Informazioni sulla S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività

La SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività - è la dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o cessare un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l’esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti. La SCIA, ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90,  produce infatti effetti immediati.

La dichiarazione dell’imprenditore sostituisce le autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese é sufficiente presentare la SCIA, correttamente compilata e completa in ogni sua parte per avviare la propria attività.
 
Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti soggettivi (morali e professionali, quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) nonché oggettivi (attinenti la conformità urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale etc. dei locali e/o attrezzature aziendali) e all’occorrenza, quando previsto, devono anche essere allegati elaborati tecnici e planimetrici.
La compilazione dei campi e l’aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l’attività.
 
E’ importante sottolineare che ogni pubblica amministrazione destinataria di una SCIA deve accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per richiedere la conformazione dell’attività oppure, qualora ciò non sia possibile, vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l’imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

 
Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP del Comune di Milano, esclusivamente con modalità telematica e quindi dematerializzata, è un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata fornendo le indicazioni richieste dagli schemi di modulistica unificata e standardizzata approvati:
il 04 maggio 2017  in sede di Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali (Accordo  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 05 giugno 2017);
il 06 luglio 2017 in sede di Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali (Accordo in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)

La SCIA  deve essere presentata prima dell’inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell’attività; trattandosi di dichiarare consapevolmente e responsabilmente il possesso di requisiti soggettivi e oggettivi, è evidente che la tempistica di presentazione della SCIA è rapportata alla concreta  configurazione dell’attività.

Sarebbe chiaramente priva di senso la segnalazione riguardante l’avvio di un’attività non ancora strutturata, che ad esempio ancora non dispone di un assetto societario costituito in forma definitiva, oppure non utilizza propri locali o attrezzature.
 
A titolo esemplificativo, elenchiamo le principali attività produttive sottoposte a presentazione della SCIA:

• commercio al dettaglio in sede fissa;
• commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, etc.);
• attività ricettive (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, etc.)
• attività di agriturismo;
• attività di deposito;
• commercio all’ingrosso nel settore alimentare;
• attività di trasporto di prodotti alimentari;
• commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale;
• commercio di additivi e premiscele destinate all’alimentazione animale;
• stabilimenti industriali;
• attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
• attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
• attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020;
• apertura, subingresso e trasferimento dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in esercizi quali bar, ristoranti etc.
• somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell’ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
• somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
• somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di musei, teatri, sale da concerti;
• somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
• somministrazione di alimenti e bevande nell’ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
• variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
• sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
• modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
• modifica dei locali o degli impianti;
• modifica degli aspetti merceologici;
• modifica del ciclo produttivo

Non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali non alimentari che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni lavorative e che:

• non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
• non producano rifiuti speciali pericolosi;
• non abbiano un significativo impatto rumoroso con l’ambiente.
 
A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l’elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.

Va tuttavia evidenziato che SONO in ogni caso ASSOGGETTATE all’obbligo di presentazione della SCIA le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:

• industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994) precedentemente soggette al cd.  “NOE” - nulla osta esercizio;
• attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti (vedi Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020 ) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
• attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell’allegato 3C della Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036);
• deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.


Per segnalare l'apertura di un laboratorio artigianale di produzione di alimenti, senza vendita diretta al pubblico è necessario presentare una SCIA, attraverso la piattaforma "Impresainungiorno", attivando, sotto la voce "Industria e Artigianato" il procedimento Nuova apertura attività di trasformazione di alimenti in stabilimenti, laboratori, centri di cottura unitamente alla Presentazione della SCIA sanitaria per attività a sede fissa ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004 ed eventuale Emissioni ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

 
Coerentemente alla logica della semplificazione e sburocratizzazione, principi ispiratori di  norme regionali già a partire dall’approvazione, nel 2007, della  L.R. 1, si ritiene che NON SIANO TENUTE a presentare una specifica pratica SCIA al SUAP alcune attività in relazione alle quali non ne sussiste una puntuale e precisa previsione normativa o regolamentare che ne individua la specifica competenza in capo al Suap; ad esempio le attività di promotore finanziario, mediatore creditizio, intermediario assicurativo, agenzia immobiliare, organizzazione di convegni, costruzioni edili, installazione di impianti elettrici, idraulici, termici, imprese di pulizia, l’avvio di un internet point, l’apertura di un ambulatorio medico o veterinario.
Tra i casi appena esposti, alcune attività andranno segnalate presso l’ente camerale (c.c.i.a.a.), altre sono sottoposte a diversi ma specifici adempimenti settoriali, talvolta presso enti e uffici diversi dal SUAP e dal Comune (ad esempio Città Metropolitana (ex Provincia), oppure ATS Milano Città metropolitana (ex ASL) etc.).  La presentazione della SCIA al SUAP rappresenterebbe un adempimento ultroneo, un appesantimento burocratico non dovuto.

Coerentemente con il principio della graduale dematerializzazione delle pratiche dirette alla P.A. , in base al D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010,  la SCIA inerente procedimenti di competenza del SUAP deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, e quindi non può  essere presentata in forma cartacea (neanche tramite posta o  fax).
Le SCIA presentate in forma cartacea vengono  considerate irricevibili e inefficaci; non vengono pertanto trattate dagli uffici del SUAP, né producono alcun effetto giuridico; l’attività che nel frattempo fosse stata intrapresa è quindi sanzionabile.
 
GIA’ A PARTIRE DAL 5 OTTOBRE 2015 il portale nazionale IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT. costituisce il CANALE UNICO ED ESCLUSIVO  per inviare una SCIA al SUAP di Milano.
 

L’impresa può procedere:
 
TRAMITE UN INTERMEDIARIO DI FIDUCIA:
 
- ricorrendo alla propria Associazione di Categoria;
- ricorrendo al proprio Professionista;
 
oppure
 
AUTONOMAMENTE  
 
Preliminarmente è  necessario registrarsi al portale IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT.
 
L’utente, una volta registrato e autenticato, potrà seguire la procedura di creazione della pratica.

La procedura  si sviluppa attraverso la compilazione guidata di una sorta di questionario che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA.

Il form di compilazione presenta un sistema “a semafori”  che non consente di proseguire se non sono stati compilati tutti i campi obbligatori e non sono stati allegati i documenti richiesti.

L’invio della SCIA così redatta (e corredata di tutti gli allegati richiesti), è subordinato all’apposizione della firma digitale dell’imprenditore o del suo intermediario.

Diritti di istruttoria a favore del SUAP di Milano

SPAZIO SEMPRE PIU’ RESIDUO PER IL REGIME CARTACEO:
Fino all’adozione di nuove disposizioni organizzative possono  essere ancora presentate, con modulistica cartacea, presso i diversi Sportelli di riferimento del SUAP , le pratiche inerenti:

• l’idoneità igienico-sanitaria delle medie e grandi strutture di vendita in occasione dell’avvio/trasloco dell’attività, da dichiarare tramite modulistica SCIA;
• l’idoneità igienico-sanitaria riferita alle attrezzature e strutture di esercizio degli operatori commerciali su aree pubbliche, da dichiarare tramite modulistica SCIA.

Al momento della presentazione della SCIA tramite IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT l’utente riceve IMMEDIATAMENTE LA RICEVUTA, che costituisce titolo abilitativo per l’avvio immediato dell’attività ai sensi dell’art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010; essa viene quindi generata e inviata automaticamente dalla piattaforma telematica camerale al termine del percorso di compilazione “guidato” e trasmissione finale compiuti dall’utente.


CONTIENE GIA’ gli estremi di PROTOCOLLO, pertanto NON SI DOVRA’ ATTENDERE ALCUNA SUCCESSIVA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL SUAP.

 
SUCCESSIVAMENTE, DOPO L’ISTRUTTORIA DA PARTE DEI COMPETENTI UFFICI DEL SUAP e degli ENTI di controllo :

Le SCIA pervenute tramite IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT vengono sottoposte a  controllo di congruenza delle informazioni e allegati, da parte del SUAP e da parte degli Enti e Uffici della P.A. a cui il SUAP stesso l’ha inoltrata;  l’esame della pratica è volto ad individuare eventuali informazioni e/o allegati da integrare; in tal caso  viene inviata una richiesta di integrazioni.
 
IMPORTANTE  Per verificare lo stato della pratica SCIA dopo l’invio, l’utente profilato su IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT deve accedere alle funzioni di “Scrivania” (My Page)

E’ importante sapere che proprio tramite la funzione di  Scrivania My Page l’utente può:

• visualizzare lo stato della pratica;
• stampare la pratica inviata;
• stampare la ricevuta che riporta il numero di protocollo assegnato alla pratica;
• visualizzare le richieste di integrazioni documentali e rispondere ad esse, con la certezza che così facendo il flusso verrà  automaticamente convogliato nel fascicolo della sua pratica costituito sulla piattaforma  IMPRESAINUNGIORNO.GOV.IT.; evitando l’utilizzo di altri canali o indirizzi di posta, e avvalendosi quindi della Scrivania My Page  le operazioni restano tracciate e i documenti inerenti la pratica non rischiano di essere “dispersi”, ma restano collegati alla scia a cui sono riferiti.

In generale, riguardo la SCIA e le responsabilità connesse:
 
• le SCIA correttamente presentate al SUAP del Comune di Milano vengono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio ATS Milano-Città Metropolitana, ARPA etc.) per le verifiche di rispettiva competenza. In tal modo, l’intervento dei suddetti enti si sposta da un’azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell’autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano  già in esercizio in virtù del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA formalmente ricevibile e quindi efficace.

• Il SUAP, attraverso i propri uffici preposti, esperisce  controlli sulla sussistenza dei presupposti autocertificati e autodichiarati  nella SCIA.  I controlli possono essere svolti anche su un “campione” (cioè non sulla totalità delle SCIA  che pervengono al SUAP, ma su una quota percentuale  di esse, individuata con un provvedimento del Dirigente). Se i controlli si dovessero concludere rilevando incongruenze e/o difformità e non fosse possibile regolarizzare l’attività, gli uffici preposti dovrebbero ordinarne la cessazione.

• le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive sono e restano a carico del dichiarante, anche nel caso di pratica SCIA presentata da un intermediario diverso dal dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all’autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante.

• lo svolgimento dell’attività in maniera difforme da quanto dichiarato può comportare l’adozione di provvedimenti sanzionatori e inibitori (sanzioni pecuniarie, ordini di adeguamento/conformazione e, nei casi più gravi, divieto di prosecuzione dell’attività con relativa chiusura).

In virtù di ripetute modifiche normative che dispiegano i propri effetti nel  2017 (in particolare ad opera dei Decreti nn. 126 - 127 – 222 del 2016, cd. “pacchetti Madia”) , attualmente i principali  regimi amministrativi per avviare, modificare o subentrare in un’attività d’impresa sono rappresentati da:
• Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
• Comunicazione
• Domanda (istanza di rilascio di autorizzazione, di concessione, etc. ).

La SCIA è il regime amministrativo più frequentemente applicato ai procedimenti e può essere previsto che la sua presentazione avvenga:

1.da sola:
2.in abbinamento ad altre SCIA, oppure a comunicazioni: in questo caso si parla di “SCIA unica”
3.in abbinamento a domande: in questo caso si parla di “SCIA condizionata”

Nei casi 2 e 3 si verifica una concentrazione di regimi amministrativi, come si può evincere  dalla lettura della tabella A allegata al D. Lgs. n. 222 del  25 novembre 2016,  recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.
L’impresa che deve  avviare la propria attività  deve tenerne conto, infatti  nei casi 1) e 2) l'attività può essere avviata immediatamente a seguito dell'emissione della ricevuta telematica di consegna della pratica SCIA, mentre nel caso 3) , pur avendo presentato una pratica “apparentemente” configurata come SCIA,  l'attività d’impresa potrà essere avviata solo dopo aver ottenuto dal SUAP notizia dell’avvenuto  rilascio dell'atto di autorizzazione o assenso necessario.

Il Suap di Milano – in collaborazione con CCIAA Milano, Infocamere e gli enti esterni coinvolti - è attualmente impegnato nell’imponente opera di implementazione  della piattaforma telematica Impresainungiorno.gov.it., che va reingegnerizzata per poter rispondere alle nuove logiche e dinamiche di flussi procedimentali.
Tale sforzo di adattamento  deve  peraltro tener conto dell’emissione – in parallelo – di nuovi  schemi di  modulistica regionale unificata attualmente in corso.

Aggiornato il: 15/01/2024