Attività relative ad apparecchi e congegni elettronici
Si tratta dell’attività di produzione, importazione, distribuzione, gestione, anche in forma indiretta, ed installazione sul territorio nazionale di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito disciplinati dall’articolo 110, commi 6 e 7, del R.D. n. 773/1931.
Ai sensi del comma 6 si considerano idonei gli apparecchi:
- dotati di attestato di conformità che si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico;
- facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete.
Ai sensi del comma 7 si considerano idonei gli apparecchi e congegni:
- elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica;
- basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita varia in relazione all'abilità del giocatore.
Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità contenzioso somministrazione e intrattenimento.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del R.D. n. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
- iscrizione alla CCIAA.
Per aprire o modificare un’attività relative ad apparecchi e congegni elettronici occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).
La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).
Alla SCIA così redatta devono essere inoltre allegati:
- schede per la dichiarazione del possesso requisiti morali dagli articoli 11, 12 e 92 del R.D. n. 773/1931 e l’assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia di tutti soci/componenti organo di amministrazione in caso di Società;
- documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni;
Dal 1° Agosto 2023, poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.
La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.
Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 86 e 110).
Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare o alla struttura.