Somministrazione al domicilio del consumatore

Per somministrazione al domicilio del consumatore si intende l'organizzazione di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate presso il suo domicilio.
Per domicilio del consumatore si intende non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.

L'attività in genere comprende anche tutte le operazioni di rifornimento di cibo e bevande per mense, aerei, alberghi, stazioni ferroviarie, eccetera. 

La somministrazione al domicilio del consumatore (da non confondere con l'attività svolta dal cuoco a domicilio che è un libero professionista) viene normalmente distinta in:

  • attività di catering che consiste nel fornire pasti già preparati alle mense aziendali, scolastiche, enti pubblici ecc; 
  • attività di banqueting che consiste nel fornire pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere ed è comprensiva anche della preparazione dei tavoli/buffet, del servizio al tavolo, delle sedie, dei tovagliati, delle posaterie e delle stoviglie necessari all’erogazione del servizio nonché del riordino degli stessi.

La somministrazione al domicilio del consumatore può essere svolta anche da coloro che esercitano già un'attività di produzione nel settore alimentare e/o un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (laboratori gastronomici, ristoranti).

Ufficio competente

Per lo svolgimento di un'attività di somministrazione al domicilio del consumatore è necessario rivolgersi all'Unità contenzioso somministrazione e intrattenimento.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

  • possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali) previsti dall'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

I requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, in caso di società, o dal titolare, in caso di impresa individuale e dall'eventuale altra persona preposta all'attività.

Il possesso dei requisiti morali deve essere autocertificato dal legale rappresentante e da tutti i componenti del consiglio di amministrazione in caso di S.p.A. e S.r.l., dai soci accomandatari in caso di s.a.s., dai soci in caso di s.n.c.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività.

Per svolgere l’attività occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it due Modelli di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA): 

  1. una per la sede legale dell’impresa nel Comune di Milano
  2. una per la sede del centro cottura se sul territorio del Comune di Milano


La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA (nuova attività, variazioni, ecc.).

Per la SCIA relativa alla sede legale dell’impresa (su territorio del Comune di Milano) così redatta devono essere allegati:

  • schede per dichiarazione possesso requisiti morali previsti dall'art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge antimafia di tutti soci/componenti organo di amministrazione in caso di Società;
  • schede per la dichiarazione del possesso dei requisiti morali e/o professionali previsti dall'art. n. 71 del D.lgs n. 59/2010 compresa Legge Antimafia dell’eventuale soggetto preposto;
  • documento di identità di tutti i soggetti che hanno sottoscritto autocertificazioni;
  • copia della ricevuta di versamento oneri ATS Città Metropolitana;
  • eventuale modello Procura per la sottoscrizione digitale della documentazione da parte di tutti i soggetti specificati.


La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Al momento della presentazione della SCIA tramite Impresainungiorno.gov.it, l’utente riceve una RICEVUTA, che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010.

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

Legge Regionale 2 Febbraio 2010 n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (art. 64).

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. 

Aggiornato il: 19/01/2024