Sale giochi
Per sala pubblica da gioco (sala giochi) si intende un locale allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper), automatici, semiautomatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi), nonché del gioco delle carte.
Per aprire o subentrare in una sala giochi è necessario rivolgersi all'Unità contenzioso somministrazione e intrattenimento.
Requisiti soggettivi:
- possesso dei requisiti morali previsti dagli articoli 11, 12 e 92 del R.D. n. 773/1931;
- assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.
Requisiti oggettivi:
- agibilità/abitabilità dei locali e destinazione d'uso commerciale;
- disponibilità dei locali (contratto di affitto registrato a norma di legge o atto di proprietà);
- sorvegliabilità (ossia accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico), ai sensi dell'articolo 153 del R.D. n. 635/1940. La sorvegliabilità è accertata d'ufficio tramite la Polizia Municipale;
- contenimento delle emissioni sonore nei limiti di legge, tramite idonea documentazione di impatto acustico, contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dall'attività o dagli impianti, redatta da un tecnico abilitato competente in acustica ambientale (riconosciuto dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, commi 6 e 7, della legge n. 447/1995) e redatta secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. VII/8313/2002 e dall’allegato tecnico - Modalità e criteri tecnici di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima acustico (articolo 5, comma 4);
- possesso del certificato di prevenzione incendi (CPI) rilasciato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per sale gioco con capienza superiore a 100 persone.
Per aprire o subentrare in una sala giochi occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta.
L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria che comprende:
- acquisizione dei pareri del Consiglio di Zona e della Polizia Municipale di Zona;
- verifica d’ufficio dei requisiti morali del richiedente (certificato penale e antimafia);
- verifica d’ufficio della sorvegliabilità dei locali
e consente lo svolgimento dell’attività.
Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 86 e 110).
Regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 – Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 153 e 195).
D.M. 18 gennaio 2007 – Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta di gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.
Ordinanza n. 63 del 15/10/2014 P.G. 625214 – Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/1931.
Ordinanza n.65 del 23/10/2014 P.G. 645897 – Modifica ed integrazione dell’ordinanza n. 63/2014 del 15/10/2014, concernente la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS.
Legge Regione Lombardia 21 ottobre 2013 n. 8 – Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”.
Deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2014 n. X/1274 – Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d‘azzardo lecito (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”).
L’autorizzazione ha validità permanente.
Può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento per:
- abuso;
- motivi di sicurezza e di ordine pubblico;
- sospensione dell’attività per un periodo superiore a tre mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
Aggiornato il: 2020/12/15