Case ferie

Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno di persone o gruppi e gestite al di fuori dei normali canali commerciali, da enti pubblici o religiosi, enti privati, associazioni e fondazioni operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali o sportive nonché da enti o imprese.

Nelle case per ferie gestite da imprese possono accedere solo i dipendenti delle stesse e i loro familiari. 

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso, variazione e cessazione dell’attività è competente l'Unità Servizio Orientamento Fare Impresa ed ex TULPS.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

Requisiti oggettivi:

Le “case per ferie” devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.

Per aprire e/o modificare l'esercizio dell'attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una segnalazione certificata di inizio attività con eventuali moduli: autocertificazione requisiti morali, nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande, completa della documentazione richiesta inclusi: 

  • planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della destinazione d'uso, superficie ed altezza;
  • il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco di Milano o DIA/SCIA depositata presso il Comando Vigili del Fuoco di Milano (se la struttura ha più di venticinque posti letto).

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

L’attività può essere iniziata o modificata dalla presentazione della SCIA.

Per aprire e/o modificare l'esercizio dell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla ATS Città Metropolitana, che occorre fare anche nel caso di modifica della ragione sociale della società o di subentro.

Per subentrare nell'attività (trasferimento in proprietà o gestione dell'impresa) occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una segnalazione certificata di inizio attività con eventuali moduli: autocertificazione requisiti morali; nomina delegato alla somministrazione di alimenti e bevande, completa della documentazione richiesta.

Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i. – Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.

Regolamento Regionale 14 febbraio 2011 n. 2 – Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36 comma 1 della legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

Le SCIA hanno validità permanente salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • dare alloggio unicamente alle persone munite di documento di riconoscimento;    
  • compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda ministeriale di dichiarazione delle generalità;
  • comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo;
  • esporre in ciascuna camera e unità abitativa i prezzi massimi applicati.   


Accedi alle informazioni sull'imposta di soggiorno.

Aggiornato il: 09/04/2024