Case e appartamenti per vacanze – CAV

Sono definite case e appartamenti per vacanze (CAV) le strutture ricettive gestite in modo unitario e organizzate per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari (es. pulizie, accoglienza ospiti, ecc.) in unità abitative o parti di esse, con destinazione residenziale, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.

Le case e appartamenti per vacanze possono essere gestiti:

  • In forma imprenditoriale;
  • In forma non imprenditoriale da coloro che hanno la disponibilità fino a un massimo di tre unità abitative e svolgono l’attività in modo occasionale.

Le case e appartamenti per vacanze mantengono la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.

Ufficio competente

Per l’avvio di nuova attività, il subingresso, la variazione e la cessazione è competente l'Unità Servizio Orientamento Fare Impresa ed ex TULPS.

CONTATTI UNITA'

Per comunicare l’avvio, il subingresso, la variazione societaria, la variazione strutturale (camere e posti letto) e la chiusura di un’unità abitativa destinata a CAV occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una comunicazione, completa della documentazione richiesta nel corso della compilazione assistita, inclusa:

  •  Planimetria catastale in scala 1:200 o planimetria in scala 1:100 o 1:50.


Gli effetti della comunicazione decorrono dalla presentazione della stessa.


Ogni attivazione di un’unità abitativa CAV, così come la variazione in aumento anche solo di una ulteriore unità abitativa aggiuntiva da parte del soggetto già titolare di una CAV, comportano la compilazione e presentazione di una nuova Comunicazione di Inizio Attività.

Anche le CAV imprenditoriali sono tenute a presentare una Comunicazione per ogni unità abitativa, in luogo di comunicazioni cumulative.

Per i casi di cessazione, occorre regolarsi avendo chiaro se cessa l’attività oppure se vengono chiuse singole unità abitative; per non incorrere nella presentazione non corretta della/e comunicazione/e è consigliabile consultare sempre lo schema/vademecum reperibile nella sezione Modulistica.
 

IL CIR – Codice Identificativo Regionale

Cos’è il CIR e perché va ottenuto: 
Il CIR è un codice univoco che si genera all’atto della registrazione di una struttura ricettiva nell’applicativo informatico regionale denominato “ Ross 1000”
È costituito da 6 caratteri numerici riferiti al codice Istat del Comune, 3 caratteri alfabetici che individuano la tipologia di struttura e 5 caratteri sequenziali generati automaticamente.
A seguito dell’entrata in vigore della L. R. LOMBARDIA 25/01/2018, n. 7 “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), nonché della Deliberazione di Giunta n. XI/280 del 28/06/2018 (vedi sezione “Riferimenti di legge”) è prevista l’attribuzione di un univoco Codice Identificativo Regionale (CIR) a ciascuna delle unità immobiliari, o porzione delle stesse, adibita a Case ed Appartamenti per Vacanze (CAV) e alle Locazioni Turistiche (LT).

A partire dal 1° novembre 2018 il CIR deve essere riportato in tutte le comunicazioni che pubblicizzino la struttura interessata con qualsiasi mezzo, cartaceo o digitale. 

Le CAV (e LT) che non riportino l’indicazione del CIR possono essere assoggettate all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 500 € ad un massimo di 2500 € per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. (art. 39, comma 3-bis, Legge regionale 27/2015).

Chi rilascia il CIR: 
Non è il SUAP comunale che rilascia il CIR, pertanto non va richiesto al SUAP. 

Il CIR viene infatti ottenuto dopo l’ accreditamento – obbligatoria per i titolari di CAV ( e LT) – al portale web regionale denominato “Ross 1000”, predisposto per la gestione, a fini statistici, dei flussi turistici. Accedi al portale web regionale  “Ross 1000”.

Quali sono i tempi per ottenere il CIR:
Le comunicazioni di avvio delle attività di Cav (e LT) presentate al SUAP tramite Impresainungiorno.gov.it sono sottoposte ai termini procedimentali di legge di 30 (trenta) giorni, entro i quali il SUAP opera normalmente i propri controlli Istruttori e, al termine dei controlli con esito positivo, informa gli altri enti (tra cui Regione e Città Metropolitana) per gli adempimenti di relativa ed esclusiva competenza (vedasi l’attribuzione del CIR).

Va compreso quindi che l’ottenimento del CIR costituisce il passaggio finale di un percorso amministrativo che le CAV (e le LT) intraprendono presentando inizialmente al SUAP la propria comunicazione di inizio dell’attività; la comunicazione al SUAP, da questo successivamente veicolata a Città Metropolitana di Milano, rappresenta l’atto necessario affinché Città Metropolitana ponga in essere i propri adempimenti di registrazione della struttura verso il portale web regionale “Ross 1000”

Città Metropolitana di norma non invia agli utenti comunicazioni con l'indicazione del CIR rilasciato.

L'utente dovrà accedere autonomamente al portale regionale Ross1000 per conoscere il CIR assegnato alla  propria struttura: quando l'interessato accede autonomamente alla piattaforma regionale Ross1000 tramite il proprio Spid, e la sua struttura ricettiva è già stata censita ed inserita da parte di Città Metropolitana, gli sarà possibile reperire il CIR assegnatogli nella sezione anagrafica.  

ATTENZIONE QUINDI: POICHE’ IL RILASCIO FINALE DEL CIR È CONDIZIONATO DA TEMPI TECNICI CHE NON DIPENDONO DIRETTAMENTE DAL SUAP COMUNALE MA A CUI CONCORRONO ALTRI ENTI ESTERNI AL COMUNE, IL SUAP  NON È IN GRADO DI FORNIRE ALCUNA INFORMAZIONE IN MERITO AL CIR.

N.B. Va infine sempre ricordato che la piattaforma Impresainungiorno.gov.it è concepita appositamente per consentire agli utenti non solo la compilazione e trasmissione delle pratiche di CAV (e LT) a al SUAP, ma anche per favorire la consultazione diretta e in autonomia dello stato delle proprie pratiche (tramite la scrivania MyPage). Pertanto, si invitano gli utenti a procedere in autonomia, controllando lo stato delle proprie pratiche direttamente, senza  interpellare il SUAP nei limitati  orari di Sportello Telefonico o inviando mail a caselle di posta non destinate alla ricezione di tali quesiti.

Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i.  Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.

Regione Lombardia – Decreto direttore generale 16 maggio 2016 n. 4275 –
Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze – revoca del d.d.g. del 6 maggio 2016 n. 3964.

Regione Lombardia Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria, Sabato 08 luglio 2017 – Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016 n. 7 – “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.

L. R. LOMBARDIA 25/01/2018 n. 7 “Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015 n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) – Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze”.

Deliberazione di Giunta Regionale n. XI/280 del 28/06/2018 – Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell’articolo 38 comma 8 bis della legge regionale 1 ottobre 2015 n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".

 

Gli OBBLIGHI da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • dare alloggio unicamente a persone munite di documento di riconoscimento; non è prevista una permanenza minima, mentre è possibile ricavare il limite massimo della permanenza di un anno in base alla definizione di “turista” fornita da ISTAT con il proprio glossario e circolare prot. N. 0545168/2019 del 11/03/2019. (Turismo: l'insieme delle attività e dei servizi riguardanti le persone che si spostano al di fuori del loro “ambiente abituale” per vacanza o per motivi di lavoro);
  • compilare e far sottoscrivere dal cliente la scheda di dichiarazione delle generalità (informazioni presso la Questura competente);
  • comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 8 della L.R. 27/2015 (informazioni sul portale AlloggiatiWeb presso la Questura);
  • esporre in ciascuna camera e unità abitativa i prezzi massimi applicati;
  • stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i clienti, ai sensi dell’art. 38, comma 10 della L.R. 27/2015;
  • corrispondere l’imposta comunale di soggiorno, prevista dal D. Lgs. 23/2011 e disciplinata dall’apposito Regolamento Comunale.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
ATTENZIONE: IL SUAP NON È COMPETENTE IN MATERIA NE’ DI IMPOSTA DI SOGGIORNO, NÉ IN MATERIA FISCALE INERENTE LA TASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLA GESTIONE DELLE CAV (es. regime cedolare secca etc.) NON POSSONO ESSERE PERTANTO RICHIESTE AL SUAP INFORMAZIONI, NÉ SUGGERIMENTI O CONSULENZE IN MATERIA TRIBUTARIA E/O FISCALE.

Accedi alle informazioni sull'imposta di soggiorno comunale presenti sul sito internet del Comune di Milano.

Tra gli obblighi previsti NON è contemplata la somministrazione di alimenti e bevande e di prima colazione in quanto tale facoltà è espressamente concessa dalla L.R. 27/15 ad altre tipologie di strutture ricettive, ma non alle CAV.


Nel periodo di chiusura della CAV non imprenditoriale (90 giorni all’anno, anche non consecutivi) non possono esser stipulati contratti di locazione, a meno che non venga presentata preventivamente al SUAP – sempre tramite Impresainungiorno.gov.it – la comunicazione di cessazione dell’attività della CAV.

 

Aggiornato il: 07/10/2024