Trattasi dell’attività di concessione di alloggi in locazione per finalità turistiche, per brevi periodi (non superiori a 30 giorni) ai sensi dell’art. 53 del codice del turismo (D. LGS 79/2011), art 1 comma 2 della L. 431/1998 e art 1571 del Codice civile.
La concessione in locazione del godimento di un alloggio non è inquadrabile tra le attività ricettive, pertanto si differenzia dalla gestione di Case e Appartamenti per Vacanze – CAV.
Può essere svolta:
a) In forma imprenditoriale
b) In forma non imprenditoriale
Gli alloggi o parti di essi concessi in locazione hanno destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti igienico sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione.
Requisiti soggettivi: al momento non previsti.
Requisiti oggettivi: la compilazione del modulo implica l’autodichiarazione riguardo il rispetto dei requisiti strutturali e standard previsti dal Regolamento Regionale 7/2016.
Requisiti minimi obbligatori che devono essere posseduti da CAV e LT
Per saperne di più: la differenza tra CAV e Locazioni per finalità turistiche o cd. “Affitti brevi”
A partire dal 1° gennaio 2020, per comunicare l’avvio (o la cessazione) dell’attività relativa alla concessione in locazione di alloggi per finalità turistiche occorre presentare per via telematica al SUAP, esclusivamente tramite la piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”, una Comunicazione, completa delle autodichiarazioni e della documentazione richiesta nel corso della compilazione assistita.
Gli effetti della comunicazione decorrono dalla presentazione della stessa (Informazioni sulle modalità di inoltro telematico della SCIA).
Accedi alla piattaforma nazionale “Impresainungiorno.gov.it”
- per comunicare l’avvio dell’attività di locatore di alloggi a finalità turistica (funzionalità telematica disponibile sulla piattaforma dal 02 gennaio 2020)
- modulo per comunicare la riclassificazione da CAV a LT (funzionalità disponibile sulla piattaforma Impresainungiorno.gov.it dal 13 gennaio 2020)
Gli OBBLIGHI da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:
• dare alloggio unicamente a persone munite di documento di riconoscimento; non è prevista una permanenza minima, mentre è possibile ricavare il limite massimo della permanenza di 30 giorni dal Regolamento Regionale 7/2016;
• comunicare all’autorità di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate entro ventiquattro ore dal loro arrivo, ai sensi dell’ articolo 19 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Non trattandosi di strutture ricettive, NON SONO PREVISTI:
• l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile;
• l’obbligo di comunicare i prezzi;
• la somministrazione di alimenti e bevande e di prima colazione;
• un periodo di chiusura obbligatorio
IMPOSTA DI SOGGIORNO
ATTENZIONE: IL SUAP NON E’ COMPETENTE IN MATERIA NE’ DI IMPOSTA DI SOGGIORNO, NE’ IN MATERIA FISCALE INERENTE LA TASSAZIONE DEI REDDITI DERIVANTI DAI PROVENTI DELLA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI PER FINALITA’ TURISTICHE ( es. assoggettabilità o meno al regime cedolare secca etc. ) NON POSSONO ESSERE PERTANTO RICHIESTE AL SUAP INFORMAZIONI, NE’ CONSULENZE IN MATERIA TRIBUTARIA E/O FISCALE. Si suggerisce di interpellare le Associazioni di Categoria oppure i propri Professionisti/Consulenti.
Accedi alle informazioni sull'imposta di soggiorno comunale
AVVISO IMPORTANTE
RICLASSIFICAZIONE COME LOCAZIONI TURISTICHE DELLE ATTIVITA’ AVVIATE IN PRECEDENZA COME CAV
Regione Lombardia, con l’approvazione del D.d.u.o. n. 17869 del 06 dicembre 2019 ha approvato il modello ufficiale contenente lo schema per ottenere la “riclassificazione” in Locazione Turistica delle attività avviate in precedenza come CAV.
Viene previsto che:
• le istanze di riclassificazione potranno essere presentate al Suap comunale tramite la piattaforma telematica “Impresainungiorno.gov.it” a partire dal 13 gennaio 2020 e non oltre il 30 giugno 2020 (vedi avviso).
AVVISO:
Regione Lombardia ha prorogato i termini per la presentazione delle richieste di riclassificazione in locazioni turistiche di attività avviate come case e appartamenti per vacanze dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020.
BURL n. 16 del 15 aprile 2020, Decreto n. 4285 dell’8 aprile 2020
• l'istanza di riclassificazione non comporta la richiesta di un nuovo Codice Identificativo Regionale (CIR), che rimarrà invariato;
• per l'istanza di riclassificazione è previsto l'assolvimento dell'imposta di bollo nella sola fase di presentazione della comunicazione (selezionare opzione: Solo la marca da € 16,00 per la domanda);
• per i diritti oneri e spese da versare al Comune di Milano si informa che non sono dovuti, nella compilazione della Comunicazione la voce ‘’DICHIARAZIONE RELATIVA AI DIRITTI DI SEGRETERIA/ISTRUTTORI’’, si riferisce esclusivamente ai diritti dovuti al SUAP - (selezionare le due voci "non sono dovuti oneri o diritti spese - perché non previsti dal tariffario");
• coloro che non avranno presentato istanza di riclassificazione approfittando del periodo transitorio con scadenza 30 giugno 2020, dovranno presentare una nuova comunicazione al SUAP per l’avvio dell’attività di Locazione Turistica, comunicando contestualmente la cessazione e chiusura dell'attività di CAV.