Come si determina la Tari

La Tari è la tassa dovuta per i servizi di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero dei rifiuti urbani.

Istituita con Legge 27/12/2013 n. 147, è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte adibiti a qualsiasi uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

Esistono due tipologie di Tari:

  1. Tari per utenze domestiche
    - relativa ad abitazioni, garage, cantine, posti auto ecc.
  2. Tari per utenze non domestiche
    - relativa ad attività commerciali, industriali, artigianali, professionali, strutture pubbliche, onlus, ospedali, impianti sportivi ecc.

Entrambe le utenze godono di riduzioni e agevolazioni.

Per entrambe le tipologie, la Tari si compone di una quota fissa e di una variabile.

Si applica poi l'addizionale Tefa, pari al 5% del tributo, dovuto alla Città Metropolitana di Milano per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale. L'importo totale dell'avviso comprende già tale quota, che viene corrisposta direttamente alla Città Metropolitana senza alcun altro versamento da parte dei contribuenti.

Utenze domestiche

  • La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie, parametrate al numero degli occupanti
  • la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione dal numero degli occupanti.

Con delibera 386/2023 l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2024 due nuove voci di costo:  

  • la quota UR1 pari a 0,10 Euro/utenza destinata a coprire i costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare
  • la quota UR2 pari e 1,50 Euro/utenza destinata a coprire le agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi

Tali quote sono incassate dal Comune per essere poi riversate ad un ente pubblico economico, la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Tali voci sono esposte nella tabella a pag. 1 dell’avviso «Importo Tari 2024» e sono calcolate per Utenza.

Per «utenza» si intende il «punto di conferimento» dei rifiuti.

Per il calcolo del dovuto, la Tari prende in considerazione:

  • la metratura dell’immobile o dell’area
  • i dati catastali dell’immobile
  • l'utilizzo dell’immobile: abitazione, ufficio, negozio ecc.
  • nel caso delle utenze domestiche, il numero di occupanti

Qualsiasi cambiamento riguardante gli ambiti elencati incide sull'importo totale e va comunicato inviando una dichiarazione al Comune.

Il calcolo Tari 2024  è effettuato sulla base delle tariffe approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 23/04/2024. 

Agevolazioni

L’importo tiene conto delle agevolazioni applicate d’ufficio. 

La Tari non si paga su:

  • locali con altezza inferiore a 1,5 mt.
  • locali tecnici (cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc.)
  • balconi e terrazze scoperte
  • posti auto scoperti
  • giardini e parchi
  • aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Inoltre è possibile chiedere l’esenzione per locali vuoti se l’immobile resta a disposizione, cioè non è occupato, è privo di arredi e ha le utenze di acqua, gas, luce e telefono scollegate. 

Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare in cui il possessore o l’utilizzatore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano a un solo immobile. Chi ha la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale deve scegliere quale delle due abitazioni è da considerare abitazione principale ai fini fiscali. Tipica in questo senso è la situazione dei coniugi separati.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7: solai, cantine, box, posti auto, tettoie.

Viene considerata pertinenza dell’abitazione principale una sola unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Aggiornato il: 07/11/2024