Affido di poltrona/cabina

Nell’ambito delle attività artigianali dei Servizi alla Persona di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing, discipline bionaturali (DBN), per chi è regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed è in possesso di Partita Iva, si inserisce la seguente modalità contrattuale per l’esercizio di attività negli stessi locali da parte di soggetti giuridici diversi: l’affido di poltrona/ di cabina.

Tale disciplina contrattuale, prevista nell’ “Avviso Comune” sottoscritto il 25/11/2011 tra le parti sociali in occasione del rinnovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Settori dell’Acconciatura, Estetica, Tricologia non curativa, Tatuaggio, Piercing e Centri benessere, è già stata introdotta con delibera G.C. 1269 del 28/6/2013 e prorogata con delibera di G.C. 120 del 26/01/2018 e con D.D. n. 685 del 31.1.2020 ed è stata recepita a livello regionale nel Regolamento Regione Lombardia N. 5 del 22 marzo 2016, relativo all’attività di estetista e nel Regolamento Regione Lombardia N. 4 dell’1 febbraio 2018, relativo all’attività di acconciatore.

I soggetti coinvolti nel rapporto sono: il titolare del salone/centro detto affidante e il professionista abilitato detto affidatario, che dovranno stipulare un contratto per la “gestione e il godimento della cosa produttiva” ai sensi dell’art.1615 del Codice Civile.

Il contratto deve essere realizzato in forma di atto pubblico o scrittura privata, registrato all’Agenzia delle Entrate, con la durata di almeno un anno, fatte salve le clausole di rescissione espressa.

Il contratto deve obbligatoriamente contenere specifici riferimenti relativi a:

  • la durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
  • la superficie data in uso con relativa planimetria;
  • la puntuale identificazione delle postazioni date in uso che non potranno essere utilizzate dall’affidante;
  • il rapporto economico tra le parti;
  • la tipologia di attività che verrà esercitata sulla poltrona/e – cabina/e in affido.

Per evitare un uso improprio del rapporto in oggetto si indicano i seguenti limiti quantitativi di utilizzo dell’”affido di poltrona/cabina”, precisamente:

  • non più di una poltrona per le imprese che hanno da zero a 3 dipendenti;
  • un massimo di due poltrone per le imprese che hanno da 4 a 9 dipendenti;
  • un massimo di tre poltrone per le imprese che hanno un numero di dipendenti    superiore a 10.

In ogni caso l’affidatario in possesso dei requisiti professionali esercita direttamente l’attività con il divieto di avvalersi di collaboratori.

Pertanto, come previsto dalla DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 4/2022 della  Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP -  Area Attività Commerciali e SUAP - Protocollo n. 27/07/2022.0407699, tutte le attività artigianali dei Servizi alla Persona di acconciatore, estetista, tatuaggio, piercing, discipline bionaturali (DBN) possono usufruire dell’istituto dell’affido di poltrona/di cabina indistintamente tra di loro, nel rispetto della disciplina igienico-sanitaria dei locali in relazione all’attività da svolgersi. 

Ufficio competente

Per l’avvio di affido di poltrona/cabina/postazione è competente l'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi dell’affidatario:

  • assenza di pregiudiziali ai sensi della  Legge Antimafia;
  • possesso dei requisiti professionali relativi all’attività esercitata.


È vietato “affidare la poltrona/cabina”:

  • a chi non ha i requisiti professionali necessari per lo svolgimento dell’attività comprensivi anche del possesso di Partita Iva;
  • a chi ha lavorato all’interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, in qualità di dipendente;
  • per i titolari che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi 24 mesi.

Poiché la responsabilità in toto resta in carico al titolare dell’esercizio, occorre presentare una comunicazione congiunta (affidante e affidatario) comprensiva del contratto di gestione sottoscritto tra le parti da presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it.

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico.

Alla comunicazione deve essere inoltre allegata una scheda tecnica nella quale vanno definiti i criteri per l’utilizzo della strumentazione – se propria o dell’affidante – nonché indicazioni relative al tipo di prodotti utilizzati.

La comunicazione congiunta non costituisce titolo di subingresso ma è atto propedeutico necessario per svolgere l’attività, senza il quale la stessa è da considerarsi abusiva.

La comunicazione abilita l’attività dell’affidatario con efficacia immediata, sulla stessa comunicazione verranno eseguiti i controlli per la verifica di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti.

Variazione:

Ogni variazione (nuovi affittuari)  va segnalata con comunicazione congiunta, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it.

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

 

DISPOSIZIONE DI SERVIZIO N. 4/2022 della Direzione Specialistica Autorizzazioni e Concessioni – SUAP - Area Attività Commerciali e SUAP - Protocollo n. 27/07/2022.0407699 - Estensione della fattispecie dell’affido di poltrona/cabina anche alle attività di tatuaggio, piercing, discipline bionaturali (DBN).

Determinazione Dirigenziale n. 685 del 31/1/2020 – Affido di poltrona/di cabina nell’ambito delle categorie artigianali di acconciatore ed estetista - Linee di indirizzo atte a fornire indicazioni relative ai contenuti ed alla forma del contratto, le prescrizioni concernenti la sicurezza, gli orari, i prezzi, i rapporti con ATS, gli aspetti fiscali e le sanzioni.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 120 DEL 26/01/2018 – Nuove linee di indirizzo per la procedura sperimentale di “Affido di poltrona/di cabina” nell’ambito delle categorie artigianali di acconciatore ed estetista, nelle more dell’approvazione dei nuovi Regolamenti per la disciplina delle attività di acconciatore e di estetista.

Regolamento Regionale 1 febbraio 2018 n. 4 – Modifiche al regolamento regionale 28 novembre 2011 n. 6 (Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989 n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo").

DELIBERAZIONE n. X / 4936 Seduta del 21/03/2016 – Regolamento Regionale “Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21bis della L.R. 73/89” (a seguito di parere della commissione consiliare).

REGOLAMENTO REGIONALE 28 NOVEMBRE 2011 n. 6 – Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989 n. 73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo".

Sicurezza:
per quanto attiene la sicurezza sui luoghi di lavoro, ognuna delle parti (affidante – affidatario) risponde per la sua attività ma, ad esclusione della “ zona poltrona o cabina”, l’affidante si assume la responsabilità in toto in termini di sicurezza sulle parti comuni.

Orario:
E’ fatto obbligo per l’affidatario rispettare gli orari di apertura e chiusura dell’esercizio all’interno di quelli stabiliti dall’affidante con la possibilità di esporre un proprio cartello orario personalizzato. L’affidante, in quanto titolare e responsabile della conduzione dell’esercizio, dovrà essere presente, durante il periodo di esercizio dell’affidatario, o personalmente o tramite il suo direttore tecnico. Qualora il soggetto affidante fosse una ditta individuale senza dipendenti, l’attività dell’affidatario in assenza del titolare, è consentita per giustificati motivi e dovrà essere idoneamente comprovata.

Prezzi:
E’ fatto obbligo per ogni professionista esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all’interno dello stesso esercizio.

ATS:
L’affidatario è tenuto a regolarizzare i rapporti con la Ats pagando il corrispettivo dei diritti sanitari, all’atto della comunicazione congiunta.

Piano fiscale e sanzioni:
Ai sensi delle norme vigenti, le attività di acconciatore e di estetista vanno esercitate in forma di impresa. Pertanto, trattandosi di imprese autonome regolarmente iscritte alla Camera di Commercio ed in possesso di Partita Iva, sia l’affidante che l’affidatario dovranno rilasciare lo scontrino fiscale/fattura relativo alle proprie prestazioni.

Si rammenta che, in caso di controllo della Guardia di Finanza, la mancata emissione dello scontrino fiscale porterà a specifici provvedimenti adottati dall’Autorità con sanzioni progressive non solo nei confronti dell’inadempiente, ma anche imputabili al titolare/ affidante.

Nel ribadire la responsabilità esclusiva dell’affidante delle parti comuni, si precisa che in caso venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni igienico sanitarie insufficienti nell’ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati esclusivamente all’affidatario in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.

Aggiornato il: 19/01/2024