Bed and breakfast

Per “bed & breakfast” si intende l’attività svolta a conduzione familiare in forma non imprenditoriale da chi, in maniera non continuativa, fornisce alloggio e prima colazione in non più di quattro camere con un massimo di dodici posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici della famiglia. L’attività è esercitata al numero civico di residenza anagrafica del titolare, ivi comprese le pertinenze.

L’esercizio di attività di bed & breakfast non necessita d’iscrizione nel registro delle imprese e di apertura di partita IVA. 

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso, variazione e cessazione dell’attività è competente l'Unità Servizio Orientamento Fare Impresa ed ex TULPS.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

Il bed and breakfast deve essere esercitato da privati in forma non professionale, in possesso di idonei requisiti:

 
Requisiti oggettivi:

Requisiti minimi obbligatori Bed & Breakfast.

Per aprire e/o modificare o cessare l'esercizio dell'attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una segnalazione certificata di inizio attività con eventuale modulo autocertificazione requisiti morali completa della documentazione richiesta, inclusi:

  • planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della destinazione d'uso, superficie ed altezza (per nuove aperture o modifiche).

Per aprire e/o modificare l’esercizio dell’attività è necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla ATS Città Metropolitana.

L’attività può essere iniziata o modificata dalla presentazione della SCIA.

Legge Regionale 1 ottobre 2015 n. 27 s.m.i. – Politiche regionali in materia turismo e attrattività del territorio lombardo.

Regione Lombardia Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria, Sabato 08 luglio 2017 – Testo coordinato del r.r. 5 agosto 2016 n. 7 “Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici in attuazione dell’art. 37 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo)”.

D.g.r. 16 gennaio 2017 n. X/6117 – Approvazione contrassegni Identificativi delle strutture ricettive non alberghiere.

Le SCIA hanno validità permanente salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono: 

  • le tariffe devono essere comunicate alla Città metropolitana di Milano competente;
  • il responsabile è tenuto a registrare le presenze e comunicarle all’autorità di pubblica sicurezza;
  • l'attività deve osservare un periodo di interruzione non inferiore a novanta giorni anche non continuativi. Ogni periodo di interruzione dell'attività deve essere comunicato preventivamente alla Città metropolitana di Milano;
  • esporre apposito contrassegno definito dalla Giunta Regionale, all'esterno della struttura.

 
Accedi alle informazioni sull'imposta di soggiorno.

Aggiornato il: 09/04/2024