Attività di interesse Veterinario sottoposte a Registrazione o Riconoscimento

Il RICONOSCIMENTO rilasciato alle imprese alimentari è una autorizzazione assegnata alle imprese di produzione, trasformazione, commercializzazione e deposito di alimenti di origine animale ai sensi del Reg. CE 853/04.

La REGISTRAZIONE è invece una procedura di notifica che prevede che ogni operatore porti a conoscenza lo stabilimento posto sotto il suo controllo ove esegua una qualsiasi attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale (SOA) e prodotti derivati ai sensi del Reg. (CE) n. 1069/2009.

Ufficio competente

Regione Lombardia ha approvato la D.G.R. 29 dicembre 2016, n. 6077, recante interventi per la semplificazione dei procedimenti di Riconoscimento di cui ai Regg. (CE) 853/2004, 183/2005, 1069/2009 e del procedimento di Registrazione di cui al Reg. (CE) 1069/2009.
 
A decorrere dal 1° Febbraio 2017 la presentazione delle istanze e comunicazioni che precedentemente venivano presentate in modalità cartacea direttamente ad ATS-Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di origine animale non è più possibile. Essa deve infatti avvenire in modalità dematerializzata.

Il SUAP comunale viene inoltre individuato quale Ente deputato alla ricezione delle domande e comunicazioni, alla trasmissione delle stesse ATS, all’inoltro all’impresa di richieste e atti provenienti dall’ATS.

CONTATTI UNITA'

Chi è soggetto

SOGGETTI A RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. (CE) n. 853/2004

  • macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi di carni degli ungulati domestici, carni di pollame, di lagomorfi e di carni di selvaggina da allevamento;
  • stabilimenti di produzione delle preparazioni di carni (es. spiedini, hamburger, salsicce fresche, ecc.), di carni macinate, di carni separate meccanicamente e dei prodotti a base di carne (salumi, piatti di gastronomia a base di carne);
  • impianti di depurazione e di spedizione dei molluschi bivalvi vivi, navi frigorifero e impianti a terra che lavorano i prodotti della pesca freschi;
  • impianti che raccolgono e trasformano il latte crudo e il colostro, impianti per il trattamento termico del latte, impianti di produzione di burro, formaggi, creme a base di latte e altri prodotti a base di latte, impianti che procedono alla stagionatura dei formaggi;
  • impianti di confezionamento/produzione uova e uova liquide e di produzione di prodotti a base uova;
  • impianti di produzione (macellazione e preparazione/trasformazione) di lumache e cosce di rana;
  • impianti di raccolta delle materie prime e di produzione di grassi fusi alimentari (es. strutto) e ciccioli;
  • impianti di produzione di stomaci, vesciche, intestini trattati (“budellifici” e tripperie) e di produzione della gelatina e del collagene;
  • impianti di conservazione/stoccaggio degli alimenti di cui sopra in regime di temperatura controllata (magazzini frigoriferi), e/o che provvedono al loro riconfezionamento, se del caso preceduto da porzionatura e/o affettamento.
     

STABILIMENTI SOGGETTI A RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. (CE) n. 183/2005 articoli 2 e 10

  • fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Reg. (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la Direttiva 82/471/CEE e fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi;
  • fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi;
  • trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli che rientrano nel campo di applicazione del Reg. (CE) 852/2004;
  • trattamento oleochimico di acidi grassi;
  • produzione di biodiesel;
  • miscelazione di grassi.

STABILIMENTI SOGGETTI A RICONOSCIMENTO AI SENSI DEL REG. (CE) n. 1069/2009

  • trattamento dei SOA mediante sterilizzazione a pressione o con metodi di trasformazione;
  • smaltimento, come rifiuti, mediante incenerimento dei SOA e prodotti derivati;
  • smaltimento o recupero dei SOA e prodotti derivati, se si tratta di rifiuti, mediante coincenerimento;
  • uso di SOA e prodotti derivati quali combustibili;
  • fabbricazione di alimenti per animali da compagnia;
  • fabbricazione di fertilizzanti organici;
  • trasformazione di sottoprodotti di origine animali e/o di prodotti derivati in biogas o compost;
  • manipolazione dei SOA dopo la loro raccolta mediante operazioni quali selezione, taglio, refrigerazione, congelamento, salatura, asportazione delle pelli o di materiale specifico a rischio;
  • magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale;
  • magazzinaggio di prodotti derivati con diversi destini (es. smaltiti in discarica, usati come fertilizzanti, usati come combustibile).

STABILIMENTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE AI SENSI DEL REG. (CE) n. 1069/2009

Sono soggetti a registrazione gli operatori del settore dei sottoprodotti di origine animale (SOA) che svolgono una o più delle attività di cui all’art. 23 del Reg. (CE) 1069/2009:

  • produzione;
  • trasporto;
  • manipolazione;
  • lavorazione;
  • magazzinaggio;
  • immissione sul mercato;
  • distribuzione;
  • uso;
  • smaltimento;

ad eccezione di quelli soggetti a riconoscimento.

 

Chi non è soggetto

Non sono soggetti a riconoscimento, anche se trattano gli alimenti di cui al precedente elenco, gli stabilimenti che operano esclusivamente a livello di:

  • produzione primaria;
  • trasporto;
  • vendita al dettaglio (dettaglianti, supermercati, ipermercati).

A chi si presenta la pratica

È previsto che la richiesta di riconoscimento e la richiesta di registrazione transitino da un unico interlocutore, il SUAP comunale (Sportello Unico per le Attività Produttive).
Il SUAP riceve la pratica trasmessa dalle imprese in forma telematica – tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it – ne verifica la correttezza formale e la trasmette ad ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento Veterinario per l’iter istruttorio di competenza. 

 Nel corso della compilazione on line verrà richiesto alle imprese di allegare relazioni, documenti previsti dalle vigenti normative settoriali – per informazioni e approfondimenti contattare:


Dipartimento veterinario ATS – Segreteria Sanità Animale
viale Molise, 66/B
Tel. 02 85789067 / 02 85789083
Fax 02 85789059
Mail serviziveterinari@ats-milano.it

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

 

Come si presenta la pratica
 
Per disposizioni regionali, la pratica deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE mediante COMPILAZIONE TELEMATICA.

Coerentemente con il principio della graduale dematerializzazione delle pratiche dirette alla P.A. e in attuazione del dettato di cui al D.P.R. n. 160/2010 non può più avvenire la presentazione in forma cartacea (neanche in caso di invio per posta o per fax), né tramite PEC (posta elettronica certificata).
 
Le pratiche presentate in forma cartacea oppure tramite PEC saranno considerate irricevibili e inefficaci; non verranno trattate dagli uffici del SUAP, né produrranno alcun effetto giuridico.
 

 
L’impresa può procedere TRAMITE UN INTERMEDIARIO DI FIDUCIA oppure AUTONOMAMENTE.

 
Preliminarmente è necessario registrarsi al portale Impresainungiorno.gov.it.
L’utente registrato e autenticato potrà seguire la procedura di creazione della pratica.
La procedura si sviluppa attraverso una compilazione guidata che andrà a formare la pratica, sulla base delle informazioni fornite e dei documenti allegati.
Il form di compilazione presenta un sistema “a semafori” che non consente di proseguire se non sono stati compilati tutti i campi obbligatori e non sono stati allegati i documenti richiesti.

Per presentare la pratica è possibile ricorrere ad intermediari esperti, nei cui confronti deve essere sottoscritta “procura”, con assunzione esplicita di responsabilità sulle informazioni fornite all’intermediario.

Si segnala che eventuali esigenze di chiarimenti e/o assistenza tecnica dovranno essere rivolte al servizio assistenza della piattaforma Impresainungiorno.gov.it


Dopo la presentazione della pratica

Al momento della presentazione della pratica tramite Impresainungiorno.gov.it, l’utente riceve IMMEDIATAMENTE LA RICEVUTA, che CONTIENE GIÀ gli estremi di PROTOCOLLO, pertanto NON SI DOVRA’ ATTENDERE UNA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SUAP.
 
Tempi di istruttoria

Dopo che il SUAP avrà inoltrato la pratica all’organo sanitario competente (ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento Veterinario) , quest’ultima avrà a disposizione 30 giorni di tempo per richiedere all’impresa, sempre per il tramite del SUAP, l’eventuale documentazione mancante.


IMPORTANTE
Per verificare lo stato della pratica dopo l’invio, l’utente profilato su Impresainungiorno.gov.it. deve accedere alle funzioni di “Scrivania” – denominata anche MyPage – che la piattaforma mette a disposizione. Tramite la Scrivania MyPage l’utente può visualizzare lo stato della pratica, stampare la pratica inviata, stampare la ricevuta, visualizzare le richieste di integrazioni e rispondere ad esse.
L’utilizzo di tale Scrivania consente di far transitare in modo tracciabile il flusso dei documenti, che permangono così nell’alveo del fascicolo della pratica.

Oneri istruttori

Il pagamento degli oneri istruttori a favore di ATS Milano Città Metropolitana avverrà ex post, successivamente alla presentazione della pratica al SUAP e previa quantificazione ad opera della stessa e competente ATS.  Pertanto non deve essere presentato alcun attestato o bollettino di versamento a favore di ATS a corredo della pratica che si presenta al SUAP.  

Normativa comunitaria di settore:

  • Regolamento (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene degli alimenti di origine animale;
  • Regolamento (CE) 183/2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;
  • Regolamento (CE) 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale (cd. SOA) e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano.


Normativa regionale di settore:

  • D.g.r. 29 dicembre 2016 n. 6077;
  • Legge regionale 33/2009 che sancisce la competenza in materia di sanità pubblica veterinaria e di sicurezza degli alimenti di origine animale in capo ai Dipartimenti e Distretti delle ATS;
  • Circolare 13/SAN del 29/09/2010 in cui viene sancito l’obbligo di registrazione e riconoscimento per le imprese del settore alimentare ai sensi del Regolamento (CE) 853/2004 e che ne riporta la modulistica per la presentazione delle domande;
  • Circolare 4/SAN del 28/03/2011 in materia di registrazione e riconoscimento ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e che ne riporta la relativa modulistica.

È importante sottolineare che al SUAP comunale spetta il ruolo di coordinatore, veicolatore e – nelle intenzioni del legislatore regionale – “facilitatore” del flusso burocratico e documentale tra imprese ed ATS Milano Città Metropolitana.

Restano, pertanto, immutate in capo all’organo sanitario le competenze istituzionali e le relative conoscenze tecniche.

Sarà pertanto ad esso che le imprese continueranno a far riferimento per l’ottenimento di tutte le informazioni di merito riguardanti gli specifici aspetti strutturali correlati allo svolgimento delle attività, l’approntamento della documentazione necessaria, ecc.

Aggiornato il: 29/10/2024