Installazione antenne per l'attivazione di impianti di telefonia mobile

Per "installazione e/o modifica di infrastrutture per impianti radioelettrici" si intende installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie, l'installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate.  

Ufficio competente

I procedimenti autorizzatori relativi alla messa in esercizio delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici fissi o temporanei, le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti e le variazioni non sostanziali degli impianti sono di competenza dell''Unità contenzioso somministrazione e intrattenimento.

CONTATTI UNITA'

L’attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è assoggettata ad una autorizzazione generale ai sensi degli articoli 25-26 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. (c.d. “Codice delle comunicazioni elettroniche”).

L’impresa interessata a svolgere tale attività presenta al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) una dichiarazione contenente l'intenzione di iniziare la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica ed è abilitata ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione, che costituisce denuncia di inizio attività. Il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, il divieto di prosecuzione dell'attività.

Successivamente, le imprese autorizzate dal MISE hanno il diritto di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico e di richiedere al Suap comunale le specifiche autorizzazioni, ovvero presentare le occorrenti dichiarazioni, per esercitare il diritto di installare infrastrutture.

Le singole fattispecie procedurali sono definite dagli artt. 44 e segg del D.lgs 207/2021 (ex artt. 87 e segg. del D.Lgs. 259/2003)  sulla base delle caratteristiche degli impianti e/o del tipo di variazioni da cui gli stessi sono interessati (potenza, eventuale presenza di infrastrutture preesistenti, dimensioni degli impianti radianti).

A seconda del ricorrere o meno di tali caratteristiche, la normativa vigente prevede l'assoggettabilità della procedura a fattispecie diversamente regolate, per cui, ad esempio, per l’installazione di infrastrutture con potenza superiore ai 20 watt sarà necessaria la presentazione di un' istanza ed il rilascio da parte del SUAP di un provvedimento autorizzativo entro 60 giorni dall’avvio del procedimento.

Nel corso degli ultimi anni il legislatore ha posto particolare attenzione agli interventi destinati allo sviluppo della banda larga, prevedendo apposite procedure semplificative (vedi art. 45 del citato D.Lgs 207/2021 ex 87 bis D.Lgs. 259/2003).

Si evidenzia che le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine di dodici mesi dal rilascio del provvedimento autorizzativo unico, ovvero dalla formazione del silenzio assenso.

Per installare e/o modificare infrastrutture di comunicazione elettronica occorre presentare la domanda unica di autorizzazione/SCIA, corredata dei file costituiti da:

  • documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche;
  • progetto architettonico, se dovuto, eventualmente corredato da adeguata documentazione fotografica (stato di fatto e/o fotosimulazioni).


Le pratiche devono essere presentate al SUAP del Comune di Milano, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it. L’utilizzo della piattaforma è vincolante, pena la non trattazione delle pratiche; non verranno infatti accettate modalità alternative di presentazione, neppure tramite PEC.


La piattaforma mette a disposizione una procedura assistita, che si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” di istanza/segnalazione che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico destinato ad innescare il procedimento amministrativo.


Per le pratiche sottoposte a vincoli di natura ambientale, architettonica, archeologica sarà necessario allegare alle stesse (avvalendosi della funzione denominata "Allegati liberi") la copia della autorizzazione/domanda di autorizzazione preventivamente ottenuta/richiesta presso l’Ente o Ufficio competente. Nel caso, ad esempio, di richiesta di autorizzazione paesaggistica, l’impresa si rivolgerà direttamente al competente Ufficio Tutela del Paesaggio (https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/edilizia/commissione-per-il-paesaggio); una volta effettuata la protocollazione della propria richiesta, compilerà e trasmetterà al nostro SUAP, tramite la piattaforma IIUG, la propria pratica, allegando il file che contiene la copia della richiesta di autorizzazione paesaggistica protocollata presso il SUE (il flusso appena descritto viene adottato nelle more della futura, prevista integrazione fra i sistemi operativi SUAP/SUE, in grado di consentire la telematizzazione di tutte le fasi del procedimento).

Le domande di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro sessanta giorni dalla presentazione, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Il rilascio dell’autorizzazione espressa ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 207/2021 avverrà sempre in modalità telematica, mediante trasmissione dalla piattaforma Impresainungiorno.gov.it alla casella di PEC di domiciliazione elettronica indicata dall’impresa.
 

Legge 22 febbraio 2001 n. 36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche (artt. 87 e 87bis) aggiornato con il D.Lgs. n. 70/2012.

D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 207 – Nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche (artt. 44 al 47).

Legge Regionale 11 maggio 2001 n. 11 – Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione. Aggiornata con la Legge Regionale 16 luglio 2012 n. 12 "Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico" - art. 7 (Disposizioni finanziarie).

Decreto Legge 98 del 2011 convertito in Legge 111 del 15 luglio 2011 – Decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (G.U. 6 luglio 2011, n. 155) con le modifiche apportate dalla legge di conversione 15 luglio 2011 n. 111 (G.U. 16 luglio 2011 n. 167).

D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla  L. 21 aprile 2023  n. 41
 

La validità dell’autorizzazione è permanente.

Sempre tramite la piattaforma telematica Impresainungiorno.gov.it, devono essere comunicati al SUAP, entro 10 giorni, la variazione della titolarità, la variazione delle caratteristiche tecniche e la chiusura o messa fuori esercizio dell’impianto.
Per variazione delle caratteristiche tecniche si intende l’attività di manutenzione ordinaria senza modifiche delle caratteristiche elettromagnetiche e/o della struttura portante dell’impianto.

Le comunicazioni di inizio/fine lavori continueranno ad essere ricevute sulla casella PEC del SUAP(suapmilanoantenne@pec.comune.milano.it) sino a nuova comunicazione.

Per ulteriori comunicazioni, richieste di chiarimento o informazioni, contattere l’ufficio tramite l’indirizzo: APRO.Uffantenne@comune.milano.it

 

Diritti a favore di ARPA per l’ emissione di pareri relativi ad installazione e modifica impianti

Il D.M. 14/10/2016 ha previsto il versamento di spese per il rilascio dei pareri emessi da ARPA in relazione ai procedimenti di cui agli artt. 87 e 87 bis del D.Lgs. 259/2003.
Con decreto n. 175 del 27/03/2017 a firma del proprio Direttore Generale, ARPA Lombardia assicura ai gestori degli impianti radioelettrici la possibilità di effettuare il versamento diretto sul conto corrente bancario di ARPA.

 

Di seguito le coordinate utili:
 
RAGIONE SOCIALE: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia (ARPA Lombardia)
SEDE LEGALE: Via Ippolito Rosellini, 17 – 20124 – Milano
PARTITA IVA: 13015060158

BANCA INTESA SANPAOLO Spa – Tesoreria A.R.P.A.
INDIRIZZO: Via Galvani, 27
COORDINATE BANCARIE: IBAN: IT82P0306909790000000016940
BIC/SWIFT: BCITITMM300

Aggiornato il: 07/02/2024