Installazione apparecchi e/o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e divertimento per gioco lecito

Per apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110 commi 6 e 7 del TULPS si intendono tutti gli apparecchi idonei per il gioco lecito, in particolare quelli che consentono vincite in denaro (tipo new slot) e quelli senza vincite in denaro (tipo biliardo, bigliardino elettrico, calcio da tavolo ecc.).

In particolare, si deve ricordare che la SCIA prevista per l'apertura di attività di somministrazione di alimenti e bevande (ovvero bar, ristoranti, trattorie, ecc.) svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui all' art. 86 del TULPS, come previsto dall'art. 152 del relativo Regolamento di esecuzione. Pertanto i pubblici esercizi che svolgono l’attività di somministrazione di alimenti e bevande NON devono presentare questa SCIA ex art. 110 TULPS.
Ovviamente possono essere installate tante apparecchiature da divertimento ed intrattenimento quante previste dai parametri numerico quantitativi del Decreto Ministero dell'economia e delle finanze 27 luglio 2011.
Anche le sale autorizzate ai sensi dell'art. 88 del TULPS, dalla locale Questura non devono presentare questa SCIA ex art. 110 TULPS.

Si fa presente che il nuovo decreto direttoriale AAMS sui contingenti numerici del 27 luglio 2011, all'art 3, comma 6 dice che è necessaria, comunque, la licenza ex artt. 86 e 88 TULPS. Il tabacchi con ricevitoria la possiede già, il tabacchi senza ricevitoria dovrà dotarsi di licenza ex art. 86 TULPS (SCIA). La novità apportata dal nuovo decreto sta nel fatto che anche i semplici esercizi di commercio, edicole e tabacchi senza licenza ex art. 88 TULPS possono installare i giochi di cui all'art. 110 TULPS dato che anche per loro è stato previsto un contingente specifico (prima di tale decreto non era mai stato previsto un contingente per queste tipologie). Tali esercizi (esercizi di commercio, edicole e tabacchi senza licenza ex art. 88 TULPS) devono quindi presentare la SCIA (in sostituzione della licenza ex art. 86 TULPS) ex art. 110 TULPS di cui sotto (vedi Modulistica).
Per quello che riguarda l'art. 3, comma 3, dove dice dell'attività di gioco riferibile alla concessione già esistente, citando rivendite di tabacchi e ricevitorie, si deve intendere che si riferisca a quegli esercizi (tabacchi) che comunque sono anche raccoglitori di scommesse.
 
Tutto ciò premesso, si ricorda comunque che l’installazione degli apparecchi deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regione Lombardia 21 ottobre 2013 n. 8 recante “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2014 n. X/1274 “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d‘azzardo lecito (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”).

Ufficio competente

Per l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7 del TULPS in esercizi commerciali o pubblici è competente l'Unità contenzioso somministrazione e intrattenimento.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

  • assenza di cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S.;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia.

Requisiti oggettivi:

rispetto dei parametri indicati nella L.R. Regione Lombardia 21 ottobre 2013, n. 8 recante “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico” e nella Deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2014, n. X/1274 “Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d‘azzardo lecito (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”).

I commercianti che intendono installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art.110 commi 6 e 7 del TULPS devono presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

La SCIA deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica e, quindi, non può più essere presentata in forma cartacea allo sportello dell'Unità contenzioso somministrazione e intrattenimento (e neanche inviata per posta o per fax).

Le pratiche presentate in modalità tradizionale verranno considerate irricevibili e quindi non produrranno alcun effetto giuridico.

Affinché la pratica possa essere considerata “inviata telematicamente” potrete operare:
 
TRAMITE L’ASSISTENZA DI UN INTERMEDIARIO di fiducia, rappresentato da:

  • la vostra Associazione di Categoria
  • il vostro Professionista

a cui conferirete apposita procura e che, per trasmettere la pratica in forma telematica, utilizzerà la propria casella di posta PEC e propri dispositivi di firma digitale.

oppure 

AUTONOMAMENTE:

  • tramite la vostra casella di posta PEC e firma digitale.

ATTENZIONE: se intendete provvedere autonomamente, oltre ad acquisire una casella di PEC e la firma digitale dovrete scaricare dal nostro portale la modulistica occorrente, compilarla, farne scansione, firmarla digitalmente e trasmetterla alla casella PEC appositamente preposta al ricevimento di tali pratiche. 

L’indirizzo PEC specifico appositamente istituito e a cui intermediari e utenti potranno indirizzare tali pratiche è: somministrazione1@pec.comune.milano.it.

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza TULPS (artt. 86 e 110).

Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635 – Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (artt. 242-247).

Legge Regione Lombardia 21 ottobre 2013 n. 8 – Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”.

Deliberazione della Giunta Regionale del 24 gennaio 2014 n. X/1274 – Determinazione della distanza dai luoghi sensibili per la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d‘azzardo lecito (ai sensi dell’articolo 5, comma 1 della L.R. 21 ottobre 2013 n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico”).

Ordinanza n. 63 del 15/10/2014 P.G. 625214 – Disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS, R.D. n. 773/1931.

Ordinanza n.65 del 23/10/2014 P.G. 645897 – Modifica ed integrazione dell’ordinanza n. 63/2014 del 15/10/2014, concernente la disciplina comunale degli orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ai sensi dell’art. 86 TULPS e degli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all’art. 110, 6° comma, installati negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del TULPS.

È indispensabile esporre l’apposita TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI (pp. 4-7 della modulistica apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito).

Aggiornato il: 07/10/2024