Estetisti

L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all’elenco allegato al Decreto Ministero dello sviluppo economico 12/5/2011 n. 110, e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Le imprese che svolgono l’attività di estetista possono essere esercitate in forma individuale o di società, nei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443.

Alle imprese artigiane, esercenti l’attività di estetista, che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 114/1998 s.m.i.

L’esposizione per la vendita di tali beni accessori può essere soddisfatta con scaffalature, vetrinette, armadietti che non possono occupare una superficie superiore al 10% della superficie autorizzata per l’attività.

Ufficio Competente

Per avvio di nuova attività, trasferimento di sede, subingresso e variazione dell’attività è competente l'Unità pianificazione commerciale esercizi in sede fissa.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

L’attività di estetista può essere svolta unitamente a quella di acconciatore secondo le modalità stabilite dall’art. 9 della legge n. 1/1990.
 
Requisiti oggettivi:

L’attività di estetista è consentita solo in sede fissa, salvo che sia esercitata:

  • a favore di persone impegnate in attività inerenti alla moda e allo spettacolo da parte di personale qualificato;
  • presso il domicilio di persone ammalate, immobilizzate o handicappate, da parte di titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese autorizzate.

I locali devono rispettare i requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Per ulteriori dettagli vedi schede informative requisiti igienico sanitari.


Non è ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Per aprire o modificare una attività di estetista occorre presentare, esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano, tramite la piattaforma nazionale Impresainungiorno.gov.it, una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico SCIA. (nuova attività, subingresso, variazioni, ecc.).

Per le nuove aperture di attività allegare alla SCIA anche il cartello orario reperibile nella sezione modulistica.

La presentazione della SCIA consente di iniziare subito l’attività.

Dal 1° Agosto 2023,  poiché presente nell’Allegato I del D.d.s. 946/2023, per la presente attività non sarà più possibile comunicare la cessazione tramite il portale ImpresaInUnGiorno.gov.it.

La pratica di cessazione dovrà essere compilata e trasmessa utilizzando esclusivamente il portale telematico del Registro Imprese.
Per informazioni e istruzioni, rivolgersi direttamente alla Cciaa competente.

Per illustrare la novità alle imprese, Regione Lombardia e Unioncamere hanno predisposto le seguenti slides

Legge 4 gennaio 1990, n. 1 – Disciplina dell'attività di estetista.

Decreto Ministero dello sviluppo economico 12/5/2011 n. 110 – Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetista.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 15 ottobre 2015 , n. 206 - Regolamento recante modifiche al decreto 12 maggio 2011, n. 110, concernente il regolamento di attuazione dell’articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista.

Regolamento comunale per l'esercizio delle attività di estetista, affini e specializzazioni (esercizi per attività di massaggi e centri benessere, centri di onicotecnica, centri di trucco cosmetico, centri di dermopigmentazione, tatuatore ed applicatore di piercing) – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 – 8 Novembre 2010. (Il regolamento si applica in parte per tutti i servizi inerenti all'attività di estetica, esclusi i tatuatori e piercing).

Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n. 59 – Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato. interno.

Ministero della Sanità: nota del 02/05/2012 – trattamenti estetici con pesciolini garra rufa.

Ordinanza orari 2013 P.G. 78193/2013 – Disciplina degli orari delle seguenti attività:
Attività di commercio al dettaglio in sede fissa, Attività di vendita da parte di artigiani, Commercio su aree pubbliche, Attività di trattenimento e Svago, Attività di somministrazione di alimenti e bevande, Attività di acconciatore, estetista e affini, Esercizi rimessa.

Decreto legislativo 6/8/2012 n. 147 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno.

DELIBERAZIONE n. X / 4936 Seduta del 21/03/2016 – Regolamento Regionale “Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21bis della L.R. 73/89” (a seguito di parere della commissione consiliare).

Legge Regionale 27 febbraio 2012 n. 3 – Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2).

Regione Lombardia Settore Sanità e Igiene – Regolamento Locale d'igiene – tipo (ex art. 53 della L.R. 26 ottobre 1981, n. 64).

Decreto Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236 – "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche." (Pubblicato in suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 1989).

Legge 11 ottobre 1986, n. 713 – Norme per l'attuazione delle direttive della comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.

Le SCIA hanno validità immediata e permanente, salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali.

Aggiornato il: 19/01/2024