Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio

Per vendita di strumenti da punta e da taglio, si intende l’attività di vendita in forma ambulante di strumenti quali coltelli e forbici.  

Ufficio competente

Per il rilascio dell’autorizzazione ed i successivi rinnovi è competente l'Unità Controlli COSAP e SOGEMI

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

Per ottenere l’autorizzazione per la vendita di strumenti da punta e da taglio occorre essere già titolare di autorizzazione per l’attività di commercio su aree pubbliche.

Per ottenere, rinnovare o variare l'autorizzazione per svolgere l'attività di "Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio" o cessare l'attività, occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it.

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico (nuova attività, rinnovo, variazione o cessazione).

L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente lo svolgimento dell'attività di vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio.

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 11, 37, 43).

Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 – Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (art. 56).

D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59 (art. 163).

D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (art. 107).

Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 – Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di Polizia Amministrativa.

Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 – Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di Polizia Amministrativa.

L’autorizzazione è personale ed ha validità triennale

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine l’interessato deve chiederne il rinnovo.

Aggiornato il: 07/10/2024