Mestiere di fochino

Il mestiere di fochino consente lo svolgimento delle operazioni di:

  • disgelamento delle dinamiti;
  • confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;
  • brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
  • eliminazione delle cariche inesplose. 

Ufficio competente

Per avvio di nuova attività ed i successivi rinnovi è competente l'Unità Controlli COSAP e SOGEMI.

CONTATTI UNITA'

Requisiti soggettivi:

  • possesso del nulla osta per attività di fochino rilasciato dalla Questura di Milano in base all'art. 8 comma 3 D.L. 27/07/2005 n. 144 convertito nella Legge 31/07/2005 n. 155;
  • possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 TULPS;
  • assenza di pregiudiziali ai sensi della legge antimafia;
  • possesso del certificato di idoneità tecnica a svolgere le mansioni di fochino rilasciato dalla Commissione tecnica provinciale per le sostanze esplosive e infiammabili ai sensi dell’articolo 27 del D.P.R. n. 302 del 19/03/1956;
  • la commissione tecnica composta da un ingegnere ed un medico accerta anche i requisiti fisici dell'aspirante;
  • residenza nel Comune di Milano.

Per ottenere, rinnovare la licenza per svolgere l'attività di "FOCHINO" o cessare l'attività, occorre presentare domanda completa della documentazione richiesta esclusivamente per via telematica al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Milano tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”.

La procedura si sviluppa attraverso la compilazione guidata di uno “schema” che andrà a formare, sulla base delle informazioni fornite, il modulo telematico (nuova attività, rinnovo o cessazione).

L’autorizzazione rilasciata dall’ufficio, al termine dell’istruttoria, consente lo svolgimento dell'attività di fochino.

Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 TULPS – Approvazione del Testo Unico delle Leggi di PS (art. 11);

D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302 – Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 (art. 27);
 
D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112 – Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59 (art. 163);

D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (art. 107);

Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 – Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di Polizia Amministrativa;

Art. 8 comma 3 D.L. 27/7/2005 n. 144 convertito nella Legge 31/07/2005 n. 155 –  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;

Decreto Legislativo n. 159/2011 - Normativa Antimafia.

L’autorizzazione è personale ed ha validità triennale.

Entro 60 gg dalla scadenza del termine l’interessato deve chiederne il rinnovo. 

Aggiornato il: 11/09/2023