone sia associati fra loro, che intendono svolgere l’attività agrituristica devono dotarsi di una certificazione comprovante la connessione dell’attività agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente. Il certificato di connessione viene rilasciato dagli uffici competenti della Regione Lombardia.
Sono attività agrituristiche:
- dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori;
- somministrare pasti e bevande, costituiti prevalentemente da prodotti propri o acquistati da aziende agricole della zona;
- organizzare degustazioni di prodotti aziendali;
- organizzare attività ricreative, culturali, educative, seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende agrituristico-venatorie, attività di ittoturismo, di pesca-turismo, attività escursionistiche e di ippoturismo.
Per il Comune di Milano, l'Area competente è:
Area Food Policy – Unità Agricoltura
Via Sile, 8 - 3° piano
Tel. 0288467084 – 0288464903 – 0288454061 – 3459434906
- PEC agricoltura@pec.comune.milano.it
Orari apertura al pubblico: su appuntamento previo contatto telefonico o mail ordinaria.
Contatti
L'assistenza è fornita in collaborazione con la Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ed è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00.
- Telefono: 0222178000
- Email: suap.milano@mi.camcom.it
Requisiti soggettivi:
requisiti morali
- possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11 e 12 del R.D. n. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- assenza di condanne ai sensi della Legge 20 Febbraio 1958 n. 75 (Legge Merlin).
requisiti professionali
- se l’attività comprende la somministrazione di alimenti e bevande, il titolare o il legale rappresentante e l’eventuale delegato devono essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010.
Requisiti oggettivi:
- Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli immobili rurali già esistenti che fanno parte dell’azienda agricola. Si considerano esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell’azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, compresa l’abitazione dell’imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati.
- Le strutture ed i locali devono avere i requisiti di abitabilità e agibilità previsti per i locali di abitazione.
- Nelle piazzole di sosta attrezzate per le attività di ospitalità in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico e i servizi igienici, ricavati preferibilmente all'interno di strutture edilizie esistenti.
L’apertura, il subentro, la variazione, il trasferimento dell’attività deve essere effettuato esclusivamente tramite il portale impresaiungiorno.gov.it accedendo con SPID, CNS, CIE o credenziali Telemaco. Per la presentazione della pratica è necessaria la firma digitale.
Una volta effettuato l’accesso, il procedimento è disponibile al seguente percorso:
- Agricoltura, Allevamento, Pesca e Attività Estrattive (Ateco da 01 a 09)
- Attività correlate
- Agriturismo
Cliccare “Conferma” e selezionare
> Avvio, gestione, cessazione attività
e selezionare la voce di interesse tra le opzioni disponibili.
Procedimenti attivabili in IIUG:
• Richiesta di accreditamento alla rete delle fattorie didattiche
• Richiesta di iscrizione all'elenco regionale di fattoria sociale
• Aprire l'attività
• Prosecuzione dell'attività agrituristica
• Sospensione breve dell'attività (massimo 30 giorni)
• Comunicazione deroghe alla somministrazione dei pasti
• Variazione e/o integrazione delle attività agrituristiche precedentemente dichiarate
• Comunicazione di chiusura per ferie
• Comunicazione di variazione dei prezzi massimi per l'anno successivo (entro il 1° ottobre)
• Sospendere l'attività
• Riprendere l'attività
L’attività può essere iniziata o modificata dalla presentazione della SCIA.
Nei casi di apertura, variazione, trasferimento di sede e/o subingresso, è necessario corredare la pratica SCIA dell’attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri sanitari a favore di ATS Milano Città Metropolitana.
Le comunicazioni annuali obbligatorie dei prezzi e quelle eventuali di deroghe e/o variazioni degli agriturismi già presenti sul territorio del Comune di Milano vanno presentate esclusivamente attraverso il portale Impresa in un giorno, seguendo i percorsi dedicati.
Allegati
• Copia planimetria in scala 1:100 o secondo i regolamenti comunali con l'indicazione, per ogni locale, della destinazione d'uso, superficie, altezza, operazioni che vi si svolgono
• Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci e copia documento di identità in corso di validità - obbligatorio se l’attività è esercitata in forma societaria
• Ricevuta di pagamento della tariffa sanitaria forfettaria, per la registrazione/aggiornamento ATS
Diritti SUAP
Per verificare l’importo da corrispondere al SUAP di Milano, cliccare qui
- Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31 – Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale (art. 150 ss).
- Circolare Regionale 21 marzo 2011 n. 3.
- Regolamento Regionale 24 luglio 2020, n. 5 - Regolamento di attuazione del titolo X della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31
- Art. n. 2135 del Codice Civile.
- D.d.s. 29 settembre 2020 - n. 11360
- DECRETO N. 9603 Del 06/08/2020
- Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
- Regolamento CE n. 852/2004
- L. 20 febbraio 2006, n. 96
- L.R. 5 dicembre 2008, n. 31
- Deliberazione Giunta Comunale di Milano n. 1250 del 21/09/2023
- Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016
- L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i.
- D.P.R. 28/12/2000 n. 445
La SCIA ha validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.
Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività agrituristica sono:
- comunicare al comune qualsiasi modifica o variazione dell’attività agrituristica entro quindici giorni;
- comunicare al comune, entro il 1° ottobre di ogni anno, i prezzi minimi e massimi praticati relativamente alle attività svolte, nonché gli eventuali periodi di sospensione.(il modello di comunicazione è reperibile nella sezione modulistica);
- comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo;
- esporre in pubblico la dichiarazione di avvio attività agrituristica, nonché i prezzi minimi e massimi praticati per ogni singola attività svolta;
- utilizzare ed applicare apposita targa/logo identificativi all’ingresso dell’azienda agrituristica, il simbolo e la denominazione regionale di “agriturismo”, nonché la classificazione;
- esporre nei locali destinati alla ristorazione l’indicazione della provenienza dei prodotti;
- garantire nella somministrazione di pasti e bevande l’apporto di prodotti propri dell’azienda agrituristica, secondo le proporzioni minime indicate dalla legge regionale;
- il modello di comunicazione delle deroghe al numero dei pasti ed ai giorni di apertura settimanale, che l'agriturismo intende praticare.
Aggiornato il: 28/10/2024